CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13115 depositata il 16 maggio 2025

Rapporto di lavoro – Subordinazione – Sanzione amministrativa – Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro – Selezione e la valutazione del materiale probatorio – Rigetto

Fatti di causa

La Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, decidendo sugli appelli proposti da G.M. avverso le sentenze nn. 492/2018 e 493/2018 ha confermato le predette sentenze con cui il locale tribunale aveva rigettato le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni descritte in atti con le quali era stato intimato all’appellante di pagare a titolo di sanzione amministrativa gli importi di 166,60 € e di euro 50.331,80 , per avere il predetto G., medico dentista e datore di lavoro della lavoratrice M.L., omesso di inviare al servizio competente entro il termine prescritto la preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto con la lavoratrice M.L. nonché la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31 luglio 2013, in violazione della normativa ivi indicata.

A fondamento della sentenza la Corte d’appello ha sostenuto che fossero inammissibili i primi due motivi di appello per violazione degli articoli 342 e 434 c.p.c.; andava rigettata l’eccezione di prescrizione in quanto il tribunale aveva individuato un fatto interruttivo del relativo termine nella notifica del verbale di accertamento avvenuto nel 2013 senza che l’appellante sottoponesse a critica tale argomento; non esisteva nessuna violazione dell’art. 14 l. 689/81 perché l’accertamento e la contestazione erano avvenuti nel rispetto dei tempi previsti dalla legge; l’ordinanza ingiunzione n. 17/0026 conteneva chiara e specifica descrizione della condotta contestata, idem per l’ordinanza ingiunzione numero 17/0024 in cui si diceva che L. fosse stata occupata in nero; il merito all’accertamento era stato deciso previa acquisizione dei verbali di altro procedimento (n. 355/17) pendente presso lo stesso ufficio giudiziario vertente tra le stesse parti e concernente anch’esso il rapporto di lavoro tra l’appellante e L.; dalle stesse dichiarazioni era emerso che la L. rispondeva al telefono, prendeva gli appuntamenti, incassava i pagamenti, accompagnava i pazienti alla poltrona del dentista e li preparava, facendo poi da assistente.

Inoltre, secondo i medesimi testi, L. era sempre presente dello studio dentistico allorché essi vi si recavano, mentre lo stretto collegamento tra le attività del lavoratore in favore del professionista e l’attività di questo verso la clientela rendeva pressoché imprescindibili direttive e controlli da parte del professionista medesimo perché, diversamente, egli avrebbe dovuto rimettere la propria programmazione lavorativa e la regolazione dei rapporti con i propri clienti all’iniziativa e alle decisioni altrui, modalità del tutto irrazionali di esplicazione dell’attività libero professionale.

L’attività di fissazione degli appuntamenti era pure strettamente connessa agli orari di attività dell’odontoiatra rispetto alle prestazioni che doveva svolgere.

Era dunque evidente che in base alla programmazione del proprio lavoro il professionista dovesse necessariamente impartire delle direttive variabili in funzione della programmazione della propria attività.

L’intrinseca subordinazione della L. risultava ancora più evidente in relazione alla riferita attività di assistenza alla poltrona; appariva persino ovvio che L. potesse passare gli strumenti al dottore solo perché questi impartiva espresso direttiva in tal senso; non era dunque significativo che i testi non avessero riferito espressamente delle direttive dal dottor G. nei confronti della lavoratrice che era inserita nel contesto organizzativo dello studio dentistico.

Avverso la sentenza ha proposto il ricorso per cassazione G.M. con quattro motivi; l’Ispettorato è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva.

Il collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge.

Ragioni della decisione

1.- Col primo motivo si deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cpc, 3 c. 3 d.l. n. 12/2002 , posto che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che gli elementi probatori, relativi al carattere subordinato delle prestazioni lavorative rese dalla lavoratrice potessero giustificare, senza la necessaria dimostrazione del numero reale di giornate di lavoro effettivo prestato dalla stessa, l’applicazione sia della sanzione amministrativa, sia della maggiorazione di € 150 per 315 giornate di lavoro effettivo.

Erronea ricostruzione della quaestio facti avendo operato una valutazione non prudente o e/o in carenza di apprezzamento critico.

Inoltre l’Ispettorato Nazionale non aveva provato il numero reale delle giornate di lavoro.

