Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 15670 depositata il 22 maggio 2026

Impiego pubblico Licenziamento disciplinare

Fatti di causa 

1. S.A., dipendente del Ministero dell’Istruzione in qualità di assistente amministrativa con contratti a tempo determinato, da ultimo in servizio presso l’Istituto “C.” di Pavia, era destinataria di contestazione di addebito disciplinare del 12.10.2022 per alterazione dell’applicativo ARGO per la registrazione dei periodi di ferie, finalizzata alla fruizione di un numero di giorni di ferie superiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento. Il procedimento disciplinare si concludeva con il licenziamento senza preavviso.

2. Il ricorso per impugnativa della sanzione espulsiva veniva respinto dal Tribunale di Pavia.

3. La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, valutando che la dipendente aveva effettuato indebitamente e intenzionalmente operazioni sul software ARGO modificative dei giorni di ferie autorizzati dalla dirigente scolastica ed effettivamente fruiti.

4.L’originaria ricorrente e appellante impugna per cassazione la sentenza d’appello con quattro motivi, assistiti da memoria, cui resiste con controricorso l’amministrazione.

Ragioni della decisione 

1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, 3, c.p.c.) violazione di legge per erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di violazione del principio di immutabilità, sollevata con il primo motivo dell’atto di appello.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata e inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (così Cass. S.U. n. 17931/2023).

4. Con il motivo in esame, inoltre, si prospetta, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, proponendo una propria diversa valutazione, corrispondente ad un mero dissenso motivazionale che non inficia la legittimità della sentenza impugnata, non essendo consentito trasformare il giudizio di cassazione nel terzo grado di merito nel quale ridiscutere esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, 1229/2019,  S.U.  n.  34476/2019,  n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n.  36349/2023);  tanto  più  in  situazione processuale di pronuncia di merito cd. doppia conforme, nella quale i fatti (alterazione dell’applicativo) sono stati accertati in relazione alla contestazione e alle conseguenze sul maggior numero di giorni di ferie indebitamente fruito, e ritenuti integranti, in base a tutte le circostanze del caso concreto, violazione rientrante tra quelle giustificanti la sanzione disciplinare espulsiva.

5. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione, ex 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 12 del CCNL 2016/2018 per erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo di appello, ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa della lavoratrice; sostiene che l’errore commesso è stato dovuto a colpa e negligenza, e non è consistito in fraudolenta alterazione dei dati.

6. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

7. In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

8. Questa Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell’attività di riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, e tale sindacato sulla ragionevolezza non è quindi relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione.

9. L’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, e in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.

10. Pertanto, l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (cfr. Cass. n.13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; anche Cass. n. 985/2017, n. 88/2023; v. anche, Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n. 7029/2023, n. 23287/2023, n. 26043/2023, n. 30663/2023, n. 107/2024, n. 5596/2024, n. 12787/2024, n. 21123/2024, n. 24523/2024).

11. Non è condivisibile l’affermazione di parte ricorrente che la riformulazione dell’elemento soggettivo del licenziamento sia una questio iuris e non una questio facti. Al contrario, si tratta di elemento concreto del fatto di natura soggettiva, il cui accertamento rientra nell’apprezzamento degli elementi probatori e della loro portata dimostrativa riservata al merito e non rivedibile in questa sede di legittimità, ove congruamente e logicamente motivata, come nel caso di specie.

12. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. e 13 CCNL Comparto istruzione e ricerca; sostiene erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di appello con cui si censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto proporzionata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

13. Il motivo è inammissibile.

14. In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia (cfr. n. 31627/2024, oltre alla giurisprudenza richiamata sopra, § 10).

15. Tali vizi non ricorrono nel caso in esame, in cui il giudizio di proporzionalità è stata ancorato alle circostanze fattuali oggettive e soggettive accertate (p. 8 della sentenza impugnata).

16. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle domande consequenziali proposte dalla ricorrente in grado di appello.

17. Il motivo è assorbito dal rigetto della domanda principale (declaratoria di illegittimità del licenziamento) oggetto dei precedenti motivi.

18. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’amministrazione controricorrente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.