CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14923 depositata il 28 maggio 2024
Lavoro – Pagamento di differenze retributive – Mansioni del superiore livello – Lavoro straordinario nella giornata di sabato – Poteri istruttori del giudice – Inammissibilità
Rilevato che
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3713/2018, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rieti che aveva rigettato la domanda proposta da G.C., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli E.P. e N.P. (ora divenuti maggiorenni e autonomamente costituiti), diretta ad ottenere la condanna di A.R., titolare della omonima ditta edile individuale, al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° aprile 2004 al 9 dicembre 2008, rivendicate sulla base dello svolgimento, da parte del loro dante causa N.P., già dipendente con la qualifica di operaio di 2° livello del CCNL Imprese Edili Artigiane, di mansioni proprie del superiore livello 4° nonché al pagamento della complessiva somma di euro 4.521,60, oltre accessori, a titolo di compenso per le prestazioni di lavoro straordinario.
2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, conformemente al Tribunale, che le risultanze istruttorie acquisite avevano escluso l’asserito svolgimento di mansioni superiori, da parte del de cuius, riconducibili al 4° livello; hanno, poi, accertato che non era risultato altresì provato il continuativo svolgimento di attività lavorativa anche nella giornata di sabato; hanno, infine, ritenuto corretta la disposta integrale compensazione delle spese di lite.
3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i sopra indicati eredi affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
4. La ricorrente ha depositato memoria.
5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cpc; la violazione del D.lgs. n. 66 del 2003 di attuazione della Direttiva comunitaria n. 93/104/CE; l’error in procedendo relativamente all’apprezzamento del materiale istruttorio; il travisamento e/o omissione delle valutazioni testimoniali per asserita inattendibilità. Si deduce, in particolare, che la Corte distrettuale aveva omesso di valutare e di pronunciarsi sugli aspetti probatori relativi al lavoro straordinario nella giornata di sabato che, se considerati nella loro interezza, avrebbero sicuramente condotto il Collegio giudicante a confermare la presenza dei presupposti integranti il lavoro straordinario eseguito dal dante causa fino alla data del suo decesso sul luogo di lavoro avvenuto il 9.12.2008.
3. Con il secondo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 421 cpc e 2697 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per error in procedendo, per il mancato utilizzo, da parte dei giudici di secondo grado, dei poteri istruttori attribuiti ex art. 421 cpc -relativamente al lavoro straordinario continuativo reso nella giornata di sabato- nonostante tale questione avesse costituito motivo di gravame con l’atto di appello.
4. Con il terzo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 421 cpc, artt. 1362 e 2103 cc, art. 5 del CCNL Artigianato e Edilizia in riferimento ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc; l’error in procedendo per mancato utilizzo dei poteri istruttori prescritti dall’art. 421 cpc quanto all’accertamento delle superiori mansioni espletate. Si deduce che la Corte distrettuale non aveva: a) valutato compiutamente il grado di professionalità del P. ed i compiti a lui delegati dal titolare della ditta; b) effettuato la dovuta comparazione delle mansioni in ordine al riconoscimento delle mansioni superiori.
5. Il primo motivo è inammissibile.
6. Invero, le censure ivi articolate non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità.
7. Deve, poi, ribadirsi che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cc si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporis applicabili.
8. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): anche in questo caso le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.
9. Infine, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).
10. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc e attraverso una adeguata analisi delle risultanze processuali, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che non risultava provato il continuativo svolgimento di attività lavorativa anche nella giornata di sabato stante l’inattendibilità del teste K. e la genericità della deposizione del teste A.
11. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
12. La Corte territoriale ha motivato in maniera specifica e dettagliata le ragioni per le quali ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice di non procedere ad un supplemento di istruttoria rilevando che: i testi erano stati escussi su tutte le circostanze articolate ed ammesse; non erano stati sollecitati tempestivamente i poteri del giudice di primo grado ex art. 421 cpc; nel rito del lavoro vige comunque il principio dispositivo delle parti, da contemperare con quello della verità.
13. La decisione è conforme a quanto affermato da questa Corte che ha precisato che, nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421 cod. proc. civ. – il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità – non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. n. 17102/2009).
14. Quanto, poi, ad un asserito mancato esercizio dei poteri officiosi ex art. 437 cpc anche da parte della Corte di appello, deve rilevarsi che pure tale doglianza è inammissibile in quanto tale vizio può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 27415 del 2018; n. 5654 del 2017).
15. Il terzo motivo, infine, concernente il mancato utilizzo dei poteri istruttori prescritti dall’art. 421 cpc in ordine all’accertamento delle superiori mansioni espletate, è anche esso inammissibile perché non si confronta con quanto affermato dalla Corte territoriale che ha sottolineato, da un lato, che sul punto della esclusione della riconducibilità delle mansioni espletate dal de cuius al superiore 4° livello, non erano state sollevate specifiche e motivate censure con riguardo ad ulteriori profili di autonomia, perizia ed esperienza professionale o capacità esecutiva; dall’altro che vi era stata una totale carenza probatoria in ordine al profilo, posto a base della pretesa, della reale ed effettiva sostituzione del datore di lavoro, da parte del defunto N.P., nella direzione tecnica dei lavori e delle opere in cantiere.
16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
17. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
18. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.