CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15219 depositata il 30 maggio 2024
Lavoro – Differenze retributive – Decadenza prevista dal CCNL – Richiesta del tentativo di conciliazione – Manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto – Accoglimento
Fatti di causa
La Corte di appello di Napoli rigettava il ricorso proposto da M.F. avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di F. spa diretta al pagamento di E. 87.306,26 a tiolo di differenze retributive (lavoro straordinario, festivo, indennità trasferta, indennità caposquadra) maturate nel corso del rapporto di lavoro quale operaio specializzato inquadrato al 4^ livello ccnl edili.
La corte di merito aveva ritenuto operativa la decadenza prevista dal CCNL, art. 35, secondo la quale disposizione era previsto un termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per far valere i diritti, anche retributivi.
La corte specificava che non vi erano dubbi circa la applicabilità del ccnl al lavoratore, anche attestata dai cedolini stipendiali allegati oltre che dalle stesse dichiarazioni in tal senso del lavoratore.
Riteneva altresì che la disposizione decadenziale riguardasse tutte le voci retributive richieste e che la tempistica realizzatasi tra la cessazione del rapporto di lavoro (31.8.2008) e la domanda giudiziale 5.8.2009, anche considerata la sospensione del termine decadenziale dovuta all’espletamento del tentativo di conciliazione conclusosi il 18.11.2008, dimostrassero l’intervenuta decadenza. Avverso tale statuizione il F. proponeva ricorso con due motivi, anche coltivati da successiva memoria, cui resisteva con controricorso la società.
Ragioni della decisione
1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione art. 35 ccnl in combinato con art. 2113 c.c. e 410 c.p.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.).
La disposizione contrattuale richiamata prevede che “qualsiasi reclamo su salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall’operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
A riguardo il ricorrente sostiene che essendo intervenuta la notifica (4.11.2008) del tentativo obbligatorio di conciliazione nel termine di sei mesi, non poteva considerarsi intervenuta la decadenza rispetto all’azione giudiziaria.
2)- Con secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 35 anche con riguardo all’art. 1966 e 2113 c.c. nonché agli artt. 3 e 36 Cost. trattandosi di diritti indisponibili non assoggettabili al regime decadenziale.
La prima censura risulta fondata.
La corte territoriale, dando atto delle cadenze temporali caratterizzanti la fattispecie (rapporto di lavoro cessato il 31.8.2008 – richiesta del tentativo di conciliazione del 8.10.2008-tentativo di conciliazione concluso il 18.11.2008 -ricorso giudiziale del 5.8.2009), non contestate, ha valutato che il tentativo di conciliazione avesse sortito il solo effetto di sospendere la decadenza, comunque prodottasi rispetto al deposito del ricorso.
Occorre preliminarmente evidenziare che la norma contrattuale prevedendo che “qualsiasi reclamo su salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall’operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro” non fa riferimento ad una specifica modalità necessaria per effettuare la richiesta in questione e neppure indica che essa avvenga con l’avvio di un procedimento giudiziale. Tale premessa determina la necessità di valutare se il disposto della norma possa ritenersi integrato da attività e/o comportamenti diversi dall’azione giudiziaria diretta a far valere il proprio diritto.
Questa Corte ha chiarito che “La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all’esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell’interruzione della prescrizione, contenendo l’esplicitazione della pretesa e manifestando l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.
L’accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici (Cass. n. 29419/2019).
Il principio richiamato evidenzia come la richiesta del tentativo di conciliazione relativo ad una determinata pretesa creditoria sia da intendersi come vera ed inequivocabile manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto nei confronti di quel determinato soggetto passivo.
Non coerente al principio affermato risulta quindi la statuizione della corte territoriale che, interpretando la disposizione contrattuale ha escluso la valenza di “reclamo” o “richiesta” rispetto al diritto vantato, come indicato dall’art. 35 ccnl, al tentativo di conciliazione.
Lasciando fermo l’ulteriore principio che lascia al giudice del merito la valutazione inerente alla congruità del termine decadenziale (Cass. n.9647/2004), attualmente non in discussione, deve ritenersi non rispondente ai principi di legittimità la valutazione operata dalla corte di merito circa la manifestata richiesta di far valere il proprio diritto attraverso l’optato tentativo di conciliazione.
Quest’ultimo, una volta richiesto ed anche avvenuto, integra il contenuto e la ratio della norma contrattuale; una volta verificato il rispetto dei termini e dunque l’intervenuta manifestazione di volontà, ai fini del diritto vantato saranno operativi i soli principi generali in tema di prescrizione.
Per tali ragioni il motivo deve essere accolto.
La seconda censura risulta assorbita dall’accoglimento del primo motivo proposto. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata, con riguardo ad esso, e rimessa la causa alla corte territoriale, in diversa composizione, per la decisione in coerenza con i principi espressi, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.