CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 14673 depositata il 31 maggio 2025

Lavoro – Pensione di reversibilità – Ripetibilità dell’indebito – “Dolo negativo” – Prescrizione decennale – Provvedimento attributivo del diritto a pensione

Rilevato che

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del primo giudice di accoglimento del ricorso proposto da R.P. avverso la pretesa restitutoria manifestata dall’ INPS con missiva del 19/2/2016, nei limiti della prescrizione decennale, inerente a somme percepite indebitamente a titolo di pensione di reversibilità (Euro 121.324,09).

La Corte territoriale respingeva l’eccezione, sollevata dall’ente previdenziale, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti; rilevava che la controversia, seppur relativa ad una pensione di reversibilità erogata dalla Gestione dei dipendenti pubblici, non involgeva i presupposti del diritto alla pensione ma unicamente la ripetibilità dell’indebito.

Nel merito, riteneva infondato l’appello dell’INPS, con il quale l’ente contestava l’applicabilità tanto dell’art. 13 L.412/91 (norma relativa all’indebito pensionistico afferente all’assicurazione generale obbligatoria) che degli artt. 203-206 DPR 1092/73- non ricorrendone i presupposti- ed assumeva essere applicabile l’ordinaria disciplina ex art. 2033 c.c.

A giudizio della Corte di merito, l’art. 2033 c.c. non disciplina l’indebito pensionistico, sia privato che pubblico; per i dipendenti pubblici la materia è regolata dal citato DPR 1092/73, che sancisce la irripetibilità, salva la sussistenza del dolo del percipiente, delle rate di pensione riscosse per effetto di provvedimento revocato o modificato e risultate non dovute.

Nel caso in esame, la erogazione del trattamento pensionistico all’erede dell’assicurato, in qualità di orfano studente, dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età era dovuta ad errore dell’istituto, per l’omessa considerazione di dati in suo possesso, evincibili dallo stesso provvedimento di accoglimento della domanda di pensione (in cui era stato individuato il termine di scadenza della prestazione).

Era irrilevante l’omessa segnalazione da parte del beneficiario della sopravvenienza di un fatto (anagrafico) incidente sul diritto alla pensione; non si poteva, cioè, sostenere la ricorrenza di un “dolo negativo”, essendo già individuato nel provvedimento concessorio un termine finale massimo certo.

2. Avverso la sentenza di appello l’INPS propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, cui il P. resiste con controricorso, interponendo altresì ricorso incidentale condizionato.

3. All’adunanza camerale del 13 marzo 2025 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso l’Istituto deduce, in relazione all’art. 360 n.1 c.p.c., la violazione degli artt. 13 e 62 del R.D. 12/7/1934 n. 1214, assumendo che la controversia sulla ripetibilità dei ratei della pensione erogata dalla gestione dei lavoratori pubblici spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto connessa al diritto a pensione (in tal senso, l’ente ricorrente richiama Cass. S.U. n.26252/2018).

Non si tratterebbe di un’azione simile al recupero, nei confronti degli eredi del pensionato deceduto, dei ratei accreditati post mortem sul conto del defunto (fattispecie risolta da S.U. 22381/2011 nel senso della giurisdizione del giudice ordinario) ma di controversia che investe il quantum del trattamento pensionistico.

Peraltro, l’affermazione, resa nella impugnata sentenza, della giurisdizione ordinaria sarebbe incompatibile con l’individuazione della normativa applicabile (artt. da 204 a 206 del DPR 1092/73), che presuppone la qualificazione della controversia come indebito su trattamento pensionistico a carico dello Stato.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 162 e 86 del DPR 1092/73 e dell’art. 2033 c.c. nonché la falsa applicazione degli artt. 204, 205, 206 del DPR n.1092/73, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale richiamato in modo inconferente le disposizioni sulla revoca o modifica delle pensioni definitive erogate dalla gestione esclusiva dei dipendenti pubblici; si tratterebbe, secondo l’ente ricorrente, di una disciplina estranea alla vicenda di causa, relativa ad un caso di cessazione della pensione per legge e non per riesame dei presupposti dell’iniziale riconoscimento della pensione.

La disciplina applicabile andrebbe rinvenuta nell’art.2033 c.c.; né il percettore potrebbe invocare una condizione soggettiva di legittimo affidamento, venendo in rilievo una circostanza anagrafica che l’interessato non può ignorare, perché risultante da una precisa disposizione normativa nonché riportata nello stesso provvedimento di riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità (del 25/6/1996).

Rileverebbero, inoltre, come circostanze integranti il dolo, l’omessa comunicazione del completamento o interruzione degli studi (ai quali era collegato il trattamento pensionistico) e la mancata segnalazione all’ente previdenziale dell’evidente errore nel quale era incorso con la prosecuzione della erogazione per quattordici anni.

3. Nel controricorso la parte privata rileva la correttezza della affermata giurisdizione ordinaria, essendo stata devoluta una questione che non involge i presupposti del diritto alla pensione, né il quantum del trattamento pensionistico.

Inoltre, spiega ricorso incidentale condizionato, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., per l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla eccezione di formazione del giudicato interno sulla giurisdizione, non avendo l’INPS reiterato in appello l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Riguardo al secondo motivo di ricorso, il controricorrente contesta la ricostruzione normativa compiuta dall’ente, assumendo che in tema di indebito previdenziale ed assistenziale opera la tutela dell’affidamento dei pensionati nella irripetibilità di trattamenti pensionistici percepiti in buona fede (art. 52 co.2 L.88/89 per le pensioni a carico dell’AGO; art. 206 dPR 1092/73 per le pensioni dei pubblici dipendenti).

