CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14700 depositata il 27 maggio 2024
Inosservanza delle norme sull’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato – Sanzioni amministrative – Eventuale nullità della notifica dell’atto introduttivo – Innovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. – Opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Rilevato che
1.- Il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato improcedibile l’opposizione proposta dal M. avverso le ordinanze nn. 1043/2017 e 1044/2017, con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria gli aveva ingiunto, anche nella qualità di legale rappresentante di S. srl, il pagamento delle somme di euro 29.358,30 e di euro 11.808,30 a titolo di sanzioni amministrative per avere impiegato la lavoratrice B.N. nel periodo gennaio-giugno 2014 senza l’osservanza delle norme sull’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.
2.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal M. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) l’unica differenza fra il rito del lavoro di cui agli artt. 409 ss. e quello di cui all’art. 6 d.lgs. n. 150/2011, previsto per l’opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, è rappresentata dal contenuto del decreto di fissazione e dalla modalità della notifica di ricorso e decreto, che deve essere effettuata dalla cancelleria e non dal ricorrente;
b) esaurita questa prima fase introduttiva, il processo torna nei canonici binari del rito del lavoro;
c) nel caso di specie il decreto di fissazione dell’udienza, emesso dal Tribunale ai sensi dell’art. 415 c.p.c., non era conforme alla prescrizione di cui all’art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011;
d) questa irregolarità risulta sanata su iniziativa dello stesso M., che ha provveduto a notificare ricorso e decreto, sia pure ad un soggetto errato (Avvocatura dello Stato piuttosto che all’I.T.L.);
e) alla prima udienza si era costituito l’I.T.L. ma, come evidenziato dal Tribunale, al solo fine di evidenziare la nullità della notifica e l’impossibilità di adeguata difesa, tanto da chiedere il differimento della prima udienza;
f) a questa richiesta il M. si era opposto, eccependo che la costituzione aveva sanato ogni vizio della notifica;
g) alla successiva udienza dell’11/06/2019 il Tribunale aveva constatato che la costituzione in giudizio dell’I.T.L. era avvenuta al solo fine di evidenziare la nullità della notifica, che pertanto dichiarava, contestualmente assegnando termine al ricorrente per la rinotifica sino a trenta giorni prima della successiva udienza;
h) alla successiva udienza il procuratore del ricorrente rappresentava di non aver potuto adempiere all’ordine di rinotifica per motivi professionali e chiedeva una remissione in termini, negata dal Tribunale;
i) tale iter è corretto, perché, una volta terminata la prima fase “speciale” introduttiva del giudizio, il processo segue le regole proprie del rito del lavoro, sicché l’ordine di rinotifica doveva essere adempiuto e in mancanza il ricorso diviene improcedibile.
3.- Avverso tale sentenza M.A.N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
4.- Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria ha resistito con controricorso.
5.- Il ricorrente ha depositato memoria.
6.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Considerato che
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 6, co. 8, d.ls. n. 150/2011, 111, co. 2, e 24, co. 1, Cost. e il principio del giusto processo per avere la Corte territoriale omesso di trarre le dovute conseguenze dall’avvenuta violazione ab imis dell’art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011.
Il motivo è fondato. Dagli atti si evince che nel giudizio di primo grado l’ispettorato aveva chiesto solo un termine a difesa. Pertanto la questione della eventuale nullità della notifica dell’atto introduttivo doveva ritenersi sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., sicché il Tribunale avrebbe dovuto solo concedere il termine a difesa.
Dal suo canto la Corte territoriale si è resa conto che il Tribunale aveva violato la regola processuale dettata dall’art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011 –secondo cui alla notifica provvede la cancelleria del giudice e non il ricorrente – ma da questa constatazione non ne ha tratto le dovute conseguenze, fra cui l’illegittimità sia dell’ordine di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. impartito dal Tribunale, sia delle conseguenze poi tratte dall’inosservanza di quell’ordine.
Va infatti evidenziato che in tanto il giudice può ordinare la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. in quanto la notifica (rivelatasi nulla) debba avvenire con onere della parte ricorrente.
Si tratta di una misura di possibile sanatoria, il cui presupposto è rappresentato proprio dalla necessaria iniziativa della parte, volta all’instaurazione del contraddittorio. Proprio sulla base di questo presupposto il giudice ordina alla parte di procedere alla rinnovazione della notifica ed è abilitato dalla legge a trarre le conseguenze in caso di inottemperanza a quell’ordine.
Invece, nell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, regolata dall’art. 6 d.lgs. n. 150/2011, quest’onere – come pure evidenziato pure dalla Corte territoriale – non sussiste. Ne consegue che fondatamente il M., con l’atto di appello, si era doluto della declaratoria di improcedibilità (del ricorso) conseguente all’omesso adempimento di un onere, che non grava su di lui.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio allo stesso giudice d’appello per la decisione del merito, non sussistendo alcuna delle tassative ipotesi di rimessione al giudice di primo grado. Il giudice di rinvio provvederà alla regolamentazione di tutte le spese processuali anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per la decisione di merito e per la regolamentazione di tutte le spese processuali anche del presente giudizio di legittimità.