CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13682 depositata il 22 maggio 2025
Licenziamento – Lavoro subordinato – Differenze retributive – Trattamento di fine rapporto – Omissione contributiva – Prova testimoniale – Onere della prova – Risarcimento danni – Principio tantum devolutum quantum appellatum – Rigetto
Fatti di causa
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva, per quanto di ragione, l’appello proposto da K.N. contro la sentenza del Tribunale di Paola n. 420/2019 e, in riforma di quest’ultima, così provvedeva:
a) accertava e dichiarava che l’appellante aveva lavorato alle dipendenze dell’appellato A.R. dal 20.6.2004 al 22.12.2011;
b) condannava l’appellato a corrisponderle, a titolo di differenze retributive, la somma di € 199.167,22 e, a titolo di trattamento di fine rapporto, la somma di € 15.353,71, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
c) dichiarava illegittimo il licenziamento intimatole il 22.12.2011 e, per l’effetto, condannava l’appellante a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 6.347,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 23.12.2011 al soddisfo;
d) condannava l’appellato a risarcire all’appellante il danno da omissione contributiva; oltre a condannare l’appellato al pagamento, in favore dell’erario, delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale giudicava fondato l’appello della lavoratrice, perché la valutazione delle prove che aveva indotto il tribunale a disattendere la prospettazione attorea non era condivisibile.
3. La Corte d’appello, anzitutto, riteneva che le testimonianze addotte dalla ricorrente confermavano che, nel periodo dal 2004 al 2009, ella aveva svolto prevalenti mansioni di fornaio e che lo aveva fatto lavorando, in inverno, sei giorni alla settimana (all’incirca dalle 23,00 alle 7,00) e, in estate, tutti i giorni della settimana (all’incirca dalle 22,00 alle 9,00).
4. Considerava che della prosecuzione del rapporto anche nel periodo dal 2009 al 2011 dava atto lo stesso resistente, sebbene adducendo che, in quegli anni, le prestazioni della ricorrente fossero state rese saltuariamente e avessero avuto ad oggetto solo mansioni di manovale; tuttavia, secondo la Corte, in presenza di un rapporto di lavoro già di fatto instauratosi senza formali limitazioni di durata e di orario, e perciò da considerarsi a tempo pieno e indeterminato, doveva convenirsi che:
(a) le eventuali successive modifiche di inquadramento professionale (da fornaio a manovale) erano irrilevanti ai fini retributivi, stante l’irriducibilità, ex art. 2103 c.c., del trattamento economico correlato alla qualifica superiore ormai acquisita;
(b) le eventuali riduzioni di orario e, dunque, la pattuizione di un contratto di lavoro part-time, avrebbero dovuto essere provate per iscritto dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2, c. 1, del d.lgs. 61 del 2000, sicché, in mancanza di tale prova, doveva ritenersi che il rapporto fosse proseguito a tempo pieno anche negli ultimi due anni.
5. Escluso lo svolgimento di lavoro straordinario in questo ulteriore periodo, e ritenuto dovuto il trattamento economico di maternità, ma ritenuta non dovuta l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, la Corte, sulla base dei conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio, concludeva che il residuo credito retributivo che le andava riconosciuto assommava a complessivi € 199.167,22, oltre ad € 15.353,71 a titolo di trattamento di fine rapporto.
5.1. Osservava, infatti, che quei conteggi ben potevano essere utilizzati ai fini del calcolo, perché non erano stati specificamente contestati, in quanto il resistente ne aveva denunciato l’erroneità limitatamente alla parte in cui essi comprendevano il compenso per lavoro straordinario e l’indennità sostitutiva per ferie non godute, ma non aveva contestato la correttezza degli importi delle retribuzioni mensili rispetto all’orario dedotto ed ai parametri tabellari del contratto collettivo di lavoro applicato.
