CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15053 depositata il 5 giugno 2025

Lavoro – Rimborso di spese non documentabili – Esclusione dalla retribuzione imponibile – Base imponibile previdenziale – Art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1987 – Indennità di trasferta – Controllo alla effettività della spesa

Rilevato che

1. La Corte di appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello proposto da D.T., ha «annulla(to) l’avviso di addebito Inps opposto e dichiara(to) illegittima la variazione Pat Inail».

1.1. In discussione, per quanto solo rileva in questa sede, la corresponsione di somme a titolo di «rimborso di spese non documentabili», ai fini della riconduzione nella base imponibile previdenziale, la Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1987 (ex art.48 TUIR) dovesse interpretarsi nel senso di escludere, dal calcolo della retribuzione imponibile, le somme erogate a titolo di «rimborsi[…] altre spese anche non documentabili» nei limiti di 30.000 lire giornaliere anche se «non analitiche».

2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso principale l’INPS, con un unico motivo.

L’INAIL ha depositato un ricorso successivo (che è quindi da considerare incidentale) articolato sempre in un unico motivo.

D.T. ha resistito, ad entrambi i ricorsi, con controricorso.

Considerato che

3. Con i ricorsi, principale e incidentale, gli Enti in epigrafe hanno denunciato la violazione dell’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1987 (ex art.48).

Assumono che l’interpretazione della norma offerta dalla Corte di appello non è corretta.

Secondo gli Istituti, per escludere dalla base retributiva imponibile le somme erogate per «piccole spese non documentabili», sostenute in occasione di trasferte, è necessario che le spese siano «analitiche» e cioè nel dettaglio specificate.

3.1. I ricorsi sono fondati.

3.2. L’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione ratione temporis applicabile, dispone che: «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Lire 90.000 al giorno, elevate a Lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo.

Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di Lire 30.000, elevate a Lire 50.000 per le trasferte all’estero.

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito».

3.3. Nell’esaminare la disposizione in oggetto, la Corte (in ultimo, Cass. nr. 1500 del 2025) ha osservato che «le somme erogate a titolo di indennità di trasferta non sono sempre esenti da contribuzione perché concorrono a formare reddito.

In particolare:

a) se si tratta di trasferta nell’ambito del territorio comunale, esse concorrono a formare reddito, tranne per quanto attiene alle spese di trasporto comprovate;

b) le trasferte al di fuori del comune concorrono a formare il reddito sopra le 90.000 Lire o le 150.000 Lire giornaliere a seconda che siano trasferte entro il territorio italiano o all’estero;

c) se si tratta di rimborso «analitico» di spese vive (vitto, alloggio, etc.), i rimborsi concorrono comunque a formare il reddito oltre le 30.000 Lire o 50.000 Lire giornaliere, a seconda che siano trasferte entro il territorio nazionale o all’estero».

3.4. Nella fattispecie concreta, come innanzi esposto, si controverte unicamente di «rimborsi […] spese […]non documentabili».

La lite verte sulla necessità o meno che le stesse siano analitiche.

3.5. A fronte della tesi proposta dagli Enti che subordina il beneficio dell’esenzione dai contributi/premi al fatto che i rimborsi riguardino spese dettagliate e specificate (anche se non dimostrabili), vi è la tesi della parte privata, accolta nella sentenza impugnata, che reputa irragionevole la necessità di una specifica descrizione delle «piccole spese» ove per queste non sia poi necessaria alcuna dimostrazione.

3.6. Osserva il Collegio che, suggestiva la tesi in ultimo esposta, la lettera della legge e la sua ratio orientano sicuramente per la rigorosa ricostruzione suggerita dalle parti ricorrenti.

3.7. Come si ricava dal testo normativo, il regime della trasferta, complessivamente disciplinato dall’art. 51, comma 5,cit., distingue le spese “effettivamente” sostenute dal dipendente (che solo qui rilevano e sono disciplinate dalla seconda parte del comma 5) da quelle che, invece, sono riconosciute in via forfettaria (prima parte del comma 5), attraverso la corresponsione di una provvista di denaro in cifra fissa.

3.8. Le prime -perché si realizzi la condizione del rimborso con esclusione dalla retribuzione imponibile nei limiti di legge- devono essere analitiche, a prescindere dalla possibilità di una loro dimostrazione.

Da un punto di vista lessicale, la norma, infatti, nella parte in cui le regolamenta, è sorretta da un incipit («In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni […] non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate […] nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, […].») che informa tutto il resto del periodo.

Da un punto di vista sistematico, l’esposizione analitica delle spese sostenute è sempre funzionale al controllo e alla giustificazione delle stesse; in definitiva, alla effettività della spesa.

4. A tali principi non si è, invece, conformata la sentenza impugnata.

La pronuncia va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, si atterrà alle superiori indicazioni e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.

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