CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15316 depositata il 9 giugno 2025
Licenziamento disciplinare – Giusta causa – Errori contabili – Diligenza professionale – Addebiti disciplinari – Reintegrazione – Tutela reale – Clausola di stabilità – Risarcimento – Rigetto
Fatti di causa
1.- Il Tribunale di Udine ha rigettato il ricorso di D.G. avverso il licenziamento disciplinare intimatogli in data 27.3.2014 dalla Banca di Credito Cooperativo (ora (…) soc. coop.) ritenendo che fosse invalida la clausola contrattuale relativa all’applicazione della tutela reale, in quanto viziata da errore sulle qualità personali del ricorrente, ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c., con conseguente annullamento del contratto.
2.- La Corte di appello di Trieste, con sentenza non definitiva n. 89/2018, in parziale accoglimento del gravame rigettava l’eccezione di annullabilità del contratto di lavoro, tanto per dolo quanto per errore.
3.- Avverso la sentenza non definitiva la Banca proponeva ricorso per cassazione con diciannove motivi che questa Corte di cassazione rigettava con ordinanza n. 6494/2022.
4.- Con separata ordinanza la Corte di appello disponeva la prosecuzione del giudizio per l’accertamento della legittimità o meno del licenziamento.
Al termine di un’ampia istruttoria la Corte di appello ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa; ma ha escluso la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro in ragione del fatto che il lavoratore aveva avuto precedentemente accesso (con decorrenza dall’1.4.2019) al trattamento pensionistico di anzianità anticipata tramite la c.d. quota 100 rinunciando allo svolgimento di attività futura ed alla prosecuzione del rapporto.
5.- Contro la sentenza ha proposto ricorso D.G. con due motivi ai quali ha resistito la Banca con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi e ricorso incidentale autonomo con undici motivi.
Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza ed il Collegio ha autorizzato il deposito dei motivi nel termini di 60 giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Premessa.
A seguito del ricorso principale residuano nella causa due questioni:
1) ammissibilità dell’ordine di reintegra nel caso in cui il lavoratore nelle more del giudizio abbia avuto accesso alla pensione “quota 100”;
2) criterio di determinazione della retribuzione ai fini del calcolo del risarcimento, se al netto o al lordo; sul primo motivo di ricorso insistono pure due motivi di ricorso incidentale condizionato proposti dalla Banca.
Con il ricorso incidentale svolto dalla Banca viene riproposta la questione della giusta causa e della legittimità del licenziamento che si pone come questione pregiudiziale ai fini della decisione dell’intera controversia.
Occorre quindi procedere preliminarmente all’esame del ricorso incidentale autonomo con cui la Banca ha sollevato undici motivi, articolati in varie e distinte plurime censure.
I motivi di impugnazione del ricorso incidentale sono riportati nella sintesi offerta dalla parte controricorrente.
1.- PRIMO MOTIVO (addebito sull’omessa comunicazione alla banca datrice di lavoro da parte del D. dell’esistenza di un’indagine a suo carico per il reato di usura ex art. 644 c.p.):
A) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., nonché degli artt. 2104 e 2105 c.c. e dell’art. 50 ccnl dirigenti credito cooperativo (art. 360 c.p.c., n. 3) nella parte in cui la Corte d’Appello esclude la rilevanza disciplinare dell’omessa informativa dell’indagine preliminare per reato di usura, ritenendo che la nozione di “procedimento penale” (che l’art. 50 Ccnl poneva a oggetto dell’obbligo d’informativa e che, ad avviso della stessa Corte d’Appello, ricomprendeva anche l’indagine preliminare) non fosse un “dato notorio”, “di per sé evidente e conoscibile da tutti anche senza bisogno di particolari competenze tecnico-giuridiche” (pag. 16 sentenza).