6. La Corte giudicava meritevole di accoglimento anche la domanda risarcitoria che la ricorrente aveva avanzato, denunciando l’illegittimità del licenziamento subito, perché la pregressa instaurazione del rapporto di lavoro non formalizzato rendeva ingiustificato il patto di prova stipulato solo successivamente, con il contratto del 5.12.2011, sicché il recesso per mancato superamento della prova illegittimamente pattuita era, parimenti, ingiustificato, con applicazione in favore della lavoratrice della tutela di cui all’art. 8 l. n. 604/1966 nei termini sopra specificati.
7. Infine, riteneva da accogliere anche la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da mancata contribuzione.
8. Avverso tale decisione A.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e successiva memoria.
9. La lavoratrice intimata ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. “violazione artt. 132, 156 2° co, 112 c.p.c. per omesso esame circa un fatto determinante del giudizio oggetto di discussione tra le parti”.
Deduce in sintesi che l’appellante, vale a dire, la lavoratrice attuale controricorrente, aveva censurato l’errata valutazione da parte del giudice del contenuto dell’interrogatorio libero delle parti, in quanto, a causa dell’imperfetta conoscenza della lingua italiana la ricorrente si sarebbe male espressa; il che era stato contestato dalla difesa dell’appellato; e sostiene che si trattava di elemento determinante ai fini della decisione, ma che la Corte territoriale aveva omesso totalmente di pronunciarsi sul punto.
Lamenta ancora che la stessa Corte aveva omesso pure di considerare un ulteriore aspetto posto a fondamento dell’iter logico e giuridico effettuato dal Giudice di primo grado ed oggetto di discussione tra le parti, e cioè quanto considerato in un passo a pag. 3 della sentenza di primo grado, cioè l’inverosimiglianza che il forno avesse bisogno di almeno quattro persone.
2. Con il secondo motivo denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. co. 2 –416 co. 3 c.p.c.”.
Si duole che la Corte d’appello, sulla base di una asserita mancata contestazione dei conteggi effettuati dal ricorrente, pure in mancanza di una richiesta in tal senso, giunge a quantificare le somme spettanti esclusivamente sulla scorta delle allegazioni di quest’ultima.
3. Con un terzo motivo denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. una “motivazione manifestamente ed irriducibilmente contradditoria – violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.”.
Deduce che, “se da un lato l’intero giudizio e di conseguenza l’intero iter argomentativo logico giuridico della sentenza è improntato a motivare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sulla base quindi della contestazione della effettiva esistenza del rapporto nei termini richiesti dalla ricorrente e quindi della argomentazioni difensive a contrario sollevate dal resistente, anche per quanto riguarda l’an ed il quantum debeatur, inspiegabilmente quando si tratta di quantificare le somme ritenute di spettanza della ricorrente, la Corte per giustificare l’utilizzo dei conteggi di parte assume la mancata contestazione di questi tranne che per la parte riguardante gli oneri accessori del salario”.
4. Con un quarto motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c. deduce la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.”. Lamenta che la “Corte in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, mentre per come enunciato nel primo motivo di ricorso omette di pronunciarsi su aspetti determinanti e dibattuti tra le parti, dall’altro lato si profonde in argomentazioni che però non sono state oggetto di specifico motivo di appello”.
5. Con un quinto motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c. denuncia “violazione art. 2697 c.c. – art. 116 c.p.c. – art. 132 n. 4 c.p.c.”.
Lamenta che la sentenza di accoglimento emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro si basa più su presunzioni che sulla prova testimoniale raccolta.
6. Preliminarmente dev’essere rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dalla controricorrente sul rilievo del “difetto di procura speciale”.
7. Osserva infatti il Collegio che nell’intestazione del ricorso per cassazione si fa riferimento alla “procura alle liti rilasciata in calce al presente atto” e che il testo di quest’ultima, in data 1.10.2021, è effettivamente presente di seguito al ricorso, con la specificazione che: “La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013”.
8. Il primo motivo è inammissibile.
9. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a ire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), specificandosi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019).
E’ stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio in parola:
a) le argomentazioni o deduzioni difensive;
b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze astrattamente rilevanti;
c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa;
d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).
