CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15054 depositata il 5 giugno 2025

Lavoro – Premio di produzione – Omissione contributiva – Risarcimento danni – Criterio di competenza – Premi di produzione – Retribuzione dovuta – Criterio cd. di cassa – Obbligazione contributiva

Rilevato che

1. Con il ricorso introduttivo della lite, G.G. agiva nei confronti di (…) S.P.A. (di seguito, anche solo società), datrice di lavoro, per il risarcimento dei danni, anche pensionistico, derivanti da omissione contributiva.

2. Autorizzata la chiamata in causa dell’Inps, su richiesta della convenuta, il Tribunale accoglieva, quasi integralmente, la domanda proposta da G.G. mentre respingeva quella della parte datoriale nei confronti dell’Inps, volta ad accertare che i contributi versati nel 2015 – e rifiutati dall’INPS perché prescritti – fossero, invece, idonei a costituire la posizione contributiva.

3. La Corte di appello di Torino, con la sentenza qui impugnata, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto, invece, le domande proposte da G.G. nei confronti della società, con condanna alla restituzione della somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado.

Ha, invece, dichiarato valido e idoneo a coprire la posizione contributiva il versamento contributivo effettuato dalla parte datoriale all’INPS in data 25.5.2015.

3.1. A fondamento della decisione, ha richiamato l’art. 12, comma 9, della legge nr. 153 del 1969 nella parte in cui, per il pagamento dei contributi, fissa una deroga al cd. criterio di competenza, tra l’altro, per i cd. «premi di produzione».

3.2. Per questi ultimi, secondo i giudici territoriali, l’obbligazione contributiva sorge nel momento in cui il premio viene effettivamente versato, seguendo, dunque, un criterio cd. di cassa.

Nel concreto, il premio di produzione del 2004 era stato corrisposto, nella sua totalità, dalla società all’esito di una pronuncia giudiziale intervenuta nel 2012 (in particolare, tra il mese di gennaio 2013 e il mese di marzo 2013) e, quindi, la contribuzione versata nel 2015 non era prescritta.

In via di derivazione, la Corte osservava:

– che non vi erano i presupposti per la costituzione della rendita;

– che l’INPS avrebbe dovuto accettare i contributi versati dalla datrice di lavoro e quantificare, in base agli stessi, il maggior trattamento pensionistico; – che le domande risarcitorie erano infondate;

-che le altre questioni controverse erano assorbite.

4. Avverso la decisione, ricorre, in via principale, l’INPS con un motivo. Resiste, con controricorso, la società datrice di lavoro.

Resiste, altresì, con controricorso, contenente ricorso incidentale, fondato su due motivi, G.G.

Resistono, con controricorso al ricorso incidentale, l’Inps e la società.

Considerato che

5. Con il ricorso principale, l’INPS -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c.c- deduce la violazione dell’art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 e degli artt. 2935 e 2946 c.c., per avere la Corte di appello erroneamente individuato il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi dovuti sul premio di produzione del 2004.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, G.G. – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c.c – deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 3, comma 9, lett. b), della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 12 della legge nr. 153 del 1969, ora sostituito dall’art. 6 D.Lgs. nr. 314 del 1997.

6.1. Assume che la prescrizione dei contributi dovuti sul premio del 2004 decorreva dal momento in cui l’emolumento doveva essere pagato (nel maggio 2005) e che, dunque, al momento del versamento effettuato dalla parte datoriale, il diritto dell’INPS ai contributi era prescritto.

7. Il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente.

7.1. Complessivamente viene censurata la statuizione che ha fissato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti -sulle somme spettanti a titolo di premio di produzione 2004- dopo la sentenza che ha riconosciuto il diritto del lavoratore (G.G.) alle stesse.

7.2. Entrambi i ricorrenti deducono che il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi va fissato nel momento in cui la retribuzione deve essere corrisposta nella sua interezza.

Nello specifico, il premio di produzione relativo all’anno 2004 doveva essere corrisposto dalla parte datoriale nel maggio 2005, quando, peraltro, sia pure parzialmente, il premio era stato versato.

Da tale data, dunque, decorreva -e andava verificata- la prescrizione dei contributi.

8. Il ricorso principale dell’INPS e il primo motivo del ricorso incidentale sono fondati.

8.1. Il sistema di prelievo contributivo fa perno sulla nozione di retribuzione “dovuta” e non su quella di fatto corrisposta.

8.2. Viene, cioè, in rilievo il criterio cd. di competenza, la cui base normativa è da rinvenirsi nelle varie disposizioni succedutesi nel tempo sulla nozione di retribuzione contributiva (v. art. 12 della legge nr. 153 del 1969, come interpretato dalla Corte sin dalla sua originaria formulazione, e, in precedenza, art. 17 della legge n. 218 del 1952 e success. modific.; v., anche, art. 7 D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, art. 1 d.l. n. 338 del 1989, convertito, con modifiche, nella legge n. 389 del 1989, ed espressamente menzionato, con valore ricognitivo, dall’art. 6 D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314).

8.3. Come costantemente affermato dalla Corte, la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali resta insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro rispetto agli obblighi retributivi imposti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, con conseguente necessità che i contributi vengano commisurati non alla retribuzione materialmente erogata ma a quella che il lavoratore ha diritto di ricevere nel rispetto della normativa di riferimento.

8.4. L’art. 12 della legge nr. 153 del 1969, come sostituito dall’art. 6 D. Lgs. nr. 314 del 1997, nella parte in cui dispone che «le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione […] e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione» non deroga ai principi esposti.

Come precisato sin da epoca risalente (Cass. nr. 12601 del 2000), il «mese di corresponsione» è quello all’uopo stabilito dalla legge o dal contratto, sicché il criterio resta di competenza e non di cassa.

8.5. Tornando al caso di specie, il premio di produzione del 2004 doveva essere corrisposto a maggio 2005.

8.6. La tardiva corresponsione di una parte dei compensi, a tale titolo dovuti, non ha prodotto il differimento dell’obbligo contributivo, come invece affermato nella sentenza impugnata.

8.7. La retribuzione, a titolo di premio di produzione, nella sua interezza, era dovuta a maggio 2005.

Il concetto di retribuzione “dovuta” prevale e comprende anche la retribuzione non corrisposta o tardivamente corrisposta.

Pertanto, su di essa – a decorrere dalla medesima data – erano dovuti i contributi.

8.8. Rispetto alla data di maggio 2005, andava, in definitiva, verificata la prescrizione dei contributi e, quindi, la fondatezza o meno della domanda risarcitoria, proposta sul presupposto dell’intervenuta prescrizione dei contributi stessi.

8.9. La Corte di appello non ha condotto l’accertamento nei termini indicati e, pertanto, è incorsa nei denunciati errori di diritti.

9. Va, invece, dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale perché relativo ad una questione ritenuta assorbita dal Giudice di appello (v. pag. 17 sentenza impugnata, ult. cpv).

10 Conclusivamente vanno accolti il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale.

Segue, pertanto, la cassazione della pronuncia impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Torino perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame della fattispecie concreta, regolando anche le spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale e al motivo del ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 

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