B) motivazione apparente e illogica e/o omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) nella parte in cui la Corte d’Appello esclude la rilevanza disciplinare dell’omessa informativa, ritenendo in buona fede il rag. D. per il semplice fatto che altri (il sig. S., componente del C.d.A. di P. e coindagato per il medesimo reato del D.) a sua volta nulla avrebbe comunicato alla Banca.
2.- SECONDO MOTIVO (addebito relativo a gravi e numerosi errori contabili rinvenuti nel Piano d’Azione presentato dallo stesso D. al C.d.A. del 12.9.2013) – (doc. e, lettera contestazione disciplinare del 30.1.2014) (svolgimento delle relative argomentazioni alle pagg. da 45 a 50):
A) motivazione apparente e illogica e/o omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso l’inadempimento per “colpa grave” del rag. D., ritenendo che gli errori contabili erano stati determinati dai suoi sottoposti (in particolare dal sig. D.B.) e, quindi, sostenendo che al D. si potrebbe al più imputare (a titolo di colpa) un omesso controllo “nel dettaglio” dei dati erroneamente inseriti dal collaboratore quando in realtà il D.B. non aveva commesso alcun errore ma era stato il rag. D. a non aggiornare i dati che aveva messo a disposizione del D.B.
B) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso l’inadempimento per “colpa grave” del rag. D. nel mancato controllo dei dati, non considerando la sua posizione apicale e i compiti affidatigli, e quindi non apprezzando la massima diligenza con la quale egli doveva assicurare alla Banca un’informativa accurata della situazione economica societaria (diligenza che, dovendo essere massima, richiedeva un controllo puntuale circa la correttezza dei dati confluiti nel Piano d’Azione presentato al C.d.A.).
C) motivazione apparente e illogica e/o omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza dell’addebito contestato affermando che non vi è prova che quei dati erronei successivamente “siano stati corretti”, oppure che abbiano “comportato anche una modifica delle azioni e strategie suggerite in origine dal Direttore”.
3.- TERZO MOTIVO (addebito relativo al fatto che D. assicurò a un cliente un nuovo finanziamento per dei lavori -così spingendolo a iniziarli e a sostenerne le relative spese -, condizionando poi la sua effettiva concessione all’accettazione di modifiche peggiorative per il cliente delle condizioni di un mutuo già in corso e indusse il C.d.A. ad approvare tale censurabile operazione, dando ad intendere al Consiglio che vi fosse il consenso del cliente, consenso in realtà assente:
A) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e in particolare del principio della libertà dei mezzi di prova, nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto non dimostrabile da P. il momento di conoscenza del fatto addebitato alla data del dicembre 2013 – gennaio 2014 (ossia in prossimità dell’avvio del procedimento disciplinare), solo perché la lettera di lamentela di doglianza del cliente era “priva di data”, non risultava protocollata dalla Banca e perché P. a fini probatori avrebbe dovuto “produrre copia del verbale del C.d.A. in cui la lettera venne presa in esame”.
B) motivazione apparente e illogica e/o omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso che P. potesse provare la tempestività dell’addebito disciplinare (e ciò per avvenuta sua conoscenza a ridosso dell’avvio del procedimento disciplinare – ovvero fine 2013, inizio 2014) mediante l’esame del teste sig. P., e ciò perché “la data di arrivo della lettera non è mai stata indicata dalla Banca (sia nella memoria difensiva di primo grado, a pag.12 della narrativa e nel capitolo n. 8 di pag. 47, sia nel cap. 9 della memoria integrativa del 22/9/2014)”
C) motivazione apparente e illogica e/o omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza dell’addebito, ritenendo che due testimoni (P. e F.) avrebbero ricondotto il fatto addebitato nell’alveo di una sostanziale normalità.
La Corte d’Appello ha errato poiché nessuno dei testimoni citati (P. e F.) ha mai dichiarato che era “normale” il grave fatto addebitato.
