CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15027 depositata il 4 giugno 2025

Lavoro – Sanzione disciplinare – Violenza psicologica e fisica – Codice etico – Correttezza e integrità – Principio del contraddittorio – Prova testimoniale – Procedimento disciplinare – Rigetto

Fatti di causa

La Corte di appello di Milano aveva in parte riformato la sentenza con cui il tribunale locale aveva dichiarato illegittima la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione irrogata da I.S.P. spa a F.D. per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di altro dipendente della banca, consistente in violenze psicologiche e fisiche in suo danno durante la permanenza a New York, ove entrambi erano stati inviati per ragioni di lavoro.

La Corte, diversamente dal tribunale, aveva ritenuto legittima la sanzione perché violati i valori di correttezza ed integrità cui si ispira la banca nonché l’art. 4 del Codice del Gruppo Intesa, dispositivo dell’obbligo di astenersi da comportamenti incompatibili con detti valori e tali da poter compromettere la reputazione e l’immagine della società, sia con riferimento a situazioni all’interno che fuori dal luogo di lavoro.

A tale decisione conseguiva, nel giudizio della corte di merito, anche la valutazione di infondatezza delle pretese del dipendente circa il diritto al trasferimento a New York ed all’incarico manageriale, nonché la pretesa relativa ad un punteggio superiore in sede di valutazione del Talent Program, essendo stato, il punteggio in questione, giustamente decurtato in ragione dei comportamenti tenuti, significativi di una incapacità di gestione delle situazioni, invece richiesta ad un manager.

Avverso detta decisione il D. proponeva ricorso cui resisteva con controricorso la banca.

Entrambe le parti depositavano memoria.

Ragioni della decisione

1)- Con primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento, l’omessa pronuncia e violazione del principio del contraddittorio, anche in riferimento agli artt. 24 e 11 Cost. e 6 CEDU, per avere la Corte d’appello completamente omesso di esaminare le difese che l’odierno ricorrente, nella sua qualità di appellato incidentale rispetto all’appello incidentale tardivo della Banca, poteva rassegnare solo oralmente all’udienza di discussione, e per avere quindi accolto l’appello incidentale tardivo senza avere esaminato le difese dell’appellato incidentale.

È lamentata la mancata considerazione delle difese orali espresse dal ricorrente, a suo dire significative di una grave violazione del procedimento incidente sul diritto di difesa.

Il motivo è inammissibilmente proposto intanto perché la denunciata omissione delle difese non è integrata dalla esatta indicazione delle stesse ed il motivo non è dunque dotato della necessaria specificazione che consente di esaminare con compiutezza il contenuto della doglianza. Peraltro, non è in discussione la mancata possibilità di espletare il proprio diritto di difesa anche attraverso la discussione orale della causa (a riguardo, da ultimo, Cass. n.4277/2025), in quanto non è allegata siffatta circostanza e la discussione risulta essersi verificata, ma solo evidenziata la mancata considerazione delle ragioni ivi sviluppate. Ebbene, come già in molte occasioni affermato “l’’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016).

La sentenza, in ragione dei principi espressi, ha valorizzato e posto a fondamento della decisione le circostanze di fatto raccolte nel giudizio, dandone ampio conto, in tal modo non essendo necessario che offrisse una confutazione delle argomentazioni contrapposte evidentemente è superate.

2)- Con il secondo motivo– ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.-, è denunciato l’omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, per non avere la Corte d’appello esaminato la circostanza che la versione dei fatti del signor Perrone, unico “accusatore” del ricorrente, fosse del tutto priva di riscontri fattuali e che essa presentasse numerose incongruenze e lacune, correttamente rilevate nella sentenza di primo grado, e per avere quindi ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dei fatti posti a fondamento del provvedimento disciplinare, la sola deposizione testimoniale della presunta persona offesa, senza motivare in ordine alla insussistenza di elementi di riscontro.

Il motivo è inammissibile poiché chiede, in sostanza, una ri- valutazione delle circostanze di merito non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, occorre sottolineare che la sentenza non si limita a fondare il proprio convincimento sulla testimonianza del teste Perrone, anche indicando le dichiarazioni rese da altri testi (pg.9 sentenza).

3)- Con il terzo motivo- ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c. e dell’art. 7 St. lav., e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto disciplinarmente rilevante una condotta extralavorativa, tenuta fuori dal luogo di lavoro e dall’orario di lavoro, priva di qualsivoglia attinenza con la posizione professionale del ricorrente e come tale insuscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento.

Anche tale censura ha riguardo a profili di giudizio già adottati dalla corte di merito e rimessi al suo apprezzamento, invece estranei al giudizio di legittimità.