10. Orbene, il primo punto di cui il ricorrente deduce l’omesso esame nel motivo in esame non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì una deduzione difensiva della controparte (cfr. pag. 5 del ricorso), vale a dire, dell’allora appellante ed attuale controricorrente, contenuta a pag. 3 del ricorso in appello, volta a sostenere che la lavoratrice non si era correttamente espressa in sede d’interrogatorio libero.
Analogamente, il secondo punto del quale il ricorrente deduce l’omesso esame non costituisce un fatto storico nel senso dianzi precisato, bensì una valutazione espressa dal primo giudice, secondo il quale “appare poco verosimile che contemporaneamente svolgessero le mansioni di panettiere almeno 4 persone (considerato anche il titolare), trattandosi di un piccolo forno destinato alla vendita di quantità limitata di prodotti”.
11. Possono essere congiuntamente esaminati per connessione il secondo ed il terzo motivo, che appaiono infondati.
12. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi dell’art. 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (così, ex plurimis, Cass. n. 4051/2011; n. 29236/2017).
Inoltre, nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente, ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all’interpretazione della disciplina legale e contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica (v. ad es. Cass. n. 20998/2019).
13. Ebbene, come già premesso in narrativa, la Corte d’appello ha ritenuto di poter utilizzare i conteggi allegati dall’attrice nel ricorso introduttivo del giudizio, giudicandoli non specificamente contestati, e sulla base degli stessi, espunti gli importi ritenuti non dovuti (il compenso per lavoro straordinario negli anni 2010 e 2011 e l’indennità sostitutiva delle ferie non godute), ha operato un proprio calcolo di quanto spettante alla lavoratrice (cfr. nota 5 in calce a pag. 7 della sua sentenza).
13.1. In particolare, ha osservato che il resistente ha denunciato l’erroneità dei conteggi in questione “limitatamente alla parte in cui essi comprendono il compenso per lavoro straordinario e l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ma non ha contestato la correttezza degli importi delle retribuzioni mensili rispetto all’orario di lavoro dedotto e ai parametri tabellari del contratto collettivo di lavoro applicato”(richiamando a riguardo in nota 6 a pag. 8 Cass. n. 5949/2018, pure espressiva dell’indirizzo di legittimità sopra premesso).
14. Osserva, allora, il Collegio che proprio dai passi della propria memoria di costituzione in primo grado che il ricorrente richiama (tra la pag. 8 e la pag. 9 del ricorso per cassazione) si trae conferma dell’esattezza dei rilievi della Corte territoriale a riguardo: il convenuto, infatti, ivi deduceva che “la quantificazione delle richieste (ut supra specificate) si basa su un prospetto che appare ictu oculi errato nei conteggi non congrui né rispondenti al vero” (Cass. n. 20844/2015 aveva ritenuto generica ed inidonea ad individuare gli errori addebitati (o addebitabili) analoga affermazione in cui “sotto ogni profilo, si contestano in ogni caso i conteggi avversari in quanto privi di qualsivoglia riscontro”).
15. Neppure, quindi, ricorre l’anomalia motivazionale che il ricorrente denuncia nel terzo motivo in termini di “motivazione manifestamente ed irriducibilmente contradditoria”.
15.1. La Corte di merito, difatti, ha ben tenuto conto che il convenuto, appellato in secondo grado, contestava in radice la sussistenza praticamente di tutte le pretese della lavoratrice, tanto che, all’esito del rinnovato esame delle risultanze processuali, non le ha del tutto accolte per gli emolumenti (per lavoro straordinario e indennità sostitutiva di ferie non godute) in ordine ai quali ha apprezzato la parziale fondatezza dei rilievi del resistente.
E la sua argomentata decisione non è, quindi, per nulla contraddittoria e risulta conforme ai principi di diritto sopra premessi quando si è avvalsa dei conteggi dell’appellante giudicati non specificamente contestati sugli aspetti su precisati.