4.- QUARTO MOTIVO (addebito relativo all’errata attuazione da parte del rag. D. della direttiva del C.d.A. del 05.12.2011 relativa alla regolarizzazione di un fido scaduto):
A ) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), nonché motivazione apparente e illogica (art. 360, n. 5 c.p.c.), nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto che la direttiva del C.d.a. del 05.12.2011 volta a richiedere la regolarizzazione del fido scaduto (fido del valore di 150 mila euro) non fosse sufficientemente chiara, così pervenendo a escludere che il rag. D. possa essersene discostato nel momento in cui chiese all’avv. P. di sollecitare il cliente a un immediato rientro dallo sconfinamento (ossia di restituire i 150 mila euro di cui il fido scaduto consentiva lo sconfinamento) invece di limitarsi a regolarizzare lo scaduto (ma senza rientro).
B) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, l. 300/1970, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto tardivo l’addebito, sostenendo che P. avrebbe dovuto contestargli l’infrazione già alla fine del 2011, ossia dopo che i clienti, impropriamente sollecitati, avevano ritirato le proprie ingenti liquidità.
5.- QUINTO MOTIVO (addebito sulla mancata attuazione di una delibera del C.d.A. relativa alla trasformazione in mutuo fondiario di un affidamento del cliente Abitec, mancata attuazione protrattasi per quasi un anno):
A) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, l. 300/1970, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), nonché motivazione apparente e illogica (art. 360, n. 5 c.p.c.), nella parte in cui la Corte d’Appello ha considerato tardivo l’addebito sostenendo che P., una volta scaduto il termine per l’attuazione dell’operazione, aveva tutti gli elementi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del rag. D.
B) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 l. 300/70 (art. 360, n. 3 c.p.c.), nonché motivazione apparente e illogica e/o omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto che non sia stato specificamente contestato disciplinarmente al rag. D. ciò di cui era imputabile, vale a dire di non aver adeguatamente controllato l’operato dei sottoposti. –
C) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso di poter imputare al rag. D. un “grave inadempimento (tale da giustificare il suo licenziamento in tronco)” poiché la sua colpa consisterebbe al più nell’aver “confidato sulla correttezza, puntualità e diligenza di tutti i componenti della scala gerarchica”.
Questa parte di sentenza è viziata poiché la Corte d’Appello non ha valutato che il rag. D., non solo era “Direttore Generale” (figura apicale massima), ma era anche il primo responsabile del “sistema dei controlli interni” (nel Regolamento vi è infatti un intero paragrafo che affidava al rag. D. la cura di tale funzione).
Ai sensi dell’art. 2119 c.c., questi elementi dovevano essere esaminati al fine di valutare la gravità dell’inadempimento.
6.- SESTO MOTIVO (addebito sulla mancata ottemperanza della delibera di C.d.A. del 5.9.2013, nella quale gli si chiedeva formalmente di consegnare ai consiglieri la bozza del verbale di C.d.A. entro i tre giorni lavorativi successivi alla riunione – ciò al fine di consentire ai consiglieri la lettura della bozza):
A) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), nonché motivazione apparente e illogica (ex art. 360, n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha valorizzato come attenuante di gravità dell’infrazione disciplinare, un fatto assolutamente non dimostrato, ossia che i consiglieri non avessero un interesse all’esame preventivo delle bozze dei verbali.
B) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso di poter imputare al rag. D. un grave inadempimento (tale da giustificare il suo licenziamento in tronco) poiché l’infrazione non riguarderebbe gli aspetti più qualificanti delle funzioni del Direttore Generale di una Banca.
7.- SETTIMO MOTIVO (addebito sul fatto che il D., quale capo del personale, non ha posto in essere alcuna misura efficace e tempestiva volta a tutelare la dipendente sig.ra R.A. dalle vessazioni subite ad opera di altro dipendente) :
A) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), motivazione apparente e illogica, nonché omesso esame di un fatto decisivo (360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso la gravità dell’infrazione, non considerando i poteri di intervento immediato di cui era titolare il rag. D. e che egli non impiegò mai a tutela della lavoratrice vessata.
