CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13307 depositata il 19 maggio 2025

Licenziamento – Indennità sostitutiva del preavviso – Funzioni dirigenziali – Responsabilità civile e penale – Comportamenti dolosi o gravemente colposi del dirigente – Coperture assicurative specifiche – Art. 15 CCNL dirigenti aziende produttrici di beni e servizi – Interpretazione del regolamento contrattuale – Onere della prova

Rilevato che

1. Con sentenza del 24 dicembre 2021, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda formulata da F.M. nei confronti della società S. S.p.A., volta ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso per il caso di licenziamento, prevista dall’art. 15 CCNL dirigenti aziende produttrici di beni e servizi, nonché l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso medesimo, per un importo complessivo lordo di euro 428.188,46.

2. In particolare, il giudice di secondo grado, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, ha ritenuto che l’essere stata l’azione penale intrapresa nei confronti del dipendente in relazione al cantiere ex area S. della Società S. S.p.A. e la corretta interpretazione del disposto dell’art. 15 CCNL determinassero il riconoscimento delle indennità richieste proprio per essere stata posta in essere la condotta lesiva in ragione dell’esercizio delle funzioni di dirigente della società.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria la S. S.p.A., affidandolo a due motivi.

3.1. Resiste, con controricorso, F.M.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 Cost., dell’art. 2697 cod. civ. nonché dell’art. 15 CCNL Dirigenti aziende industriali nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che sarebbe stato onere della S. allegare la mancanza di connessione fra i fatti addebitati al M. in sede penale e le funzioni ricoperte in seno alla società.

1.1. Con il secondo motivo, si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. e dell’art. 15 CCNL Dirigenti Aziende Industriali, per aver la Corte erroneamente interpretato il contenuto del capo di imputazione elevato nei confronti del controricorrente, con conseguente violazione dell’art. 15 CCNL di categoria là dove ha ritenuto applicabile il contratto medesimo nonostante dai capi di imputazione emergesse che i fatti ascritti erano stati attuati nell’interesse della società datrice.

1.2. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, non possono trovare accoglimento.

Va preliminarmente rilevato che, come definitivamente chiarito di recente dal Supremo Collegio (cfr., sul punto, S.U. n. 11167 del 06/04/2022) la violazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., soltanto qualora le norme considerate siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale.

Occorre, poi, premettere, quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

Occorre, poi, rilevare che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018).

2. Quanto all’esame dell’iter decisorio del giudice d’appello, giova premettere che l’art. 15 del CCNL statuisce quanto segue: -Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione 1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’azienda.

2. A decorrere dal 1° giugno 1985, il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l’avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari, a decorrere dal 1° giugno 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato.

3. Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a lui fatta, dell’avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio.

4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’azienda.

È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell’azienda.

5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.

6. Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all’estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

7. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.

L’articolo 15, comma II, del CCNL Dirigenti Aziende Industriali riguarda, quindi, la tutela del dirigente in caso di responsabilità civile e penale derivante dall’esercizio delle sue funzioni.

Orbene, secondo la previsione contrattuale, la responsabilità deve derivare da azioni od omissioni compiute nell’ambito delle mansioni e delle responsabilità attribuite al dirigente.

Quanto alla responsabilità civile, si tratta di situazioni in cui il dirigente è chiamato a rispondere economicamente per danni causati a terzi a seguito di azioni compiute nell’esercizio delle sue funzioni; quanto alla responsabilità penale, essa concerne le conseguenze di azioni od omissioni che configurano reati secondo il codice penale, sempre che siano commesse nell’ambito delle funzioni dirigenziali.

Il principio fondamentale è che l’azienda si assume la responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell’esercizio delle sue funzioni.

Inoltre, il CCNL prevede l’impegno ad attivare coperture assicurative specifiche per tutelare il dirigente dalle responsabilità civili e penali oltre al rimborso delle spese legali sostenute.

La tutela non si estende soltanto a comportamenti dolosi o gravemente colposi del dirigente, ovvero a situazioni in cui il dirigente abbia agito al di fuori delle sue funzioni.

1.3. Orbene, la Corte, interpretando la norma contrattuale in questione in consonanza con la giurisprudenza di legittimità che, in casi consimili, ha escluso che potesse attivarsi la tutela contrattualmente prevista nelle ipotesi (il richiamo è a Cass. n. 5938/2006 e Cass. n. 8467/2003, ma V., anche, ex multis, Cass. n. 21439/2019) in cui il comportamento penalmente rilevante del dirigente sia attuato non a favore, bensì in danno del datore di lavoro, ha correttamente ritenuto che, nel caso di specie, difettasse la stessa allegazione che i comportamenti del dirigente fossero, nella specie, “non connessi” alle funzioni dirigenziali conferitegli in quanto contrari all’obbligo di fedeltà dello stesso dirigente.

Ha evidenziato la Corte, infatti, come, con missiva del 31 gennaio 2014, l’azienda avesse espressamente ammesso che al M. dovesse applicarsi il disposto di cui all’art. 15 CCNL, essendo, peraltro, incontroverso tra le parti che al ricorrente fossero state rimborsate, almeno in parte, le spese legali alla luce del comma 4 dell’art. 15.

Ha, quindi, ritenuto il giudice di secondo grado che la società, procedendo de plano al rimborso delle spese legali – comportamento concludente, ritenuto sicuramente rilevante ex art. 1362 co. 2 cod. civ. – avesse già apprezzato la condotta incriminata come direttamente connessa all’esercizio delle funzioni e non contraria al proprio interesse, così risolvendo “a monte” il problema interpretativo in oggetto.

1.4. Con valutazione sottratta al sindacato di legittimità la Corte ha ritenuto che l’azienda avesse, quindi, tacitamente ammesso, per facta concludentia, la riconducibilità all’esercizio delle funzioni dei fatti addebitati, per essere le spese corrisposte soltanto per fatti connessi direttamente all’esercizio delle funzioni: diversa interpretazione, osserva correttamente la Corte, svuoterebbe di contenuto la tutela prevista dalla contrattazione collettiva.

Nessuna allegazione afferma la Corte essere stata offerta in ordine alla configurabilità, nella specie, del dolo e della colpa grave, essendosi invocato esclusivamente un non meglio definito “bilanciamento” degli interessi in gioco.

In esito, quindi, alla complessiva valutazione, in fatto, condotta dalla Corte d’appello quanto agli indici rivelatori del riconoscimento, da parte della società, della riconducibilità dei fatti all’esercizio delle funzioni del dipendente ed in difetto di qualsivoglia allegazione allegazione da parte della società stessa di tali componenti soggettive, aspetto, questo non oggetto di censura da parte della attuale ricorrente, correttamente è stato escluso che la Società potesse esimersi dal pagamento delle indennità richieste.

3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-quater dell’art.13 d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, (ndr comma 1 –bis dello stesso articolo 13) se dovuto. 

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