Nell’assunto del controricorrente, il caso in esame rientrerebbe nella lett. a) dell’art. 204, che regola la revoca del trattamento di pensione quando vi sia stato un errore di fatto o sia stato omesso l’esame di elementi risultanti dagli atti.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Preliminarmente va precisato che il ricorso può essere deciso da questa sezione semplice.

Occorre, infatti, richiamare il principio di diritto -ribadito dalla Corte con ord. n.34120/24, e sent. n.26110/24- secondo cui i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione si siano già pronunciate le Sezioni Unite ovvero sussistano ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) o all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (così Cass., Sez. Un. 19/01/2022, n.1599).

Nella specie, le Sezioni Unite si sono già pronunciate, enunciando il seguente principio di diritto: “in materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali; ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell’indebito controverso occorra accertare in giudizio l'”an” e/o il “quantum” del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario” (S.U. 9436/23).

Nel caso in esame, non ricorrono questioni sull’ an o sul quantum dell’indebito pensionistico ma soltanto sulla sua ripetibilità.

La controversia in esame rientra, quindi, nell’ambito di quelle spettanti alla giurisdizione del giudice ordinario, sul solco di quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la citata ord. n. 9436/2023.

Il rigetto del motivo di ricorso sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario determina l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale, esplicitamente condizionato all’eventuale accoglimento del primo.

4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Come si è detto in riferimento alla giurisdizione, è incontroversa la insussistenza del diritto della parte alla pensione in relazione al periodo per cui è causa ( a tenore dell’art. 13 r.d.l. 636/1939-e succ. mod., secondo il quale per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età per la fruizione della pensione di reversibilità è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’Università).

Del pari è incontestato che il beneficiario abbia conseguito un provvedimento di assegnazione della pensione di reversibilità, su domanda del 28/5/1996, nel quale era menzionato il compimento del 26° anno di età; parimenti è pacifico che l’ultimo anno di iscrizione universitaria risalga all’a.a. 2000/2001.

Da ultimo, è pacifico che la erogazione del trattamento sia proseguita fino al dicembre 2015, con comunicazione di recupero pensionistico del 19/2/2016 (dati emergenti dalla impugnata sentenza).

A fronte di tale situazione di fatto, il giudice dell’appello non ha individuato correttamente la disciplina applicabile.

7. Non è conferente la disciplina dettata dagli artt. 204-206 dPR 1092/73 in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, che è relativa alle ipotesi di revoca o modifica del provvedimento attributivo del trattamento pensionistico.

Il provvedimento attributivo del diritto a pensione è revocato quando ricorrano errori di fatto, errori di calcolo ovvero quando non si sia tenuto conto di elementi risultanti dagli atti o siano rinvenuti documenti nuovi dopo l’emissione del provvedimento ovvero ancora quando esso sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

La fattispecie di causa riguarda il diverso caso di cessazione ex lege del trattamento di reversibilità (come previsto dal terzo comma dell’art. 13 r.d.l. 636/39 e ss. mod.).

Il provvedimento attributivo del trattamento, dunque, poggia su una corretta ricostruzione della posizione assicurativa e su un titolo esistenteed idoneo a legittimarne l’erogazione.

La cessazione del trattamento pensionistico di reversibilità al venir meno del requisito anagrafico è un dato oggettivo, di fonte legale e noto alle parti.

8. Neppure risulta applicabile l’art. 162 dPR 1092/73, che disciplina la liquidazione provvisoria della pensione, con successivo conguaglio, a credito o a debito, qualora l’importo della pensione non sia eguale a quello attribuito in sede provvisoria.

9. Entrambi i meccanismi non contemplano l’ipotesi di cessazione per legge della pensione di reversibilità, che esula dal riesame dei presupposti per la concessione della pensione.

Il provvedimento di liquidazione non è stato revocato o modificato né vi è stato un conguaglio tra liquidazione provvisoria e definitiva.

10. Peraltro la normativa speciale di cui al dPR 1092/1973 contempla una precisa disposizione in caso di cessazione delle condizioni previste per il conseguimento del diritto: l’art. 86 del dPR 1092/73 prevede, infatti, al quarto comma, l’obbligo degli interessati di comunicare la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all’attribuzione della pensione o dell’assegno alimentare.

Trattasi di un onere gravante sul percettore, coinvolgente, nel caso di specie, non solo il superamento del limite di età ma anche la cessazione del ciclo di studi universitari, circostanze entrambe direttamente note al superstite beneficiario del trattamento di reversibilità.

11. Nè rileva la disciplina dell’art. 52, comma 2, l. n. 88/1989, relativa alle pensioni erogate dalla gestione AGO.

L’erogazione della pensione in epoca successiva alla conclusione del ciclo di studi universitari (ultima iscrizione per l’anno accademico 2000/2001) proseguita anche dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età (27/11/2001), va dunque qualificata come prestazione indebita la cui ripetizione è disciplinata dall’art. 2033 c.c.

12. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame della controversia, alla luce della disciplina applicabile.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, assorbito il ricorso incidentale.

Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

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