In particolare, la corte d’appello ha ritenuto che i fatti contestati, in particolare il litigio fisico intervenuto tra i due dipendenti-colleghi per ragioni private, si fossero verificati nel periodo in cui gli stessi si trovavano all’estero per partecipare, per conto del datore di lavoro, ad un Talent program, ed erano, per tale motivo, alloggiati nel medesimo residence che fungeva anche da luogo di lavoro, poiché ci si trovava nel periodo del lockdown a causa della pandemia. Le condotte in questione risultavano pertanto violative non soltanto del vivere civile, ma anche dei principi stabiliti dal Codice etico e dal codice del comportamento che vietano comportamenti che si configurino come forme di offesa, di diffamazione, di molestia, di molestia sessuale …espressi in forma fisica, verbale o non verbale in grado di ledere la dignità della persona o creare un clima intimidatorio, ostile, umiliante, offensivo.

La valutazione di merito, esclusivamente rimessa alla corte territoriale, risulta espressa in coerenza con le regole interne all’organizzazione datoriale.

La censura deve essere disattesa.

4)– Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., ha riguardo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St. lav. per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile l’effettuazione, prima dell’avvio del procedimento disciplinare, di un interrogatorio preventivo a sorpresa e senza preavviso, inerente a vicende personalissime aventi ad oggetto i fatti successivamente contestati, e per avere ritenuto utilizzabili a fini disciplinari le relative risultanze formate dalla Banca e contestate dal ricorrente.

La questione posta non risulta essere stata affrontata in sede di merito e, attesa la mancata indicazione del come e dove essa sia stata in precedenza posta dalla parte ricorrente, deve ritenersi nuova.

Peraltro, questa Corte ha evidenziato che <<Qualora, in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si verifica alcuna violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 in ordine alla preventiva contestazione dell’addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l’individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari. Ne consegue che deve escludersi che l’avvio delle indagini preliminari, nel corso delle quali venga convocato il lavoratore, valga ad integrare anche l’inizio del procedimento disciplinare a  carico  dello  stesso>> (Cass.  n. 772/2003); ha poi soggiunto che <<In tema di sanzioni disciplinari al lavoratore, deve ritenersi consentito al datore di lavoro, al fine di acquisire elementi di giudizio circa l’effettiva necessità di incolpare il prestatore, svolgere indagini, anche riservatamente, se le esigenze di accertamento della verità lo richiedano, purché ad esito di esse il datore proceda alla rituale contestazione dell’addebito “ex” art. 7 legge n. 300 del 1970 e il prestatore abbia modo di difendersi>> (Cass. n. 7193/2001; Cass 30679/2018).

5)-Con il quinto motivo– ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., si lamenta l’omesso esame di fatti processuali e vizio motivazionale, per avere la Corte d’appello completamente omesso di esaminare le doglianze oggetto dell’appello principale, avendo erroneamente ritenuto che le domande di accertamento e condanna promosse in primo grado e oggetto di appello principale, fossero condizionate all’illegittimità della sanzione disciplinare e per avere ritenuto inammissibili e di nuova produzione documenti formatisi nelle more del giudizio di primo grado e in esso esibiti.

Il motivo è inammissibile, intanto, perché si fa riferimento ad un vizio motivazionale per fatti processuali (Cass.n. 12387/2020) e comunque non sussumibile poiché <<la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione>> (Cass. Sez. U. n. 8053/2014).

6)- Con ultimo motivo è denunciata – ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 c.c. e 7 St. lav., falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto legittime le ulteriori conseguenze pregiudizievoli susseguite alla sanzione disciplinare, in violazione del ne bis in idem, avendo deliberatamente omesso di esaminare tale argomento difensivo sul quale il primo giudice non si era pronunciato.

Deve osservarsi che la corte territoriale, con riguardo alle conseguenze pregiudizievoli conseguenti agli addebiti in questione (trasferimento alla sede di New York e punteggio assegnato in sede di valutazione), in conformità con il tribunale, ha ritenuto inesistente il diritto al trasferimento e corretta la valutazione decurtata in ragione degli addebiti, in quanto effetto della scarsa professionalità manageriale del dipendente.

Si tratta, per entrambe le valutazioni, di giudizi di merito, non rivalutabili in sede di legittimità, espressi in riferimento ad effetti differenti di un medesimo comportamento; essi, pertanto, non possono certamente costituire una ipotesi di “bis in idem” del potere disciplinare ovvero una duplicazione della sanzione, non consentita, trattandosi di determinazioni che certamente considerano i fatti oggetto di addebito disciplinare, ma che riguardano profili diversi della gestione del rapporto di lavoro.

Per le esposte complessive ragioni, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

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