CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12322 depositata il 9 maggio 2025

Licenziamento – Assistenza a familiari disabili – Abuso dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992 – Valutazione degli elementi documentali e processuali – Reintegra – Retribuzione globale – Rigetto

Rilevato che

1. Con sentenza n. 319/2023 il Tribunale di Sassari rigettava l’opposizione ex art. 1 commi 51 e ss. l. n. 92/2012 proposta da (…) (I.) s.p.a. avverso l’ordinanza del 20/07/22 emessa all’esito del procedimento sommario ex art. 1, commi 48 e ss., L. n. 92/12, con la quale il giudice ha accolto il ricorso di G.C. e dichiarato illegittimo il licenziamento intimatole in data 17.5.2021, in conseguenza della contestazione disciplinare del 13 aprile 2021 (avente ad oggetto l’abuso dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992 utilizzati per attività di carattere esclusivamente personale ed avulse dalla finalità di assistenza alla suocera per la quale erano stati concessi), con condanna alla reintegra oltre al pagamento di una somma pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, non superiore nel massimo a 12 mensilità, dedotto l’eventuale aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. Con sentenza n. 171/2023 del 15 dicembre 2023, la Corte d’appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da I. s.p.a. ritenendo che dall’istruttoria svolta fosse emersa la prova dell’insussistenza del contestato abuso dei permessi.

3. Avverso tale sentenza la società I. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

La C. ha resistito con controricorso.

4. Solo parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 111, comma 6, della Costituzione, per avere la Corte di merito ritenuto insussistente la nullità della sentenza n. 319/2023 pronunciata dal Tribunale di Sassari a definizione della fase di opposizione del giudizio nonostante la motivazione di questa fosse carente al punto da essere insussistente il c.d. “minimo costituzionale” in quanto priva degli elementi che consentono la comprensione del processo logico assunto dal giudicante nonché delle necessarie risposte alle censure proposte dalla I. S.p.A. con il ricorso in opposizione.

2. Con il secondo motivo di ricorso la I. s.p.a. deduce la nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto insussistente la nullità e/o l’illegittimità della sentenza n. 319/2023 pronunciata dal Tribunale di Sassari, in ragione della mancata cognizione nel corso della fase di opposizione e della mancanza di motivazione di tale decisione nonché per avere deciso senza disponibilità delle prove.

Lamenta che tanto il Tribunale di Sassari quanto la Corte d’Appello hanno omesso di decidere iuxta alligata et probata ai sensi dell’art. 115 c.p.c., e di indicare le ragioni per le quali le deduzioni e le prove offerte dalla I. S.p.A., per la prima volta con il ricorso in opposizione e ribadite con il reclamo, siano state ignorate.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 33, L. 104/1992, in ragione dell’errata interpretazione della consolidata giurisprudenza in materia nonché in ragione dell’applicazione dei principi e dei presupposti di cui alla differente fattispecie del congedo straordinario.

Deduce che la Corte d’Appello ha ritenuto la legittimità della condotta posta in essere dalla C. ed oggetto degli addebiti datoriali sulla base di un’erronea e contraddittoria interpretazione del dato normativo e della giurisprudenza in materia, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’Appello a quo, anche un breve esercizio di attività differenti da quelle di assistenza, ha rilevanza disciplinare e costituisce un abuso del diritto che giustifica l’irrogazione della sanzione espulsiva.

 Evidenzia che risultava provato tramite la relazione ispettiva completa di immagini, ed in ogni caso non contestato dalla lavoratrice, che essa, nelle giornate in cui aveva fruito dei permessi, aveva frequentato solo per pochi minuti il domicilio in cui risiedeva la persona assistita e comunicato all’INPS e si era dedicata ad attività di cura della propria persona, recandosi presso saloni estetici, di parrucchieri, ovvero ad attività sportive oppure allo shopping.

Deduce, inoltre, l’erroneità dell’equiparazione svolta dalla Corte d’appello tra permessi ex art. 33 l. n. 104/1992 e congedo straordinario e del conseguente assunto secondo il quale la C., nel corso dei permessi de quibus, poteva svolgere, oltre a quelle assistenziali (mai dimostrate), molteplici attività di suo esclusivo interesse.

