CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12972 depositata il 14 maggio 2025

Lavoro – Malattia professionale di ipoacusia – Danno da perdita uditiva – Presunzione d’origine – Rischio professionale – DPR n.1124/65 – Consulenza tecnica – Onere della prova – Fattori extralavorativi – Indennizzabilità – Valutazione della patologia – Accoglimento

Rilevato che

1. La Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da M.G. con condanna alle spese, avverso la sentenza di primo grado reiettiva della domanda volta ad ottenere prestazioni di legge in relazione alla denunciata malattia professionale di ipoacusia.

Nella impugnata pronuncia è stato escluso il rischio professionale perché la presunzione d’origine, in relazione all’art. 50 lett. p) dell’allegato 5 del T.U., si fermerebbe alle prestazioni svolte fino al 1984 non essendo rinvenibile alcun audiogramma per il periodo successivo fino al 1995, e non era stata superata la soglia massima di tollerabilità di 90dBA (pur non essendo ostativa ad un riscontrato limite inferiore o ad una diversa capacità di resistenza di ciascun organismo la configurabilità di una malattia professionale indennizzabile); inoltre, la CTU aveva rilevato che il rischio a cui era stato esposto il lavoratore non fosse idoneo a provocare la malattia, e che in mancanza di esami audiometrici nessuna evoluzione clinica peggiorativa risultava negli anni dal 1976 al 1996.

Ed ancora, la Corte territoriale ha segnalato che le conclusioni a cui era pervenuto il consulente in tema di rischio professionale erano dubitative e possibilistiche, potendo la patologia essere ritenuta solo parzialmente riconducibile all’esposizione al rumore professionale, anche a cagione di altre cause extralavorative (attività venatoria, patologie vascolari, suscettibilità individuale), ed essendo il danno proseguito dopo la cessazione dell’attività lavorativa; in carenza di prova del rischio professionale, è stata infine ritenuta irrilevante la prova testimoniale.

2. Avverso la pronuncia di rigetto l’assicurato prospetta due motivi di ricorso, illustrati con memorie, a cui l’INAIL interpone controricorso.

3. Nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2024 la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che

1. Il ricorrente, premesso di essere stato assunto nel 1976 dal Consorzio Fonderie di Rimini con mansioni di addetto all’impianto di staffatura, lavorando in ambienti rumorosi presso macchinari vibranti per la sistemazione dei pezzi di ghisa colati, e presso altro impianto attiguo dove si percuoteva lo stampo e venivano trasportati i medesimi pezzi con sollevatore all’interno della sabbiatrice, e di essere stato poi trasferito nel 1984 ad altra azienda del gruppo, adibito in vari reparti interessati anch’essi da forti e continui rumori durante il turno lavorativo senza ricevere dispositivi di protezione individuale, e premesso altresì che per tali esposizioni aveva presentato nel maggio 2011 domanda di riconoscimento di ipoacusia percettiva la cui certificazione medica nell’aprile 2014 veniva allegata alla domanda ad INAIL di riconoscimento dell’eziopatologia professionale con postumi invalidanti permanenti indennizzabili, respinta il 10/7/2014, invocando un danno da perdita uditiva nella misura del 18,25%, lamenta sotto diversi profili plurime violazioni di legge.

2. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 3 dPR n.1124/65, all.4 del dpr 336/94 “voce 50 p”, del dm 9/4/08 “voce 75 n” delle nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria, degli artt. 115- 116 cpc, nonché il vizio di motivazione ed omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (in relazione all’art. 360 co. 1, n.3, 4, 5 c.p.c.), per avere l’impugnata pronuncia ritenuto carente la prova del rischio professionale benché emergesse la natura tabellare della malattia riconosciuta dall’INAIL, riscontrata da un parere medico allegato, per mansioni svolte nel periodo in esame, in esposizione ventennale ad intensità di rumore non inferiore a 79dBA come dichiarato dall’azienda datrice.

 La Corte territoriale non avrebbe considerato che a fronte di una presunzione legale del nesso eziologico, grava su INAIL l’onere di prova contraria, in conformità con quanto statuito in giurisprudenza di legittimità (Cass. 13024/2017), e che la possibilità di provare una diagnosi differenziale richiede la dimostrazione di un fattore causale extralavorativo dotato di efficacia esclusiva non essendo sufficiente la prova di un fattore non professionale di carattere concorrente, ed essendo stato evidenziato che la patologia abbia natura multifattoriale.