B) motivazione apparente e illogica nonché omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso la gravità dell’infrazione sostenendo che, comunque, anche il Direttore Generale che succedette al rag. D. non affrontò il problema.
8.- OTTAVO MOTIVO (al rag. D. si addebita di aver demansionato il dipendente sig. D.I., estromettendolo dal ruolo di Responsabile Commerciale, provocandogli danni biologici correlati poi risarciti dalla Banca); (doc. e – lettera contestazione disciplinare del 30.1.2014) (svolgimento delle relative argomentazioni alle pagg. da 80 a 90).
A) motivazione apparente, illogica e omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello di Trieste ha escluso di poter ravvisare un demansionamento per via di un asserito difetto di allegazioni e di prove idonee a dimostrare che le nuove mansioni affidate da D. dalla fine del 2010 non sarebbero state corrispondenti al livello professionale di Direttore Commerciale in precedenza raggiunto dal sig. I.
B) motivazione apparente e illogica (360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza dell’addebito (ovvero del demansionamento ascrivibile al D.), sostenendo che il sig. I. si sarebbe in realtà lamentato del fatto di non essere stato adeguatamente valorizzato e non già di aver subito un demansionamento, inteso come assegnazione di mansioni non corrispondenti alla qualifica di partenza.
C) motivazione apparente, illogica e omesso esame di un fatto decisivo (360 n. 5 c.p.c.), nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087 e 2119 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha affermato che il trattamento umiliante ai danni del sig. I. sarebbe stato solo occasionale e, quindi, non configurerebbe alcun mobbing (che invece richiede una pluralità di comportamenti – sistematici e protratti nel tempo -posti in essere dal datore di lavoro a scopo persecutorio).
– D) motivazione apparente e illogica (360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha sostenuto che il sig. I. non può aver subito un demansionamento e un trattamento umiliante molto grave, poiché, se così fosse stato, “… difficilmente … si sarebbe accontentato di un risarcimento di 8.000,00 Euro … e tanto meno si sarebbe accontentato di essere alla fine collocato in staff alla Direzione Generale (ovvero nella medesima posizione cui lo aveva assegnato il rag. D.) come addetto all’Ufficio Soci con il compito di supportare il Presidente nel tenere i rapporti con i soci (funzione che, a prima vista, non sembra più qualificante di quella di responsabile dell’ufficio sviluppo e marketing)”.
9.- NONO MOTIVO (al rag. D. si addebita di non aver fatto nulla per tutelare la dipendente B.F. e di non aver nemmeno dato pronta informativa al Presidente del C.d.A. rispetto alle molestie sessuali che la dipendente F. denunciava di subire dal sig. S. (vicepresidente) :
A) motivazione apparente e illogica, nonché omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello sostiene che non è stato dimostrato che il rag. D. già conosceva delle molestie sin dal 06.11.2013 (e quindi così facendo esclude che il rag. D. possa essere colpevole di non aver subito informato il Presidente del C.d.A. in relazione alla reale gravità della situazione – provocata da molestie sul luogo di lavoro), poiché “in mancanza di riscontri esterni chiari ed esaurienti” rispetto alle dichiarazioni rese da G., R., S. e F. (17), “è difficile discernere nelle varie deposizioni (rese cioè dai sig.ri G., R., S. e F. nelle rispettive testimonianze) quali siano i fatti oggettivi fatti oggettivi e quali le interpretazioni personali dei testi”.
B) motivazione apparente e illogica, nonché omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello esclude che il rag. D. possa essere ritenuto colpevole di alcuna omessa tutela, poiché per il trasferimento della sig.ra F. non si mosse nemmeno il Presidente del C.d.A. e in quanto il rag. D. non avrebbe potuto provvedere di sua iniziativa atteso che la questione del trasferimento era stata ormai stata sottoposta al Presidente e al C.d.A..