4. Con il quarto motivo di ricorso la I. s.p.a. deduce la nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ragione dell’intervenuta decisione sulla base di un’erronea distribuzione dell’onere della prova.

Evidenzia, infatti, che non risultava la prova né della circostanza che la assistita dimorasse presso l’abitazione della C. nelle giornate in cui questa aveva usufruito dei permessi né che essa avesse in concreto svolto attività assistenziale (diretta e/o indiretta) in favore della medesima assistita e che pertanto, la Corte territoriale ha violato gli artt. 2697 c.c., 115 e  116 c.p.c. avendo posto a base della decisione fatti in alcun modo provati dalla lavoratrice né aliunde rinvenibili negli atti di causa, di fatto trasferendo indebitamente l’onere della prova in capo alla datrice di lavoro.

Lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 2729 c.c. nella parte in cui ha presunto lo svolgimento di un’attività di assistenza solo in base al fatto – di per sé neutro – della presenza dell’assistita nell’abitazione della C. nonché di una necessità di assistenza nell’arco dell’intera giornata (e in particolare in orario notturno).

5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in ragione dell’erronea ed illogica valutazione della condotta posta in essere dal marito della ricorrente tra il 29 ed il 30 marzo 2021 nonché della mancata valutazione delle difese di parte datoriale su tale circostanza essendo irragionevole ritenere che il figlio di un soggetto disabile residente altrove si rechi a casa di quest’ultimo, munito di un piccolo bagaglio, al fine di disbrigare pratiche oppure riordinare l’abitazione per tutta la nottata.

Lamenta che la complessiva valutazione di tale circostanza da parte della Corte sassarese, faceva emergere altresì la violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ragione del fatto che era stata del tutto ignorata l’eccezione della I. S.p.A. formulata nell’ambito del reclamo e volta a domandare che fosse valutata la contraddittorietà delle difese avversarie sul punto, nonché che al fatto storico fosse data un’interpretazione logica e ragionevole basata sulle comuni regole di esperienza.

6. Con il sesto motivo di impugnazione deduce la nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 183, IV comma, c.c., dell’art. 101, II comma, c.c., dell’art. 414, n. 4, c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui, in difetto di allegazione delle parti ha: autonomamente ritenuto che la C. fosse l’unico soggetto ad aver ricevuto, da parte della signora A., già badante dell’assistita signora Z., indicazioni in ordine alle necessità assistenziali della medesima signora Z.; autonomamente ritenuto, anche in assenza di qualsiasi valutazione riferita a documentazione medica (documentazione mai versata in atti dalla parte avversaria), che la signora Z. non riuscisse a dormire ininterrottamente per un intera nottata (dalle ore 20:00 alle ore 8:00 circa del giorno successivo) e che non fosse in grado di gestire in autonomia le proprie esigenze, ad esclusione della deambulazione.

7. Occorre in via preliminare rilevare la tardività del controricorso.

Secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, al presente procedimento si applica (anche) il novellato art. 370 c.p.c., il quale prevede che “La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso”.

La norma non richiede più la notificazione del controricorso, ritenendo necessario e sufficiente il deposito dello stesso, che deve avvenire nel termine di quaranta giorni.

Nel caso di specie a fronte della notifica del ricorso avvenuta in data 9 febbraio 2024, il controricorso risulta depositato in data 2 aprile, dunque ben oltre il suddetto termine.

8. Passando all’esame dei motivi di ricorso, i motivi primo e secondo sono inammissibili in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21943 del 12/10/2020, Rv. 659364 – 01; Cass. n. 1323 del 19/01/2018, Rv. 646894 – 02; Cass. Sez. L n. 11537 del 28/12/1996, Rv. 501527 – 01) nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello non può dedursi l’erroneità della decisione della Corte d’Appello sul motivo di gravame con il quale si censurava il vizio di motivazione della sentenza di primo grado.

Si è già detto, infatti che: «È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento avrebbe comportato null’altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello» (Cass. sez. lav. n. 12642 del 2014).

In proposito, deve anche richiamarsi il seguente principio di diritto: «In virtù dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado – per la quale si deduce la mancanza di motivazione – non rilevato dal giudice di appello» (così Cass. sez. lav. n. 17072 del 2007).