E la Corte di appello in altra sentenza aveva riformato la sentenza di primo grado relativa al contenzioso tra le parti (n. 403/18) sul punto dell’orario di lavoro effettivo con valutazione solo equitativa del dovuto; Inoltre con la sentenza 497/2018 il tribunale ordinario di Caltanissetta aveva accolto l’opposizione ad altra ordinanza ingiunzione tra le stesse parti per lo stesso rapporto ed aveva sostenuto che non potesse indicarsi con certezza la data di inizio del rapporto di lavoro; la sentenza era passata in giudicato dopo il deposito del ricorso relativo alla presente causa, il punto era già stato evidenziato e documentato nel giudizio di secondo grado –

2.- Col secondo motivo di deduce la violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. posto che la Corte di appello avrebbe omesso il necessario e decisivo esame di tutte le circostanze fattuali dedotte dall’appellante, che, se valutate, avrebbero potuto/dovuto condurre ad una pronuncia diversa.

3.- Col terzo motivo deduce ex art. 360 n. 4 la violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 cpc posto che la Corte di appello avrebbe errato nel motivare per relationem, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.

I primi tre motivi di gravame, da affrontare unitariamente per connessione, sono inammissibili sotto plurimi profili.

Anzitutto il motivo è inammissibile per difetto di specificità posto che il ricorso non trascrive l’appello e non indica tra i documenti, né produce e riproduce, le sentenze menzionate.

In ogni caso non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata posto che ai fini delle violazioni non conta nemmeno l’orario di lavoro svolto.

Quanto alla durata del rapporto il motivo è pure inammissibile perché si limita a contestare in maniera tautologica l’affermazione che ha ritenuto provato il rapporto per il periodo dedotto dall’INL; laddove rientra nei poteri del giudice del merito la selezione e la valutazione del materiale probatorio ed il relativo potere non è di per sé sindacabile in cassazione.

Come noto, è ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione che, ai fini di una corretta decisione, il giudice di merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Deve pure evidenziarsi che quello di Cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza.

Esso è invece (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la generica e complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti; ma deve promuovere specifiche censure nei limiti dei motivi consentiti dalla legge.

Al di fuori della omessa valutazione di un fatto decisivo ex art 360 n.5 cpc o di un vizio di motivazione ex art 132 n. 4 c.p.c. non è possibile sindacare la motivazione sui fatti di causa.

Deve ritenersi perciò che la decisione cui è prevenuta la Corte territoriale rappresenti una legittima e logica opzione valutativa del materiale probatorio, e si sottragga quindi alle censure articolate nel ricorso con le quali sotto le mentite spoglie di violazioni di legge, la parte ricorrente si limita a richiedere pure una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. (Cass. 8758/2017).

Inoltre i medesimi motivi sono del pari inammissibili laddove denunciano la violazione dell’art. 116 c.p.c. Innanzitutto perché, come già detto, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. n.21603 del 2013).

Ed inoltre perché in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti, già evidenziati, consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012 (in termini: Cass. 23940 del 2017; v. più in generale: Cass. n. 25192 del 2016; Cass. n. 14267 del 2006; Cass. n. 2707 del 2004).

Non esiste perciò alcuna violazione artt. 115 e 116 c.p.c. e 2094 c.c. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019: “In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”.

Non esistono inoltre vizi di motivazione di alcuna natura nella sentenza impugnata posto che nell’attuale assetto ordinamentale il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia.

Sotto diverso aspetto, laddove reclama l’omessa valutazione di fatti decisivi, il ricorso è invece inammissibile posto che la ricorrente denuncia l’esistenza del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).

4.- Col quarto motivo si deduce ex art. 360 n. 3 la violazione ex art. 91 cpc posto che la Corte di appello avrebbe dovuto porre a carico dell’ITL le spese dell’intero giudizio, atteso che l’ente sta in giudizio personalmente tramite funzionario delegato.

Il motivo è infondato posto che risulta applicabile al caso di specie l’art. 9,2 comma del decreto legislativo n. 149/2015, secondo cui “In caso di esito favorevole della lite all’Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto”.

5. Per tutte le ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere quindi rigettato.

Nulla per le spese non avendo l’intimato compiuto attività difensiva. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

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