CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14499 depositata il 23 maggio 2024
Lavoro – Superiore inquadramento – Nullità dell’ordine di servizio per mancanza e/o illiceità della causa – Espletamento delle mansioni di capo ufficio – Rigetto
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello della C. – (…), confermando la sentenza (non definitiva) di primo grado, che aveva dichiarato il diritto della dipendente V.R. ad essere inquadrata come capo ufficio a decorrere dal 18.9.2000, e la sentenza (definitiva) che aveva condannato la Cassa al pagamento delle differenze retributive.
2. La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di giudicato formulata dalla Cassa rilevando che la domanda della lavoratrice riguardava un periodo successivo rispetto a quello oggetto della sentenza del pretore n. 390/1997, confermata dal tribunale (quale giudice di appello) e non impugnata in cassazione, pronunciata tra le stesse parti in separato procedimento.
Ha confermato la statuizione di primo grado, di superiore inquadramento, sottolineando anzitutto la natura privatistica del rapporto di lavoro per cui è causa (con conseguente irrilevanza delle regole di selezione concorsuale di cui all’art. 97 Cost.) e dando atto di come l’accertamento del tribunale sull’effettivo svolgimento delle mansioni superiori di capo ufficio si basasse, oltre che sull’ordine di servizio, anche sulle prove testimoniali raccolte, con conseguente irrilevanza delle questioni afferenti la nullità dell’ordine di servizio del 18.9.2000 (poi revocato nel 2008).
Ha affermato che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado conteneva una analitica descrizione delle mansioni svolte dalla lavoratrice, con espresso richiamo al regolamento, senza che la Cassa avesse mosso contestazioni sul punto nella memoria di costituzione; che di conseguenza erano inammissibili perché tardive le deduzioni della datrice fondate sulla applicabilità del contratto collettivo.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la C.. – (…), con due motivi. V.R. ha resistito con controricorso. La Cassa ha depositato memoria.
4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che
5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1343, 1418, 2909, 2103 c.c. in relazione all’art. 2126 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la sentenza affermato che l’espletamento delle mansioni di capo ufficio, erroneamente ritenuto dimostrato, rendesse irrilevante ogni questione circa la nullità dell’ordine di servizio n. 376 del 18.9.2000 per mancanza e/o illiceità della causa.
6. La ricorrente premette che la comunicazione di servizio n. 376 del 18.9.2000, a firma del direttore generale dell’Ente, recitava: “per opportuna conoscenza e regolamento di tutto il personale si comunica che a seguito della sentenza del tribunale di Catania n. 4798/1999, è stato riconosciuto il grado di capo ufficio della carriera amministrativa alla dipendente sig.ra R.V., in atto assegnata all’Ufficio Credito di esercizio.
Rileva, quindi, che, in realtà, la sentenza del tribunale di Catania, confermativa della sentenza pretorile n. 390/1997, non aveva assolutamente riconosciuto alla R. la qualifica di capo ufficio, bensì la qualifica di impiegato di prima categoria. Sostiene che l’ordine di servizio in questione era un atto a motivazione vincolata dal contenuto della sentenza, richiamata come presupposto del provvedimento stesso; sicché ha errato la Corte d’appello nel non dichiarare la nullità dell’ordine di servizio, ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c. per mancanza o illiceità della causa (atteso che lo stesso riconosceva una qualifica espressamente esclusa dalla sentenza che veniva
formalmente recepita), essendo irrilevante l’eventuale svolgimento di fatto delle mansioni superiori in esecuzione di un ordine nullo. Assume l’assenza di allegazioni e prove sull’espletamento delle mansioni riconducibili alla qualifica di capo ufficio anziché a quella inferiore di capo sezione, posseduta dalla lavoratrice.
7. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 437 c.p.c. in relazione alle norme contrattuali applicate al rapporto, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la sentenza apoditticamente confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato l’espletamento delle mansioni di capo ufficio, riconoscendo, ai sensi dell’art. 2103 c.c., il diritto alla relativa qualifica e al pagamento delle differenze retributive, senza considerare le (e motivare sulle) molteplici censure sollevate in appello circa la carenza, nella decisione di rimo grado, del ragionamento logico giuridico necessario, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte.
