Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1303 depositata il 21 gennaio 2026
prescrizione contributi – notifica
RILEVATO CHE
D.S. impugna la sentenza n. 376/2019 della Corte d’appello di Ancona che ha accolto il gravame dell’INPS e respinto l’opposizione ad avviso di addebito contenente contributi richiesti alla gestione separata per l’anno 2010.
Propone due motivi di censura, illustrati da memoria.
Resiste INPS con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La sentenza è censurata sulla base di due motivi.
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, in relazione all’art. 2935 cod. civ., per avere la Corte erroneamente ritenuto che le difficoltà di accertamento del diritto previdenziale prima della dichiarazione dei redditi non costituissero ostacoli di mero fatto, come tali irrilevanti, ed avere infondatamente assunto che si trattasse di ostacoli giuridici all’esercizio del diritto, ex art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ.
2)Violazione e falsa applicazione e interpretazione dell’art. 1335 cod. civ. per aver la Corte ritenuto valida e produttiva di effetti la raccomandata datata 1.7.2016 inviata dall’INPS alla ricorrente, in realtà a questa mai consegnata, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. -Omessa valutazione delle prove documentali proposte dalla ricorrente ex art. 115 cod. proc. civ.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce e vanno respinti.
Infatti, vero è che la Corte ha errato nell’individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione che, per giurisprudenza di legittimità pacifica, non è la data di presentazione della dichiarazione reddituale ma la data entro cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento.
Però, a tali fini, rileva anche il differimento dei termini eventualmente stabilito.
Infatti, secondo l’orientamento ormai pacifico di questa Corte, il cui principio di diritto è certamente applicabile anche ai contributi relativi all’anno che ci occupa, «in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite’ (Cass. n. 10273 del 2021 e successive)» (Cass. n. 25610/2023, n. 28626/2025, n. 27157/2025, n. 10744/2025).
Per l’anno fiscale 2010, la data era stata fissata al 6 luglio 2011 dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, di tal chè è dal 6 luglio 2011 che decorreva il quinquennio della prescrizione.
La Corte, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, ha giudicato come atto idoneo ad interrompere la prescrizione la raccomandata ricevuta al domicilio in data 1 luglio 2016, in relazione alla quale ha correttamente applicato i principi più volte espressi da questa Corte in tema di art. 1335 cod. civ., essendo stato il plico consegnato al luogo di residenza a mani di persona identificata, qualificatasi come familiare: l’atto stragiudiziale di costituzione in mora, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale e pervenuto all’indirizzo corretto, si presume conosciuto dal destinatario se questi non prova di essere stato senza sua colpa nella impossibilità di averne notizia, posto che quel che rileva, ai fini della produzione dell’effetto interruttivo, non è la conoscenza effettiva dell’atto da parte del debitore destinatario, ma la sola conoscenza legale, prodottasi in conformità delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.
Come più volte affermato da questa Corte in ipotesi in cui veniva in considerazione il tema della notificazione di intimazioni di pagamento, «ove la notificazione sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, è onere della parte che assume di non aver ricevuto l’atto notificato provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11815; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32981; Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2010, n. 21362)» (Cass. n. 13196/2025 ex multis ).
Nella specie, la Corte ha ritenuto insufficiente a superare la presunzione di conoscenza la mera produzione di certificato di stato di famiglia ed ha sottolineato che la parte non aveva saputo indicare chi fosse il soggetto firmatario dell’avviso di ricevimento ed a quale titolo fosse presente in casa tanto da ricevere la missiva, sottoscrivendo l’apposito avviso di ricezione: «anche all’udienza di discussione il difensore a specifica domanda della Corte si è limitato a dichiarare che il sig D.S., persona sconosciuta, non era di sicuro un familiare convivente», il che non rileva nel senso preteso con la censura.
Il ricorso va, pertanto, rigettato ma, considerato che la soluzione della questione principale oggetto del primo motivo si è consolidata in epoca successiva all’introduzione del giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.