C) motivazione apparente e illogica, nonché omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello esclude che il rag. D. possa essere ritenuto colpevole di alcuna omessa tutela, poiché non sarebbe stato del tutto inerte avendo proposto di trasferire la F. a ottobre 2013, nell’ambito del piano di riorganizzazione generale.
10.- DECIMO MOTIVO (la Corte di Appello si è limitata alla valutazione atomistica degli addebiti e ha omesso ogni valutazione cumulativa degli stessi):
A) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), motivazione apparente e/o illogica (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.) nella parte della sentenza in cui la Corte d’Appello, ai fini del giudizio di gravità del comportamento idoneo a verificare la ravvisabilità della giusta causa, ha omesso di considerare congiuntamente gli addebiti di cui era stata accertata la sussistenza nel giudizio di appello.
B) motivazione apparente e/o illogica (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.) della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale conclude per la “poca consistenza” dei singoli accertati nel corso del giudizio, senza esprimersi rispetto alla portata di essi nel loro complesso.
11.- UNDICESIMO MOTIVO (sull’aliunde percipiendum):
A) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato ai fini dell’aliunde percipiendum la perdita dello stato di disoccupazione del rag. D. a decorrere dal 31.12.2016, sostenendo che P. avrebbe comunque dovuto allegare e dimostrare che “egli avrebbe avuto “effettiva (e non solo teorica) possibilità di essere assunto in una posizione confacente alle sue attitudini ed esperienze pregresse (non avendo il lavoratore l’obbligo di accettare, ex art. 1227 c.c., un declassamento)”.
12.- Tanto premesso, il Collegio rileva che gli stessi motivi di ricorso incidentale, da uno a dieci, da trattare congiuntamente perché legati da connessione logica giuridica, non possono trovare accoglimento.
La Corte d’appello, all’esito di un esame molto analitico degli addebiti mossi al ricorrente dalla Banca (15 diversi addebiti, a partire dal fatto che al momento dell’assunzione del 12 luglio 2010, sia successivamente nel corso del rapporto, fosse stato sottoposto ad un procedimento penale che lo aveva visto indagato per il reato di usura ai sensi dell’articolo 644 c.p. ed avesse omesso di comunicare alla banca sia l’esistenza del procedimento penale a suo carico sia i successivi sviluppi del procedimento ), valutati e trascritti in sentenza tutti gli elementi di prova dell’ampia istruttoria effettuata in appello, ha affermato che mancasse la prova degli addebiti dal primo all’ultimo ovvero che alcune accuse fossero generiche, tardive, non gravi, e comunque non tali da integrare la giusta causa di recesso.
13.- La Corte ha ricordato che tra il direttore generale e alcuni componenti del Cda si era creata una situazione di incomunicabilità e in alcuni casi di aperto conflitto; situazione questa dovuta molteplici ragioni che era difficile ricostruire del tutto a posteriori: probabilmente hanno contribuito a questo esito la scarsa soddisfazione della maggioranza del Consiglio per l’operato della ragionier D. e per i risultati da lui ottenuti, non disgiunta da una certa insofferenza verso un collaboratore di vertice scelto e fortemente voluto (come dimostra la clausola di stabilità inserita nel contratto di lavoro) dal precedente Consiglio.
La diversità di opinioni (soprattutto dei consiglieri, più preparati e di maggiore esperienza come il dottor G. e del signor S.) riguardo alle modalità di azione, alle scelte strategiche del direttore; e non ultime le caratteristiche personali dei soggetti ( e quindi, la tendenza del ragioniere D. a esprimersi poco e a rimanere in silenzio di fronte alle richieste dei consiglieri, che avrebbero voluto maggiori informazioni e chiarimenti, e il carattere piuttosto difficile e aggressivo del signor S.).
Ha pure specificato la Corte di appello che se il D. fosse stato un dirigente normale, cioè soggetto solo al CCNL, tutto ciò avrebbe forse potuto giustificare in via di mera ipotesi il licenziamento, essendo noto che, al di fuori dell’ambito di applicabilità della legge n. 604/1966 è sufficiente che il recesso del datore di lavoro sia fondato su una ragione apprezzabile in diritto, non arbitraria o pretestuosa.
