CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13312 depositata il 14 maggio 2024

Lavoro – Indennità di disoccupazione agricola – Cancellazione elenchi lavoratori agricoli – Rigetto

Ritenuto che

La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di C.G. volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione agricola relativamente agli anni 2011 e 2012.

Riteneva la Corte, per quanto qui rileva, che l’appellante fosse decaduto dall’azione di impugnazione avverso il provvedimento dell’Inps che l’aveva cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli e che, stante tale decadenza, avesse perso il diritto alla prestazione.

Avverso la sentenza ricorre C.G. per due motivi.

L’Inps è rimasto intimato.

All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, C.G. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.32 l. n.264/49, 12 R.D. n.1249/40, della l. n.2248/1865 all. E, e dell’art.2697 c.c. per non avere la Corte considerato che l’iscrizione negli elenchi non ha funzione costitutiva del rapporto assicurativo, ma solo di agevolazione probatoria. L’intervenuta decadenza non impediva l’accertamento in sede giudiziale del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato e il conseguente diritto all’indennità di disoccupazione agricola.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. Essendo da accogliere l’appello, la Corte avrebbe dovuto condannare l’Inps al pagamento delle spese in favore dell’odierno ricorrente.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all’art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).

In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all’iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l’Inps dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all’opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l’iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, tale iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall’Inps con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell’art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l’azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.

La sentenza si è conformata al suddetto orientamento e deve perciò essere confermata.

Il secondo motivo resta assorbito dal rigetto del primo.

Nulla sulle spese atteso che l’Inps è rimasto intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.