I motivi, ove riferiti alla sentenza impugnata, sono altresì infondati, posto che la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla insussistenza di una nullità della sentenza di primo grado reclamata, sia in relazione all’eccepita carenza di motivazione che in ordine alla irrilevanza delle ulteriori prove articolate dalla I. s.p.a. in sede di opposizione all’ordinanza di accoglimento del ricorso della C.

La Corte territoriale, infatti, sul punto ha affermato che “il richiamo agli “elementi di novità” sviluppati “dalla difesa di parte opponente in questa sede” dimostrano come il giudice dell’opposizione abbia tenuto presente gli argomenti ulteriori introdotti dall’opponente ma li ha ritenuti, nel complesso, inidonei a mutare l’esito probatorio dei mezzi istruttori già ammessi ed espletati nel corso della fase sommaria.

Così affermando, il Tribunale ha altresì sottolineato che le nuove prove – che, dunque, ha esaminato – articolate dall’opponente non consentono di sovvertire, ad avviso di quel giudice, l’esito probatorio dei mezzi ammessi.

Inoltre, l’avere sottolineato che sono rimaste immutate le circostanze fattuali e giuridiche esposte dall’attuale reclamata, opposta in quella fase processuale, rende palese come il Giudice dell’opposizione abbia esaminato e valutato, sia pure sinteticamente, le questioni ulteriori nonché quelle riproposte dall’opponente in sede di giudizio di opposizione, ritenendole inidonee a modificare quelle circostanze di fatto e di diritto sollevate dalla C. e condivise dal giudice della fase sommaria.

(…) deve ribadirsi che le deduzioni istruttorie articolate nel giudizio di opposizione, che, secondo la reclamante, il giudice dell’opposizione avrebbe immotivatamente e implicitamente rigettato, stante l’assenza di palese motivazione, in realtà appaiono del tutto ininfluenti sulla sorte del presente giudizio e tali, come evidenziato dal giudice dell’opposizione, da non apportare alcuna nuova circostanza di fatto destinata a modificare il quadro degli elementi di fatto e di diritto emergente dall’attività istruttoria già espletata.

Infatti, i capi di prova orale si limitano a richiamare, anche mediante esplicito rinvio, la relazione investigativa, il cui contenuto peraltro, non è contestato dalla reclamata nella sua oggettività fenomenica bensì solo nelle conclusioni da essa tratte sia dall’investigatore sia dalla reclamante”.

9. Il terzo motivo è infondato. Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, elemento essenziale della fattispecie di cui all’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 è l’esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, precisando che tale nesso causale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro.

9.1. E’ stato quindi chiarito che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si avvalga dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità e uno sviamento dell’intervento assistenziale (Cass n. 4984/2014).

 Ciò anche per il disvalore sociale connesso a tali condotte abusive, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall’ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi, comunque con necessità di diversa organizzazione del lavoro in azienda e di sostituzioni (Cass. n. 8784/2015); né il permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992 riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile, rispetto alla quale l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, può essere utilizzato in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza.

Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (Cass. n. 17968/2016).

9.2. Entro tale perimetro funzionale, è stato peraltro precisato che l’assistenza non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente.

L’abuso, quindi, va a configurarsi solo quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare (Cass. n. 12679/2024, n. 6468/2024, n. 25290/2022, n. 1394/2020, n. 21529/2019, n. 30676/2018, n. 23891/2018, n. 29062/2017, n. 17968/2016, n. 9217/2016, n. 8784/2015), atteso che l’interesse primario cui è preposta la legge n. 104/1992 è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza al disabile che si realizzano in ambito familiare, attraverso una serie di benefici a favore delle persone che se ne prendono cura, pur dovendosi scongiurarsi utilizzi fraudolenti della normativa (così Cass. n. 20243/2020).

9.3. Come anche di recente chiarito (Cass. sez. lav. n. 1227 del 17/01/2025, Rv. 673569-01) l’accertamento dell’abuso del diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, comporta la verifica dell’elisione del nesso causale fra l’assenza dal lavoro e l’assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l’assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell’assistito e le finalità primarie dell’intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all’adempimento della prestazione lavorativa.