16. Parimenti infondato è il quarto motivo.
16.1. In tale censura il ricorrente, per un verso, profila una sorta di omessa pronuncia della Corte di merito perché, come già denunciato nel primo motivo, avrebbe omesso “di pronunciarsi su aspetti determinanti e dibattuti tra le parti” e, per altro verso, sembra delineare un vizio di extra petizione perché la stessa Corte si sarebbe profusa “in argomentazioni che però non sono state oggetto di specifico motivo di appello”.
17. Orbene, in disparte quanto già osservato nel disattendere il primo motivo di ricorso, un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in secondo grado poteva essere profilato rispetto ad un motivo d’appello (cfr., ex multis, Cass. n. 1539/2018), non già rispetto ad aspetti asseritamente determinanti e dibattuti tra le parti.
18. Circa, poi, le argomentazioni della Corte distrettuale sia quanto alla credibilità dei testi di parte attrice sia quanto alla minore credibilità dei testi di parte convenuta, che, secondo il ricorrente, erano aspetti non oggetto di specifici motivi di appello della controparte, è sufficiente notare che nella sentenza qui impugnata si dava conto che nel proprio appello la lavoratrice censurava appunto “la valutazione delle emergenze testimoniali” operata dal giudice di primo grado, “sostenendo che esse in realtà confortino le sue allegazioni”, laddove il Tribunale aveva rigettato il ricorso perché aveva ritenuto che dalle testimonianze non emergeva la prova del dedotto rapporto di lavoro subordinato, “avendo tutti i testimoni escussi reso deposizioni nient’affatto precise e concordi rispetto alle modalità attuative della prestazione di lavoro resa in favore del resistente” (cfr. § 3 e 4 a pag. 2 dell’impugnata sentenza).
18.1. Pertanto, la Corte d’appello era chiamata appunto ad operare una nuova e globale valutazione delle prove, segnatamente testimoniali, e tanto ha anzitutto fatto in perfetta conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum (cfr. in extenso in particolare i §§ 7/11 alle pagg. 3-5).
19. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.
20. Il ricorrente critica anzitutto la specifica affermazione della Corte di merito, secondo la quale “le testimonianze addotte dalla ricorrente confermano altresì che in quel periodo essa ha svolto prevalenti mansioni di fornaio”, sull’assunto che “I testi, come giustamente stigmatizzato dal Tribunale mai hanno reso tali dichiarazioni”.
21. Ora, il ricorrente non considera, tra l’altro, che il passo motivazionale così censurato era da leggersi alla luce della nota 1 in calce a pag. 5, in cui erano richiamate le dichiarazioni dei testi ritenute dalla Corte espressive della conclusione tratta dalla stessa.
22. In ogni caso, è evidente che il ricorrente propone, in chiave peraltro generica ed assertiva, un diverso apprezzamento di dette prove testimoniali, non consentito in questa sede di legittimità.
23. Inoltre, la censura in esame non è affatto aderente alla ratio decidendi espressa nella motivazione della Corte territoriale, quando assume che la stessa avrebbe adoperato una doppia presunzione: 1) circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con specifiche mansioni di fornaio ed orario di lavoro;
2) che, stante la prima presunzione, pur in mancanza di indizi gravi e precisi, tale rapporto si fosse esteso anche agli anni successivi.
24. Invero, la Corte d’appello in nessun punto della propria decisione ha espresso, sia pure per implicito, di far ricorso ad un ragionamento presuntivo.
Piuttosto, come già riferito in narrativa, la Corte, in base al proprio motivato riesame delle deposizioni testimoniali, ha ritenuto direttamente provato, a far tempo dal 2004 e fino al 2009, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, con le mansioni di fornaio e gli specifici orari indicati (diversi per il periodo invernale e quello estivo).
Per il seguente periodo dal 2009 al 2011 l’accertamento della Corte si fonda, oltre che su deduzioni parzialmente ammissive dello stesso resistente, soprattutto su considerazioni di ordine strettamente giuridico, pure riportate in narrativa, estranee a qualsivoglia presunzione legale o defacto, e del tutto ignorate dal ricorrente.
25. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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