CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13172 depositata il 18 maggio 2025
Lavoro – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Rito del lavoro – Consorzio – Chiamata in causa – Soccombenza
Fatti di causa
La Corte di appello di Caltanisetta aveva parzialmente riformato la decisione con cui il Tribunale di Enna aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di M.G., proposta dal C.A.I. tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe Maletto e Regalbuto, aveva poi revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opposto M. al pagamento delle spese nei confronti del Consorzio, compensando le spese nei confronti dei terzi chiamati A. scpa e C.I.A. 5.
La corte di appello aveva accolto il ricorso di A. in punto di spese e condannato il M. al pagamento delle spese in suo favore.
Con tale decisione il giudice d’appello aveva preso atto che la sentenza di primo grado aveva stabilito l’inammissibilità della chiamata in giudizio del terzo (nello specifico di A.) poichè il Consorzio ricorrente aveva provveduto alla chiamata del terzo in assenza di autorizzazione del giudice ed aveva rilevato che tale statuizione non era stata impugnata in sede di gravame ed era quindi passata in giudicato.
Lo stesso giudice aveva poi dato applicazione ai principi di cui Cass. n. 7526/2012, secondo cui <<In tema di opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro (nella specie, per controversia in materia di locazione), qualora l’opponente, nel ricorso in opposizione, formuli istanza di chiamata in causa di terzo e il giudice, nel decreto di fissazione dell’udienza di discussione, non riservi di provvedere in merito, deve intendersi implicitamente autorizzata la chiamata medesima, cui l’opponente provvederà notificando al terzo il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell’udienza; se il creditore opposto non si duole che la chiamata sia stata autorizzata senza consentirgli di interloquire e se il terzo chiamato non si duole che il ricorso in opposizione non gli consenta di intendere le ragioni azionate in monitorio, lo scopo è raggiunto ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. e la chiamata del terzo va considerata rituale>>.
In ragione di tale ritualità era stato ritenuto che fosse legittima la posizione processuale della società A. e fondata la sua opposizione alla compensazione delle spese in applicazione di Cass. n. 7431/2012 secondo cui <<Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria>>.
La corte di merito aveva valutato che il M., attore sostanziale, risultando soccombente, fosse da condannare al pagamento delle spese nei confronti di A.
Avverso detta decisione proponeva ricorso M.G., coltivato anche da successiva memoria, cui resisteva con controricorso A. Scpa.
Ragioni della decisione
1) – Con il primo motivo è dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo nonché la violazione degli artt. 434 e 414 c.p.c.
Con tale motivo viene in primis contestata la decisione che, pur partendo dalla scarsa chiarezza del ricorso in appello, non giunge ad una declaratoria di sua inammissibilità.
In particolare, la sentenza ritiene che, nonostante la scarsa chiarezza, con interpretazione complessiva, il ricorso deve intendersi rivolto al Consorzio e al M.
Il motivo è inammissibile. Deve rammentarsi, quanto alla lamentata insufficienza della motivazione che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (in tal senso Sez.U. Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 22598/2018).
Esclusa dunque la denunciabilità in concreto del vizio lamentato occorre sottolineare che la corte di appello, con valutazione di merito non sindacabile, ha inteso interpretare l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione valorizzando, evidentemente, elementi in esso rinvenibili, che comunque ne consentivano l’esame e la corretta individuazione della fattispecie, in ragione del principio di conservazione degli atti.
A tale attività interpretativa ha dato corretta consistenza allorchè ha fornito la decisione attualmente impugnata.
Il motivo deve dunque essere disatteso.
2) – Con la seconda censura si denuncia l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione nonché la violazione degli artt. 91 cpc e 324 c.p.c. e 2909 c.c., per aver, la sentenza, ignorato il giudicato sulla inammissibilità della chiamata in causa di A. e condannato il M. al pagamento delle spese in favore della terza chiamata.
Occorre preliminarmente evidenziare che nella sentenza oggetto di esame la corte territoriale aveva chiarito che la sentenza del tribunale aveva statuito l’inammissibilità della chiamata in giudizio della società A. (quale terzo), per avervi, il Consorzio, provveduto in assenza della preventiva autorizzazione del giudice, ed aveva altresì sottolineato che tale capo di decisione non era stato impugnato ed era quindi passato in giudicato.
Nonostante la corte di merito abbia dato atto di siffatta situazione processuale, ha poi inteso “scorporare” dalla statuizione di inammissibilità con conseguente pronunciamento sulle spese, passata in giudicato, la sola parte di decisione sulla compensazione di queste ultime, tra il M. e A. (confermando invece la compensazione delle spese con il Consorzio), al fine di rinnovare il pronunciamento e porre le spese del primo grado del giudizio a carico del M.
Tale ultima statuizione risulta errata e fondati i motivi di censura.
Questa Corte di legittimità ha chiarito in più occasioni che << In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale >>( Cass. n. 10364/2023; Cass. n. 2948/2019).
Il principio evidenzia la dinamica corretta della chiamata in causa del terzo e delle conseguenze inerenti la stessa ove si determini il rigetto della domanda principale del ricorrente che abbia provocato la chiamata in garanzia, che risponderà anche delle spese del terzo, oppure le stesse saranno invece da porre a carico del chiamante che abbia attivato la chiamata in modo arbitrario o comunque con esiti infondati.
Nel caso in esame, come visto, il tribunale ha ritenuto la chiamata del terzo, effettuata dal Consorzio, inammissibile ed ha ritenuto di compensare le spese tra l’opposto (M.) e il terzo chiamato.
Tale statuizione di inammissibilità non è stata oggetto di impugnazione incidentale da parte di A. né da parte del Consorzio ed è quindi da ritenersi passata in giudicato.
Facendo applicazione dei principi su espressi, in particolare da Cass., n. 10364 del 18/04/2023 (in cui si è cassata la sentenza per avere il giudice d’appello omesso di verificare se la domanda proposta dal chiamato in causa nei confronti del terzo fosse inammissibile in rito o manifestamente infondata), nonché del principio della causalità della lite, le spese sostenute dal terzo chiamato A. non potevano essere poste a carico del M. in forza di una diversa valutazione di ammissibilità della chiamata in garanzia, in quanto ormai coperta dal giudicato.
Il motivo proposto deve essere accolto e cassata la sentenza sul punto. In assenza della necessità di ulteriori attività istruttorie, decidendo nel merito, devono dichiararsi non dovute da M.G. le spese del primo grado del giudizio in favore di A. scpa; deve invece condannarsi A. scpa al pagamento, in favore del M., delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi E. 1.500,00, oltre oneri accessori, e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in E. 1.800,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Nulla spese nei confronti del Consorzio convenuto.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la decisione con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute dal M. le spese del primo grado del giudizio in favore dei A. scpa.
Condanna A. scpa a pagare, in favore del M. E. 1.500,00 per le spese processuali del giudizio di appello, oltre oneri accessori, nonché le spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 1.800,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
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