Il ragioniere D. era però titolare, in virtù della clausola del contratto individuale più volte richiamata, di uno speciale regime di stabilità per cui poteva essere licenziato solo ed esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 1 e 3 della legge 604/ 66; ed è evidente che la semplice insoddisfazione per i risultati ottenuti (che è un fenomeno diverso dallo scarso rendimento) come anche la diversità di opinioni sulle scelte fatte, tanto più i contrasti dovuti al carattere o all’umore delle persone non configurano, né una giusta causa né un giustificato motivo di licenziamento.
Di questo era cosciente anche la BCC, che infatti – per cercare di sfuggire il predetto regime di stabilità – ha cercato di accumulare un gran numero di possibili infrazioni disciplinari, recuperando anche episodi vecchi ormai dimenticati; errori formali o inadempimenti del tutto marginali e privi di vera rilevanza; comportamenti non imputabili direttamente al ragionier D.; e fatti, rimasti anche all’esito dell’istruttoria, dubbi, quanto alla loro consistenza materiale, all’elemento soggettivo e all’antigiuridicità.
È chiaro però che un lungo elenco di addebiti non basta a giustificare un licenziamento quando le accuse poi si rivelino tardive o indimostrate o poco consistenti sul piano della gravità.
14.- Tanto premesso, alla luce dell’ampia e corretta ricostruzione dei fatti e della chiara e logica motivazione della sentenza impugnata e della sua totale conformità a diritto, i motivi di ricorso incidentale in oggetto svolti dalla BCC sono per contro da disattendere; anzitutto perché sotto l’apparente deduzione di vizi di error in procedendo o in iudicando denunciano vizi relativi all’accertamento dei fatti, alla valutazione delle prove, alla interpretazione degli atti che la Corte ha effettuato motivatamente valutando le circostanze probatorie allegate dalle parti e sottoponendole al proprio prudente e discrezionale vaglio critico.
Non esiste l’omessa valutazione di fatti decisi; nè travisamenti di prove.
Non esistono vizi di motivazione posto che nell’attuale assetto ordinamentale il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia.
Le censure afferiscono quindi all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte in ordine all’illegittimità del licenziamento ed all’effettivo comportamento messo in atto dal lavoratore; accertamento che è di pertinenza del giudice di merito ed il cui sindacato è inibito a questa Corte di legittimità , salvo lo specifico vizio denunciabile in cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, come statuito sul punto dalle Sez. Un. sentenza n. 8053 del 07/04/2014, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. n. 27815/2018).
Pertanto nonostante la denuncia formale di errori di diritto (in iudicando ed in procedendo), in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, nella sostanza, come è reso palese anche dal costante riferimento agli atti di causa, i vizi dedotti propongono una valutazione del materiale probatorio diversa da quella operata dai giudici del merito, postulando un sindacato chiaramente inibito in sede di legittimità (Cass 2019 n. 30577).
Gli stessi riferimenti agli artt. 115 e 116 c.p.c. risultano inappropriati. Innanzitutto perché la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. n.21603 del 2013).
Ed inoltre perché, come già detto, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti, già evidenziati, consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012 (in termini: Cass. 23940 del 2017; v. più in generale: Cass. n. 25192 del 2016; Cass. n. 14267 del 2006; Cass. n. 2707 del 2004).
Per di più, la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. non è dedotta in conformità dell’insegnamento nomofilattico (v. Cass. n. 11892 del 2016) che, a proposito dell’articolo 115 c.p.c., indica che la violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”.
Non esiste perciò alcuna violazione artt. 115 e 116 c.p.c. e 2094 c.c. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019: “In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”).
15. Poiché come già detto, spetta ai giudici del merito accertare i fatti di causa, questa Corte non potrebbe sostituirsi agli stessi giudici affermando – come si pretende nei motivi di ricorso – che il ricorrente abbia commesso i fatti che la Corte di merito ha motivatamente accertato come non commessi (nelle circostanze e nei confronti delle persone ivi precisamente indicate).
