CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13850 depositata il 23 maggio 2025

Lavoro – Pensione di vecchiaia anticipata – Revocazione – Finestre mobili – Requisiti sanitari – Esonero dal pagamento – CTU – Accoglimento

Rilevato che

G.P. chiede la revocazione dell’ordinanza n. 11208/2022 con cui questa Corte ha rigettato il suo ricorso avverso la sentenza n. 4070/2019 della Corte d’appello di Roma che, riformando la pronuncia di primo grado, gli aveva riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 a decorrere dal 1 novembre 2014.

Censura l’ordinanza per due motivi.

Resiste INPS con controricorso.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 marzo 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).

Considerato che

G.P. aveva agito in giudizio per ottenere il trattamento di pensione anticipata di vecchiaia, riducendo nel corso del primo grado la domanda al pagamento dei ratei dal 1°marzo 2013 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa) al 31 gennaio 2015, poiché la pensione gli era stata riconosciuta in via amministrativa dal 1° febbraio 2015.

Il primo Giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché avente un petitum diverso rispetto a quello azionato.

La Corte d’appello, espletata CTU, aveva concluso per la sussistenza del requisito sanitario sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (8 febbraio 2013) ma, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sulle c.d. finestre mobili, aveva riconosciuto i ratei dal 1° novembre 2014, primo giorno del mese successivo al compimento del 66esimo anno di età.

P. aveva impugnato detta sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992 in relazione alla parte in cui la sentenza “dichiara il diritto dell’appellante alla pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi a decorrere dal primo mese successivo al compimento del 66 esimo anno di età (19.10.2014)”, posto che “l’innalzamento dell’età pensionabile non riguarda gli invalidi in misura non inferiore all’80% per i quali essa rimane fissata al compimento del 60 anno di età”, di tal chè la pensione sarebbe spettata dal 1° marzo 2014.

L’ordinanza revocanda ha respinto il ricorso osservando che:

a)«la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda …solo con decorrenza dall’1.11.2014 al 31.1.2015 ossia slittamento di 12 mesi dalla data di possesso dei requisiti sanitari per effetto del regime delle c.d. finestre di cui all’art. 12 d.l. 78/10»;

b) «Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per un motivo che lamenta violazione dell’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/92 (in ragione dell’applicazione del regime delle finestre anche ad invalido in misura non inferiore all’80%)»;

c) nel merito questa Corte ha già affermato che […] in tema di pensione di vecchiaia anticipata […] il regime delle cd “finestre” previsto dall’art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma».

P. chiede la revocazione sulla base di due motivi:

I)erroneità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. nella parte in cui rigetta il ricorso per cassazione per avere il Supremo Collegio omesso di leggere ed esaminare il motivo proposto.

II)errore sulla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, in presenza di dichiarazione ai fini dell’esonero ex art. 152 disp att cod. proc. civ.

Come ancora di recente ribadito da Cass. n. 12506/2024, «questa Corte ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. idoneo a costituire motivo di revocazione si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.

L’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche.

Esso non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell’ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..

L’errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 16439 del 2021, n. 22171 del 2010, n. 8180 del 2009, n. 14267 del 2007, n. 4015 del 2006, n.3652 del 2006)».

Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., secondo le acquisizioni della giurisprudenza di questa Corte da ultimo ricordate da Cass., Sez.Un.,n. 20013/2024, «a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;

b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;

d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;

e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione ed incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa» (Cass., Sez.Un., n. 20013/2024 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, «non è viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali.

In tali casi si verte in errori di giudizio e, conseguentemente, il ricorso per revocazione è inammissibile (cfr. Cass. n. 29369 del 2023 e ivi le richiamate Cass. n. 1040 del 2022, n. 442 del 2018, n.16136 del 2009, n. 3365 del 2009 e Cass. Sez. Un. n. 26022 del 2008)» (Cass. n. 12506/2024).

E’ altresì principio consolidato quello per cui «l’errore di fatto non è […] ravvisabile nell’ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.

Pertanto, l’errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico – giuridico» (Cass. n. 10973/2024).

Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile.

Come ricordato in Cass. n. 7170/2024, tra le più recenti, «è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. n. 26301/2018; Cass., S.U., n. 31032/2019)».

Nel caso che ci occupa l’ordinanza revocanda non ha pretermesso l’esame del motivo: ciò di cui in definitiva il ricorrente si duole è che lo abbia male interpretato, quindi lamenta una errata lettura del contenuto dello stesso, id est un errore di giudizio e non percettivo.

Il secondo motivo è, invece, ammissibile, come ex multis Cass. 5416/2022, e ritiene il Collegio che sia fondato.

L’ordinanza impugnata per revocazione, quanto al regolamento delle spese di lite, è evidentemente fondata su un presupposto di fatto erroneo, ossia sull’avere ritenuto non operanti le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per l’esonero del pagamento delle spese processuali.

Infatti, se la dichiarazione di esenzione presente nel corpo dell’originario ricorso di legittimità non era stata sottoscritta dalla parte e non era, pertanto, rispondente ai canoni legali, la dichiarazione sostituiva reddituale per l’anno 2019 prodotta come allegato sub 2 dell’originario ricorso in Cassazione possedeva tutti i requisiti richiesti (e le condizioni minime formali per fruire dell’esonero sono, per giurisprudenza di legittimità uniforme, riconosciute anche nell’ipotesi in cui dei contenuti venga dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente sia materialmente redatta su foglio separato ed essa sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio e ritualmente prodotta con il medesimo (Cass. n. 16616/2018).

Trattasi di un mero errore di percezione su una circostanza di fatto che emergeva con evidenza e non vi è dubbio che detto errore sia stato decisivo in relazione al regolamento delle spese di lite e che il fatto non costituì un punto controverso.

L’ordinanza impugnata, dunque, deve essere revocata, previo accoglimento del secondo motivo, quanto al regolamento delle spese di lite che, in sede rescissoria, devono essere dichiarate non dovute ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell’INPS, giacchè l’Istituto ha resistito all’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di revocazione, dichiarato inammissibile il primo, revoca l’ordinanza n. 11208/2022 in ordine alle statuizioni sulle spese e, decidendo in sede rescissoria sul ricorso n.15645/2020, limitatamente a tale capo, dichiara che nulla è dovuto da P.G. per spese processuali.

Condanna INPS al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2000,00 per compensi, € 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge, con distrazione.

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