Il ricorrente deduce, dunque, il vizio motivazionale in sentenza, stante la sua incoerenza logicoformale e la sua contraddittorietà, laddove dapprima si dà conto della configurabilità della presunzione di origine della malattia fino al 1984, poi si dà atto della eccezione INAIL del principio dell’equivalenza causale e che una rumorosità ambientale pari a 79 dBA, o inferiore, di per sé non deve ritenersi esclusiva della noxa, ed infine si sostiene il difetto di prova in merito all’origine lavorativa della patologia; deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. non essendo valutata correttamente la patologia denunciata dal ricorrente come malattia professionale ai sensi delle Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria di cui all’art. 3 DPR 1124/65 e ss. mod., non applicando, di conseguenza, la presunzione legale derivante con onere di prova contraria a carico di INAIL circa la configurabilità di un fattore causale extralavorativo dotato di efficacia esclusiva nella produzione della patologia accertata; e deduce l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio restando omessa la verifica e la valutazione dell’avvenuto adempimento dell’onere probatorio sussistente a carico di INAIL.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e la nullità della sentenza per violazione della stessa disposizione normativa (in relazione quindi all’art. 360 co.1 n. 3 e 4 c.p.c.) per non aver considerato il giudice d’appello che INAIL non aveva mai contestato la natura multifattoriale della patologia il che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della domanda poiché la natura tabellata necessitava della prova dell’esistenza di un fattore causale extralavorativo dotato di efficacia esclusiva, ed anche la relazione del CTU aveva concluso in formula dubitativa e possibilistica, non aveva cioè il consulente accertato l’esistenza di un fattore causale esclusivo extralavorativo, né erano stati accertati fattori di rischio non professionali idonei a rappresentare una concausa prevalente nella determinazione della patologia denunciata; il consulente non aveva dunque spiegato perché un’esposizione al fumo di sigaretta, lontana nel tempo, ovvero una sporadica attività venatoria abbiano potuto incidere significativamente nel determinare il danno uditivo permanente sofferto dall’assicurato, ed egualmente il rischio vascolare ed ipercolesterolemia, insorti in età avanzata, inidonei a rappresentare una concausa nella produzione della patologia in esame.

 Emersa la natura concausale lavorativa della produzione della patologia sofferta, andava accolta la domanda del ricorrente con riconoscimento della sussistenza della malattia professionale indennizzabile; vi sarebbe stato un errore di percezione della Corte d’appello in merito alle risultanze della esperita CTU, potendosi ravvisare la sussistenza di efficacia concausale, seppur concomitante o probabilmente minoritaria, del fattore lavorativo nella produzione della patologia denunciata dal ricorrente.

4. Nel controricorso l’INAIL eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili: per mancato rispetto del requisito di specificità, completezza e riferibilità dei motivi di ricorso rispetto alla decisione impugnata, per preclusione della prospettazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una pronuncia conforme al primo grado, per insindacabile giudizio di legittimità degli elementi istruttori; ed ancora le doglianze sarebbero tutte infondate avendo la consulenza tecnica ritenuto l’insussistenza del nesso di causalità tra ipoacusia ed attività lavorativa, avendo i giudici di merito condiviso gli accertamenti medico legali svolti dal CTU, non potendo le censure tradursi in un mero dissenso diagnostico, e spettando al sindacato del giudice di merito la valutazione sul nesso causale trattandosi di un giudizio di fatto.

Segnala la pretestuosità delle avverse censure che, lungi dal prospettare reali vizi di legittimità della impugnata sentenza, sembrano essere volte a provocare inammissibilmente un nuovo esame del merito della controversia.

5. Il ricorso è fondato.

6. Le tabelle delle malattie professionali nell’industria, elencate in allegato n.4 della L.1124/65  sono state rinnovate da successivi testi normativi che hanno modificato e integrato l’elenco, come consentito dallo stesso art. 3 della citata legge che lo richiama; dapprima il dPR 336/94, di seguito il D.M. 9/4/2008, hanno ripreso struttura e finalità della tabella, raggruppando le malattie per agente causale e patologie, per tipo di lavorazioni che espongono al rischio, per periodo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

In particolare, in entrambi i testi normativi, la voce ipoacusia da rumore, classificata come malattia H83.3, è connessa alla lavorazione di formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti (voce 50/p del DPR del 1994, e la voce 75/n del D.M. del 2008), che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico.

7. Nelle integrazioni normative tabellari, resta inalterato il principio della presunzione legale d’origine professionale, in ragione del quale, una volta dimostrate l’adibizione ad una lavorazione riportata in elenco, l’esistenza della malattia tabellata e la presentazione della denuncia nel termine di indennizzabilità, si presume che la malattia sia di origine professionale; per altro verso, nel caso di malattia non tabellata l’assicurato può sempre dimostrare che la patologia di cui è portatore, pur non ricorrendo le condizioni previste in tabella, sia comunque di origine professionale.

Al riguardo, questa Corte ha affermato che, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch’essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo parimenti indicato in tabella (ord. n.13024/2017); nelle tabelle previste dall’art. 3 del d.P.R. n.1124/1965, che costituiscono il catalogo delle patologie ad eziologia professionale presunta (ord. 8416/2018), rileva un riparto di onere probatorio in base al quale resta a carico dell’ente dimostrare l’insussistenza del nesso causale, fermo restando che lo svolgimento dell’attività lavorativa inclusa nella tabella è già riconosciuta nociva.

