CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15761 depositata il 12 giugno 2025

Lavoro domestico – Mansioni notturne di assistenza – Differenze di retribuzione – Indennità di presenza notturna – Valutazione delle prove – Condizioni di salute dell’assistita – Onere di specificità – Raddoppio del contributo unificato – Rigetto

Rilevato che

1. la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, ha condannato M.S. al pagamento in favore di G.M. della minor somma di € 2.342,39, oltre accessori, in luogo di quella di € 28.348,96 riconosciuta dal Tribunale per differenze di retribuzione relative a rapporto di lavoro domestico, tra il 2014 e il 2017, di assistenza resa alla di lui madre, poi deceduta;

2. in particolare, per quanto qui ancora rileva (non essendo altre voci più contestate in questa sede), la Corte di Roma ha escluso che fosse dovuto il pagamento dell’indennità di presenza notturna, valutando che la lavoratrice, convivente con vitto e alloggio, non avesse in fatto svolto mansioni notturne di assistenza;

3.per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la lavoratrice con 2 motivi; resiste con controricorso M.S.; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

 Considerato che

1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 CCNL collaboratori domestici e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione alle condizioni di salute dell’assistita, per aver la Corte territoriale errato nell’interpretare il CCNL, per aver ritenuto non necessaria la presenza e assistenza notturna da parte della lavoratrice all’assistita, per aver erroneamente ritenuto che l’assistita fosse in stato vegetativo, anziché affetta da demenza senile (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.);

2. il motivo presenta profili di inammissibilità, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 3397/2024, n. 26874/2018, n. 19443/2011);

3. del resto, non viene contestata l’interpretazione delle pertinenti norme contrattuali collettive, con l’esclusione dell’indennità di presenza notturna in caso l’assistenza non sia in concreto esercitata, ma la valutazione delle prove circa le condizioni di salute dell’assistita e, quindi, circa l’effettività di prestazioni di assistenza notturna da parte della collaboratrice familiare; ma la valutazione delle prove poste a base della decisione è questione di competenza dei giudici delle fasi di merito, cui spetta l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; il giudizio di cassazione, invece, non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019; Cass. n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 20553/2021); e rientra nella fisiologia del sistema a doppio grado di merito la possibilità che le prove raccolte in primo grado possano, in grado d’appello, essere integrate o valutate (con o senza integrazioni) diversamente, purché di tale diversa valutazione siano spiegati adeguatamente i motivi; non è, invece, prevista, una terza e rinnovata valutazione delle prove nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 2976/2025);

4. con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per non aver la Corte d’Appello dichiarato inammissibile in rito l’appello o quantomeno non contestato il capo della sentenza che aveva accolto le conclusioni della CTU, sostenendo che controparte non ha contestato nel corso del giudizio di primo grado la CTU e con l’atto di appello non ha censurato la sentenza del Tribunale, ma la CTU stessa;

5. il motivo sconta profili di inammissibilità, dato che, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. S.U. n. 23745/2020); 

6. in ogni caso, il motivo non coglie nel segno, posto che non sono state contestate in appello, per come risulta dalla sentenza gravata, le risultanze contabili della CTU in termini quantitativi, ma, a monte, proprio la debenza della rivendicata indennità di origine contrattuale collettiva, per mancato svolgimento delle mansioni di assistenza notturna cui essa è ricollegata;

7. le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

8. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.