CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13047 depositata il 16 maggio 2025
Lavoro – Inquadramento nell’area operativa – CCNL 26 novembre 1994 – Mansioni superiori – Terza posizione stipendiale – Contestazione disciplinare – Sistema di classificazione – Rivendicazione del superiore inquadramento – Valutazione del materiale istruttorio – Onere della prova
Rilevato che
1. La Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di P.D., inquadrato nel livello D del CCNL 26 novembre 1994, volta ad ottenere l’inquadramento nell’area operativa dal luglio 1996, il riconoscimento della terza posizione stipendiale, ex VI categoria, dall’aprile 2003 e del livello C dal gennaio 2004, nonché la condanna della società a corrispondere le differenze retributive connesse allo svolgimento delle mansioni superiori.
2. La Corte territoriale ha accertato che il lavoratore aveva svolto le funzioni di capo garagista, fondanti la rivendicazione del superiore inquadramento, solo nel turno notturno, in alternanza con gli altri garagisti, ed esattamente solo per sei ore delle trentasei settimanali, quindi in maniera non prevalente; ha escluso il diritto del medesimo al riconoscimento della terza posizione stipendiale, dall’aprile 2003 (rivendicata sul presupposto dello svolgimento di mansioni di capo squadra, presso la sezione bollatura prioritaria del CMP di Bari, corrispondenti all’ex VI livello di cui al vecchio sistema di classificazione) in ragione del nuovo sistema di classificazione in aree (il CCNL 26.11.1994 aveva accorpato nell’area operativa il personale appartenente alla ex quarta, quinta e sesta categoria); ha ritenuto corretto l’inquadramento del dipendente nel livello D in ragione delle mansioni svolte dall’1.1.2004 e dal raffronto con il contenuto delle mansioni di cui al rivendicato livello.
3. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
4. Poste Italiane spa ha resistito con controricorso.
5. La Consigliera delegata ha, con atto del 9 luglio 2024, formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
6. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso e ha depositato memoria.
7. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia “l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 4 cpc)” nonché la “violazione di legge (rispetto all’art. 2697 cc, all’art. 115 cpc, all’art. 2103 cc, all’art. 416 cpc, e all’art. 345 cpc) e del CCNL EPI 1994 (rispetto all’art. 43) (art. 360 n. 3 cpc)”.
Il ricorrente si duole dell’ omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5) in relazione alla totale assenza di disamina (nella impugnata sentenza) della vicenda relativa alla contestazione disciplinare, elevata al dipendente proprio in relazione alle responsabilità ed agli obblighi relativi alle sue mansioni di capo garagista: tale vicenda era, secondo parte ricorrente, assolutamente decisiva ai fini della individuazione del contenuto obbligatorio delle mansioni del ricorrente e certificativo delle dedotte mansioni superiori.
Inoltre, lamenta l’assoluto difetto di esame della precitata contestazione disciplinare che concretava, altresì, a cascata (quale effetto dòmino) la violazione di legge in merito: all’art. 2697 c.c. ed all’art. 115 cpc (per omessa valutazione della contestazione di addebito quale prova documentale del diritto del lavoratore) oltre che (sul piano sostanziale) in merito all’art. 2103 c.c. ed al CCNL applicato.
Infine, il ricorrente deduce che la Corte territoriale erroneamente non aveva ritenuto inammissibili le circostanze fattuali sui turni notturni, allegate dalla società solo in grado di appello, in violazione degli artt. 416 e 345 cpc e precisa che il periodo di tre mesi, richiesto dalla normativa per il riconoscimento della promozione automatica del lavoratore, che ha di fatto espletato mansioni superiori, poteva risultare anche dal cumulo di distinte assegnazioni di minore durata sempre che avessero assunto il carattere della frequenza e della sistematicità e non avessero trovato giustificazioni in una occasionale e momentanea necessità organizzativa dell’impresa.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge (rispetto all’art. 2697 cc, all’art. 2103 cc, all’art. 36 Cost. e del CCNL EPI 1994 (art. 360 n. 3 cpc), per avere erroneamente la Corte territoriale disconosciuto il diritto di esso ricorrente al trattamento del 3° livello stipendiale Area operativa, per le mansioni di caposquadra espletate dal gennaio 2003 al luglio 2003, riconosciuto dalla stessa società solo nell’ottobre 2003, con il conseguente diritto al trattamento economico del livello C stipendiale dal gennaio 2004.
4. Con il terzo motivo si obietta la violazione di legge (rispetto all’art. 2697 cc, all’art. 115 cpc, all’art. 2103 cc) e del CCNL Poste 2003 (rispetto all’art. 21) (art. 360 n. 3 cpc), per non avere la Corte territoriale considerato che, avendo esso ricorrente svolto mansioni di caposquadra dall’aprile 2003 (90° giorno di espletamento continuativo) con l’entrata in vigore del CCNL Post del 2003 aveva diritto al riconoscimento dell’inquadramento nel livello C dal gennaio 2004.
5. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del secondo motivo di ricorso avendo il Dorsi rinunciato ad esso con il deposito della memoria depositata in relazione all’udienza camerale del 30.1.2025, all’esito della istanza di decisione.
6. Il primo motivo è anche esso inammissibile.
7. In primo luogo, va ribadito che l’omesso esame di un fatto decisivo, rilevante ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, non può riguardare elementi istruttori, come invece è stato in pratica censurato da parte ricorrente, se il fatto storico in contestazione sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze di causa (Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 19881/2014).
8. Nella fattispecie, il fatto storico, sotteso alla contestazione disciplinare, concerneva le espletate mansioni di capo garagista nei turni notturni che la Corte territoriale ha esaminato ritenendo che tali residuali mansioni non fossero prevalenti e continue rispetto a quelle ordinarie di garagista, in un contesto in cui le dette mansioni comunque erano state correttamente ricondotte a quelle previste nella declaratoria dell’Area Base contenuta nell’art. 42 del CCNL 26.11.1994, con la conseguenza che, quindi, il fatto denunciato, in ogni caso, non si palesava decisivo.
9. Quanto alle altre doglianze, deve ribadirsi che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cc si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporis applicabili.
10. Nella fattispecie in esame, invece, vi è stata una valutazione delle risultanze processuali, senza alcuna violazione del principio dell’onere della prova come sopra delineato.
11. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867 del 2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): anche in questo caso le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.
12. Per completezza deve, poi, precisarsi che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).
13. In conclusione, la Corte di merito ha svolto la sua indagine in modo completo, esaminando tutte le emergenze istruttorie e, con un accertamento di merito, non sindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, ha rilevato che le mansioni di capo garagista venivano svolte solo per sei delle trentasei ore lavorative svolte su quattro turni e ciò escludeva il loro esercizio pieno e continuativo.
14. La violazione dell’art. 345 cpc, come già precisato dalla Consigliera delegata, non è scrutinabile innanzi a questa Corte atteso che non è stato allegato e dimostrato che fosse stata dedotta nel giudizio di appello la novità delle allegazioni e delle eccezioni sollevate in quella sede dalla società.
15. L’inammissibilità del terzo motivo segue il rigetto del primo dovendosi rilevare, come già indicato nella proposta di definizione, che la Corte di merito ha puntualmente svolto il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento dei lavoratori attraverso le tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. n. 30580/2019; Cass. n. 8589/2015).
16. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
17. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
18. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta la condanna del D. a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
19. Vale, infatti, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. ─ codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
20. In tal senso, il ricorrente va condannato, in favore della controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 2.500,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
21. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di €. 2.500,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di €. 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.