CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15029 depositata il 4 giugno 2025
Licenziamento – Giusta causa – Abuso dei permessi – Gravità della condotta – Art. 33, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 – Assistenza al disabile – Attività ricreative – Sanzioni disciplinari – Principi di correttezza e buona fede – Rigetto
Rilevato che
1. La Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza del giudice di prime cure, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da (…) s.p.a., con lettera del 27.3.2019, a D.D.V. per abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
2. La Corte di appello ha, in sintesi, osservato che, con riguardo alla parte di contestazione disciplinare concernente lo svolgimento di diversa attività durante l’assenza per malattia, non erano state acquisite evidenze probatorie che dimostravano che dette attività avevano ritardato o pregiudicato la guarigione; con riguardo alla parte di contestazione disciplinare concernente l’abuso dei permessi richiesti, ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, per l’assistenza al genitore, i giudici di merito hanno accertato che l’intera giornata del 3.3.2019 era stata dedicata ad attività ricreative che nulla avevano a che fare con l’assistenza al disabile, con palese interruzione del nesso causale tra assenza dal lavoro e funzione alla quale sono preposti i permessi; rilevato che tale condotta si presentava di notevole gravità (in quanto totalmente slegata da qualsivoglia funzione di assistenza) e che la permanenza al lavoro “produrrebbe turbative organizzative, produttive, morali di gravità tale da comportare un danno all’azienda di rilevante entità e non diversamente evitabile se non con l’allontanamento definitivo del dipendente” (come previsto dal CCNL settore Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori per le sanzioni espulsive, il quale punisce con sanzioni conservative comportamenti meno gravi, non assimilabili a quello di specie) visto che il datore di lavoro doveva porre in essere un’organizzazione aggiuntiva, particolarmente costosa, trattandosi di attività domenicale, nonché richiamata la recidiva specifica (di cui alla sanzione conservativa del 6.3.2019 per assenza ingiustificata nei giorni 15 e 16.12.2018, sanzione da ritenersi legittima) e considerati ad colorandum i precedenti disciplinari più datati, la Corte territoriale ha ritenuto legittima la sanzione espulsiva.
3. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
La società ha resistito con controricorso.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., art 5 legge n. 604 del 1966, 416 c.p.c., 2119, 2697, 2727, 2729 c.c. avendo la Corte territoriale, trascurato di fondare il proprio convincimento sul prudente apprezzamento delle prove, concludendo sulla base di mere percezioni probabilistiche che il lavoratore non ha prestato assistenza nella notte tra il 2 e il 3.3.2019.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36, 37 CCNL Autostrade e trafori, 18 legge n. 300/70, 1455, 2106, 2119 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: la Corte territoriale ha errato nel ritenere integrata una giusta causa di licenziamento che il CCNL prevede solo per comportamenti di massima gravità riconducibili alla nozione legale di notevole inadempimento (posto che il CCNL rinvia alle previsione di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966); atteso che il CCNL non prevede alcuna esemplificazione di condotte che possano essere punite con sanzioni conservative, limitandosi ad elencare i doveri del dipendente ed a precisare che le condotte saranno punite con diverse tipologie di sanzioni “a seconda della gravità”, è di tutta evidenza che le infrazioni da punire con sanzione espulsiva debbono essere notevolmente più gravi di quelle contestate al lavoratore (concernente l’abuso di permessi per un solo giorno) posto che la Corte territoriale (considerato il rinvio del CCNL alla legge n. 604 del 1966 ù) doveva proporzionare l’infrazione alla sanzione disciplinare e applicare la regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 47 e ss. della legge n. 92 del 2012, 7 della legge n. 300 del 1970, 112, 115 e 116 c.p.c., 35 e 36 CCNL Autostrade e trafori, avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere che non fosse stata proposta, dal lavoratore, domanda di annullamento della sanzione disciplinare conservativa del 6.3.2019; invero, il lavoratore aveva chiesto, incidentalmente, l’accertamento della illegittimità della sanzione conservativa nei capi 27 e 28 del ricorso introduttivo del giudizio e aveva altresì articolato mezzi istruttori, non ammessi dalla Corte.
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. La dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020);
4.2. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014), limiti, nella specie, non osservati.
4.3. Come questa Corte ha più volte affermato (Cass. n. 10484 del 2004; Cass. n. 2668 del 2000; Cass. n. 914 del 1999; Cass. n. 30462 del 2023), la prova per presunzione semplice (art. 2729 c.c.) ha la stessa dignità e rilevanza processuale degli altri mezzi di prova c.d. libera, affidata al prudente apprezzamento del giudice. Inoltre, “spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (Cass. n. 22366 del 2021).
4.4. In merito ai permessi ex legge n. 104 del 1992, pur dovendosi rilevare che il ricorrente non ha censurato la interpretazione dell’art. 33 di detta legge, il Collegio sottolinea di condividere l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 5906 del 2025), secondo cui il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente (oltre ad integrare, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale. Cfr., da ultimo, Cass. nn. 6469 e 11999 del 2024; Cass. nn. 30462, 7306 del 2023; Cass. nn. 25290, 16973 del 2022).