9.4. A tali principi si è conformata la sentenza gravata, che resiste alle censure di parte ricorrente, posto, altresì, che la verifica in concreto, sulla base dell’accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, dell’esercizio con modalità conformi o difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui il permesso è consentito, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

In particolare, la sentenza gravata, dopo aver ritenuto provato che l’assistita, nel periodo oggetto di sorveglianza investigativa, dimorava presso l’abitazione della C., ha condivisibilmente osservato che “a fronte di oltre 86 ore trascorse in casa, la reclamata si è allontanata dalla stessa, e, pertanto, non ha certamente prestato assistenza alla suocera, per circa 7 ore in 5 giorni (così arrotondando il tempo complessivo di permanenza al di fuori dell’abitazione, senza considerare il tempo trascorso in auto per trasferirsi da un luogo a un altro).

Peraltro, anche considerando il conteggio effettuato dalla reclamata, per cui sarebbe stata assente dalla sua abitazione per complessive 22 ore su 120, la valutazione di infondatezza del reclamo non viene infirmata, tenendo conto del fatto che nei 5 giorni per i quali ha ottenuto il permesso ella avrebbe dovuto prestare non meno di trenta ore di lavoro (6 h x 5 gg) senza, inoltre, potersi ritenere dimostrato che queste sarebbero state effettuate tutte in orario coincidente con quello dell’assenza della reclamata dall’abitazione familiare”.

10. Il quarto motivo è inammissibile e in ogni caso infondato.

10.1. Il motivo è inammissibile, poiché non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’articolo 2697 cod. civ., e di quello dell’articolo 115 cod. proc. civ., bensì lamenta soltanto l’erronea valutazione di risultanze probatorie.

In ordine alla prospettata violazione mette conto richiamare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale la violazione dell’articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’articolo 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma (v. Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26769; 19 agosto 2020, n. 17313).

Ciò significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., rubricato per l’appunto “valutazione delle prove” (v. Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

Allo stesso tempo, la deduzione della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. presuppone che il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass., 8 ottobre 2019, n. 25027; Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867; 11892/2016 cit.).

10.2. In ogni caso il motivo è infondato. Nessuna violazione dell’art. 2967 cod. civ. risulta commessa dalla corte d’appello, la quale si è attenuta al principio secondo cui grava sul lavoratore la prova di aver eseguito la prestazione di assistenza in un luogo diverso da quello di residenza della persona protetta (Cass. sez. lav. n. 30462/2023, Rv. 669122-01) avendo, come già evidenziato, ritenuto provata, sulla base di una serie di elementi istruttori (vd. pag. 15 della sentenza impugnata), sia la circostanza che l’assistita dimorasse presso la C. sia che la lavoratrice avesse prestato assistenza alla suocera.

10.3. Per quanto attiene alla lamentata violazione del ragionamento presuntivo il motivo è inammissibile in quanto la critica si concreta nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali, per essere il giudice partito da un presupposto fattuale erroneo, o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di merito senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (v. Cass. 29 maggio 2023, n. 27266; 21 marzo 2022, n. 9054).

In realtà la critica si risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e si pone su un terreno che non è quello dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.

Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente l’articolo 360 c.p.c., nuovo n. 5, è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito ha omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria” (v. Cass., sez. un., 1785/2018).

11. Il quinto motivo è inammissibile, oltre che per le considerazioni già svolte in ordine al quarto motivo, anche perché il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc ed inde dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta.

Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (cfr Cass. n. 17897/2019, Rv. 654734-01; Cass. n. 21745/2006, Rv. 592770-01; Cass. n. 2297/2011, Rv. 616336-01).

Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta, peraltro, l’obbligo di attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice (Cass. n. 16608/2021, Rv. 661686-01).

12. Il sesto motivo è inammissibile poiché, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa ritenuti rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

13. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

14. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenuto conto che la controricorrente non si è difesa con tempestivo controricorso.

15. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in 
misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. (ndr del comma 1-bis dello stesso art. 13).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 (ndr del comma 1-bis dello stesso art. 13)