Ed ancora (sent. n. 23653/2016), dalla presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato deriva l’onere a carico di INAIL di provare la dipendenza da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.

8. Alla luce dei suesposti principi, ricorrono, nel caso specifico, i vizi denunciati con il primo motivo di ricorso.

La descrizione della patologia e delle mansioni a cui il lavoratore era stato adibito, sulla quale non si registrano accertamenti in fatto di contrario avviso, consente di ritenere sussistente la presunzione d’origine professionale in relazione all’ipotesi enunciata al n .50 punto p) del DPR 336/94, che l’impugnata sentenza ha ritenuto arrestarsi fino al 1984 in mancanza di alcun audiogramma rinvenibile fino all’anno 1995, il che da un lato sembra introdurre un argomento induttivo direttamente incidente sull’an della patologia e non sul nesso causale, dall’altro attribuisce ad un dato diagnostico negativo (recte, allo stato insussistente) un rilievo probatorio su oggetto e provenienza diversa da quel che, come innanzi visto, si richiede a carico di INAIL in ipotesi di malattia tabellata.

8.1 – Ancora, la pronuncia impugnata, pur esordendo sulla presunta sussistenza del rischio, conclusivamente negata per mancanza di prova, ha argomentato sull’indimostrata riferibilità eziologica della riduzione dell’integrità psico-fisica alle mansioni espletate: e ciò resta affermato non in ragione della acquisizione di una precisa prova di una causa extralavorativa esclusiva o di una preminente concausa alternativa, ma in ragione della esclusione di una probabilità qualificata della esistenza del nesso in presenza di una rumorosità ambientale inferiore a 90 decibel.

8.2 – Su quest’ultimo aspetto poi, si muove la doglianza della mancanza di prova in ordine all’origine lavorativa della patologia in attuazione dell’equivalenza causale: tale principio prevede che tutte le cause di un evento dannoso debbano essere considerate concause dell’evento, sia che abbiano agito in via diretta e prossima, sia in via indiretta e remota.

Nel caso in esame, la consulenza tecnica richiamata in sentenza non indica una o più cause concomitanti che possano con certezza o con elevata probabilità ricollegare la medesima patologia di ipoacusia bilaterale a fattori extralavorativi; le conclusioni “dubitative e possibilistiche” cui fa riferimento la Corte territoriale non valorizzano le cause extralavorative ma al tempo stesso non demoliscono la presunzione del rischio lavorativo per malattie tabellate.

9. Discende l’omessa valutazione della patologia denunciata come malattia professionale a mente della classificazione degli agenti di rischio e delle malattie indicate nell’elenco delle Nuove tabelle, vigenti non al momento della decisione ma all’epoca di esposizione a rischio (ord. n. 9688/2014).

E giova richiamare il principio altre volte espresso (sent. n.205120/2015 e n. 17635/16) secondo il quale in presenza di malattie tabellate, opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall’allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell’INAIL, dell’inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all’esposizione a rischio, in relazione ai suoi tempi di esposizione e di manifestazione.

9.2 – In applicazione del predetto principio di presunzione d’origine e del riparto di onere probatorio, deriva anche che in caso di malattie multifattoriali occorre una probabilità qualificata di una diversa fonte di rischio; in ordine ai criteri di riparto dell’onere probatorio (cfr. ord. 39118/2021), nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale “il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell’eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018)”.

10. Nel caso in esame, non risulta dimostrata la cessazione della patologia ad epoca successiva al 1984, non emergono argomenti a confutazione della certificazione di ipoacusia percettiva bilaterale da trauma acustico, non risultano svolti rilievi critici sull’anamnesi lavorativa (mansioni, macchinari e ambiente) presso i vari impianti e le sedi indicate dal ricorrente, non risulta compiuto un adeguato approccio al riparto di oneri probatori in ossequio ai principi dianzi enunciati, non è stata approfondita la rilevanza concausale di altri fattori eziopatogenetici -esclusivi, preminenti o riduttivi- rispetto alla denunciata causa lavorativa.

In questi termini, il secondo motivo di ricorso può ritenersi assorbito nel primo, avendo rappresentato il ricorrente non già un mero dissenso diagnostico rispetto alla relazione di consulenza tecnica ma una carenza valutativa del grado di probabilità di concause concomitanti e non avendo l’impugnata pronuncia -attraverso un mero richiamo di massime giurisprudenziali- raffrontato l’incidenza del dato patologico rispetto al rischio professionale per poi negare, al fine, una presunzione d’origine, di inalterata rilevanza alla luce dei dati descrittivi delle lavorazioni svolte.

Il lamentato error in procedendo, quindi, si risolve e rimanda ai rilievi esposti nel primo motivo di ricorso, nella sua molteplice articolazione.

11. La sentenza va pertanto cassata con rinvio al giudice di appello, che si atterrà ai principi enunciati, provvedendo anche sulle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del grado di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.