4.5. Come ha recentemente precisato questa Corte (Cass. n. 22523 del 2024), il permesso di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 33, è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (Cass. n. 11999 del 2024; Cass. n. 25290 del 2022; Cass. n. 23434 del 2020; Cass. n. 1394 del 2020; Cass. n. 21529 del 2019; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 17968 del 2016; n. 19217 del 2016; n. 8784 del 2015).
4.6. Invero, in base alla ratio della legge n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, che è quella di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare” (v. Corte Cost., sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007) è necessario che l’assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile; questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell’interesse del familiare assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del 2018) e senza che sia necessaria una esatta coincidenza con l’orario di lavoro al quale i permessi sopperiscono (posto che, come Cass. n. 25290 del 2022, Cass. n. 8306 del 2023, e Cass. n. 12679 del 2024, sottolineano, la norma delinea “permessi giornalieri (tre al mese), e non su base oraria o cronometrica”).
4.7. Considerato che questo istituto consente di realizzare i valori di rilievo costituzionale di cui agli artt. 2 e 32 Cost. nonché i principi di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale, l’esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile è elemento essenziale della fattispecie di cui all’art. 33, comma 3 cit., elemento che va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, ”senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro, purché risulti non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto) ma ampiamente soddisfatta, in base ad una valutazione necessariamente rimessa al giudice di merito, la finalità del beneficio che l’ordinamento riconosce al lavoratore in funzione della prestazione di assistenza e in attuazione dei superiori valori di solidarietà sopra richiamati” (Cass. n. 7306 del 2023); beneficio (anche marginale) dell’invalido assistito che, nel caso di specie, non è stato accertato.
5. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
5.1. Avuto riguardo alle previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari, essendo quella della giusta causa e del giustificato motivo una nozione legale, si è più volte espresso il generale principio che tali previsioni non vincolano il giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n. 13353 del 2011).
Il principio generale subisce, tuttavia, eccezione ove la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solamente una sanzione conservativa: in tal caso il giudice è vincolato dal contratto collettivo, trattandosi di una condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore (art. 12 legge n. 604 del 1966).
Pertanto, ove alla mancanza sia ricollegata una sanzione conservativa, il giudice non può estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti (cfr., in particolare, Cass. n. 15058 del 2015; Cass. n. 4546 del 2013; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 1173 del 1996; Cass. n. 19053 del 1995), dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (cfr. ex multis Cass. n. 1173 del 1996; Cass. n. 14555 del 2000; Cass. n. 6165 del 2016; Cass. n. 11860 del 2016; Cass. n. 17337 del 2016).
5.2. Di recente questa Corte, ribadito quanto innanzi, ha anche precisato (Cass. n. 11665 del 2022) che laddove la fattispecie punita con una sanzione conservativa sia delineata dalla norma collettiva mediante una clausola generale o elastica, “graduando la condotta con riguardo ad una sua particolare gravità ed utilizzando nella descrizione della fattispecie espressioni che necessitano di essere riempite di contenuto”, sicuramente “rientra nel compito del giudice riempire di contenuto la clausola utilizzando standard conformi ai valori dell’ordinamento ed esistenti nella realtà sociale in modo tale da poterne definire i contorni di maggiore o minore gravità”, perché “all’interprete è demandato di interpretare la fonte negoziale e verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva anche attraverso una valutazione di maggiore o minore gravità della condotta”.
5.3. Questa Corte ha, altresì, affermato, che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito – mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie – “è sindacabile in Cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale” (cfr. Cass. n. 13534 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005).
5.4. Ebbene, nel caso di specie, come sottolineato anche dal ricorrente, le parti sociali non hanno ritenuto di descrivere le fattispecie suscettibili di una sanzione conservativa, bensì si sono limitate a prevedere la graduazione delle sanzioni conservative adottabili (rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore a 4 ore della retribuzione giornaliera, sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni) ed a rinviare alla legge specifica (legge n. 604 del 1966) per le sanzioni espulsive.
La Corte territoriale – considerata la nozione legale di giusta causa di licenziamento che, quale clausola generale, richiede di essere specificata in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama – ha valutato la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnando rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento e al dovere di fedeltà richiesto a ciascun dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla presenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo.
5.5. Orbene, ricordato quanto sopra evidenziato in punto di necessità dell’utilizzo del permesso previsto dal citato art. 33,per assicurare la effettiva assistenza del disabile ed il fatto che la ratio solidaristica alla base dell’istituto giustifica il sacrificio delle esigenze datoriali oltre che il costo a carico della collettività con riferimento agli obblighi dell’Ente assicurativo, la valutazione di legittimità del recesso risulta senz’altro coerente con gli standard presenti nell’ordinamento e nella coscienza sociale e si sottrae alle censure sul punto articolate
6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
6.1. La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso i passaggi rilevanti del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
6.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili, per esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (più che per difetto di interesse), le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (ex multis, Cass. S.U. n. 7931 del 2013; Cass. n. 15399 del 2018; Cass. n. 13880 del 2020): il ricorrente ha argomentato sulla proposizione della domanda di annullamento della sanzione conservativa senza nulla dire sulla valutazione (di legittimità) effettuata dalla Corte territoriale.
6.3. Ulteriore profilo di inammissibilità risiede nella mancanza di rilevanza della censura, posto che la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il licenziamento sulla (sola) base della violazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 (a prescindere quindi dal ricorrere della recidiva).
7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
8. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.