16.- In particolare, deve essere ricordato che – escluso il vizio eclatante di motivazione (sotto il profilo del minimo costituzionale o la mancata valutazione del fatto decisivo; entrambi non sussistenti nel caso in esame) – il controllo demandato a questa Corte in materia di valutazione del licenziamento disciplinare si arresta alla congruenza del giudizio di sussunzione del fatto all’interno della clausola generale (costituita dalla giusta causa o del giustificato motivo soggettivo). ).
17.- La “giusta causa” di licenziamento ex art. 2119 c.c. integra infatti una clausola generale che l’interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (Cass. n. 7029/2023).
E questa Corte ha pure precisato che “ L’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito -ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento -non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale” (Cass. n. 13534/2019).
18. Va disatteso anche l’undicesimo motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art.1227 c.c. per non aver la Corte triestina tenuto conto ai fini dell’aliunde percipiendum del venir meno dello stato di disoccupazione, per mancata conferma dell’iscrizione nelle liste dei centri per l’impiego, al 31.12.2016.
La Corte di appello ha in realtà correttamente applicato la norma indicata valutando, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17683/2018), la specifica situazione professionale di direttore di Banca del lavoratore nel contesto geografico di riferimento ( Friuli Venezia Giulia e Regioni vicine) rilevando che non vi era prova ( e neppure era stato allegato) che vi fossero, in istituti corrispondenti alla BCC, dei posti di direttore di Banca e che il rag. D. avrebbe avuto delle chances di concreta rioccupazione, pur con l’immagine certamente non positiva dovuta al fatto di essere stato licenziato per giusta causa.
Pertanto a fronte del concreto e motivato accertamento negativo effettuato dal giudice di merito nessuna violazione di legge, relativa all’art.1227 c.c., può essere denunciata in questa sede.
Mentre non può neppure assumere rilievo decisivo allo scopo la mancata iscrizione nelle liste di collocamento, trattandosi di una circostanza di fatto valutabile nell’ambito della concreta situazione relativa alle effettive possibilità di reimpiego del lavoratore che è stato l’oggetto dello specifico accertamento su cui si è soffermata la Corte d’appello.
19.- Sintesi dei motivi del ricorso principale
20.- Col primo motivo di ricorso principale il lavoratore deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, l. n. 300/1970, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erroneità della sentenza in quanto la Corte di appello pur riconoscendo l’illegittimità del licenziamento e pur riconoscendo la astratta applicabilità dell’art. 18 St. lav. (nella versione antecedente la riforma del 2012, come definitivamente stabilito), ha tuttavia escluso la possibilità di ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro in ragione del fatto che dopo il licenziamento, ma prima della sentenza di accertamento della sua illegittimità, il lavoratore aveva chiesto e ottenuto il pensionamento di anzianità.
La Corte di appello ha affermato che all’atto di accedere alla c.d. “quota 100” il ricorrente avesse rinunciato alla prosecuzione del rapporto di lavoro perché la giuridica persistenza avrebbe impedito la nascita del diritto alla pensione (e non semplicemente l’erogazione del relativo trattamento); ed il rapporto con la datrice di lavoro è venuto meno per un fatto successivo ed autonomo rispetto al licenziamento.
Con il motivo di ricorso in esame si sostiene che non si trattava invece di rinuncia alla reintegrazione, ma di una richiesta dettata dalla concreta situazione in atto che era di concreta inesistenza del rapporto di lavoro, essendo il lavoratore disoccupato in quel momento.
Mai si potrebbe dire, secondo il ricorrente principale, che volesse rinunciare alla reintegra.