8. Si deduce che la lavoratrice ha rivendicato la qualifica superiore senza fare riferimento alle declaratorie contrattuali ma fondando la domanda unicamente sul regolamento organico della Cassa e che ciò avrebbe dovuto determinare la declaratoria di inammissibilità della domanda medesima.
Si critica la sentenza del tribunale, per avere riconosciuto il diritto alla qualifica superiore senza considerare le declaratorie contrattuali e la sentenza d’appello per aver giudicato tardive le censure mosse al riguardo dalla Cassa appellante sebbene quest’ultima avesse, fin dalla memoria di costituzione in primo grado (trascritta per estratto a p. 23 del ricorso per cassazione) e poi col ricorso in appello (trascritto per estratto alle pp. 16-20), rilevato come la domanda della R. fosse sguarnita dei necessari riferimenti alle declaratorie contenute nel contratto collettivo.
Si fa presente che il regolamento, all’art. 8, contiene solo una declaratoria di impiegato di prima con grado (“il personale appartenente alla categoria degli impiegati di 1° con grado coadiuva i dipendenti preposti alla guida di un ufficio o gruppi di uffici ed assolve mansioni e/o compiti di particolare responsabilità nell’ambito degli uffici cui è assegnato”) ma non una declaratoria dei singoli gradi, e all’art. 7 distingue tra impiegati con grado di segretario, impiegati con grado di Capo sezione e impiegati con grado di Capo ufficio.
9. Il primo motivo di ricorso non è fondato atteso che la Corte d’appello, al pari del tribunale, ha accertato, in fatto, lo svolgimento delle superiori mansioni di capo ufficio da parte della R. a partire dal 18.9.2000 e, in base all’art. 2103 c.c., ha riconosciuto il diritto della dipendente al superiore inquadramento e alle differenze retributive. Tale accertamento fattuale rende irrilevante la dedotta nullità dell’ordine di servizio atteso che esso, in quanto non rappresenta elemento costitutivo del diritto riconosciuto alla lavoratrice, non può neppure assumere, ove nullo, il ruolo di elemento ostativo, come preteso dalla Cassa ricorrente. Dal punto di vista logico e giuridico, non si comprende perché l’eventuale nullità dell’ordine di servizio dovrebbe impedire di riconnettere, all’effettivo svolgimento delle mansioni superiori per un lungo periodo, i diritti previsti dall’art. 2103 c.c.
10. Neppure il secondo motivo può trovare accoglimento atteso che la domanda di superiore inquadramento ben può essere fondata sulle disposizioni del regolamento aziendale (nella specie del regolamento organico della Cassa) ove lo stesso definisca il contenuto delle mansioni e delle corrispondenti qualifiche e non contenga previsioni deteriori rispetto alla contrattazione collettiva (v. Cass. n. 23665 del 2014; n. 3859 del 2006).
Peraltro, la statuizione contenuta nella sentenza d’appello, ove si dà atto che, a fronte della domanda della lavoratrice di superiore inquadramento avanzata in base al regolamento organico della Cassa, nessuna contestazione era stata mossa da quest’ultima, non può dirsi smentita dal contenuto della memoria di costituzione in primo grado (trascritta nel ricorso per cassazione, p. 23) in cui la stessa Cassa, nel descrivere il procedimento cd. trifasico necessario ai fini dell’inquadramento del dipendente, indica “il regolamento organico e/o contratto collettivo di categoria”, come sostanzialmente alternativi. Le censure mosse col motivo in esame risultano, inoltre, prive di specificità atteso che la Cassa non spiega in alcun modo perché il riferimento alla contrattazione collettiva (anziché al regolamento organico) avrebbe condotto a risultati diversi in punto di inquadramento della lavoratrice.
11. Per le ragioni esposte deve escludersi la violazione delle norme di legge invocate dalla ricorrente, risultando inammissibile, in ragione dell’art. 348 ter c.p.c., la censura articolata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
12. Il ricorso, per quanto si è detto, deve essere respinto.
13. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
14. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.