Il motivo deve essere disatteso. Ed invero nel caso di specie la Corte d’appello ha motivatamente interpretato la “domanda di pensione anticipata quota 100” unitamente alla “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” pervenendo alla tesi che il lavoratore avesse espresso la volontà di rinunciare alla reintegra sicchè il rapporto era venuto meno per un fatto successivo ed autonomo rispetto al licenziamento illegittimo (in quanto tale inidoneo ad interromperlo).
Sulla scorta di tale accertamento concreto il Collegio reputa che la questione sollevata dal ricorrente principale sia di fatto e non di diritto, e che il motivo tenda in realtà a sovrapporsi all’accertamento della volontà manifestata dalla parte, per come interpretata dalla Corte di merito; senza peraltro denunciare la violazione di criteri ermeneutici negoziali (applicabili anche agli atti unilaterali).
Come noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006).
Nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, la parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’interpretazione alternativa a sé più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 e 18735 del 2006).
In conseguenza del rigetto del primo motivo di ricorso principale devono essere quindi dichiarati assorbiti i due motivi di ricorso incidentale condizionato (con i quali si denunciava la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2119 c.c. nella parte in cui la Corte di appello non aveva ritenuto operante il secondo licenziamento del 31.3.2020 intimato al rag. D. per giusta causa; ed inoltre la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 18 l.300/70, art. 1227 c.c.,e l’ omessa pronuncia, nella parte in cui nel decidere sull’aliunde percipiendum il giudice di appello si era limitato a considerare “solo” la circostanza della cessazione dello stato di disoccupazione per mancata conferma da parte del dirigente, a decorrere dal 31.12.2016 senza invece valutare in ogni caso che ai fini dell’aliunde percipiendum ha drasticamente inciso anche la scelta del rag. D. di accedere alla pensione anticipata c.d. quota cento).
21.- Col secondo motivo di ricorso principale D. ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 nella versione precedente quella introdotta con la l. n. 92/2012, nonché degli articoli 19 e 23 della l. 4 aprile 1952, n. 2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erroneità della sentenza per aver determinato il risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo facendo riferimento alla retribuzione netta anziché lorda, con violazione dell’art. 18 St. (nella versione precedente quella vigente) che si riferisce alla retribuzione globale di fatto necessariamente lorda.
Il motivo è inammissibile posto che non risulta alcuna violazione delle norme indicate (18, comma 4, l. n. 300/1970 nella versione precedente quella introdotta con la l. n. 92/2012, nonché degli articoli 19 e 23 della l. 4 aprile 1952, n. 2018) avendo la Corte interpretato la domanda nei limiti dei poteri ad essa attribuiti dall’ordinamento, neppure ritualmente censurati.
La Corte d’appello in realtà non ha affermato che le somme spettino al netto, in base alle norme di legge di cui si denuncia la violazione; bensì ha detto solo che la somma è stata richiesta al netto; sicchè la questione è di limitata rilevanza processuale attenendo all’interpretazione della domanda svolta su cui non è stata sollevata rituale censura ex art. 112 c.p.c. essendosi la parte limitata a contestare la diversa interpretazione fornita dalla Corte; sostenendo che la volontà del lavoratore fosse semplicemente di introdurre un parametro concreto – la busta paga in suo possesso – in funzione della richiesta risarcitoria, ma nell’evidente presupposto che la determinazione dovesse comunque operarsi nel rispetto della normativa.
Ma l’accertamento operato in conreto dalla Corte è stato differente vendo interpretato la domanda svolta come quella “effettivamente” svolta; sicchè la censura così come sollevata non si confronta nemmeno con la reale ratio decidendi della pronuncia; laddove la censura relativa alla rettifica delle conclusioni e alla omessa pronuncia non risulta veicolata nelle forme di legge e nel rispetto dell’art.360 c.p.c.
22.- In conclusione, sulla scorta delle precedenti considerazioni, entrambi i ricorsi , principale ed incidentale, devono essere rigettati; rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese processuali devono essere compensate considerato l’esito del giudizio.
24.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002 per entrambi i ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale ed il ricorso indentale.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
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