CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15936 depositata il 14 giugno 2025
Lavoro – Dottori Commercialisti – Iscrizione alla Cassa per gli iscritti all’Albo – Esercizio continuativo della professione – Requisiti – Limiti di reddito – Volume d’affari – Inabilità per malattia o per l’esercizio di cariche pubbliche – Discontinuità professionale – Garanzie previdenziali
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Roma, pronunciandosi sul gravame proposto da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, ha riformato la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso di S.D.G. volto al riconoscimento del requisito dell’esercizio continuativo della professione, e quindi alla ricostruzione della propria posizione contributiva, previo accertamento della illegittimità della delibera della Cassa professionale di annullamento della contribuzione per il periodo 2002/2004 e per l’anno 2006 a cagione del mancato superamento dei limiti di reddito e volume di affari prefissati dal Comitato dei Delegati.
La Corte territoriale, premesso che l’art. 22 della Legge n.21/86 e l’art. 6 del Regolamento della Cassa prescrivono l’obbligatoria iscrizione alla Cassa per gli iscritti all’Albo che esercitino con continuità la libera professione, e che l’anzianità di iscrizione non è perduta per i periodi di inattività professionale causata da inabilità per malattia o per l’esercizio di cariche pubbliche (di natura politica o amministrativa in organi governativi o legislativi nazionali-regionali o di enti amministrativi locali con popolazione non inferiore a 30mila abitanti), ha rilevato che non ricorressero le condizioni per mantenere l’iscrizione risultando incontestato che il richiedente fosse stato eletto nel 2006 come consigliere comunale presso un Comune di seimila abitanti, ed essendo rimasta accertata, in virtù di una CTU espletata nel giudizio di secondo grado, la sussistenza negli altri anni di un’inabilità non impeditiva dell’esercizio della professione.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il professionista, affidandosi a quattro motivi, a cui la Cassa di Previdenza resiste con controricorso. Entrambi illustrano le loro rispettive difese con memorie depositate in atti.
All’udienza camerale del 26 febbraio 2025 la Corte si è riservata di decidere.
Considerato che
1.1 – Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2728 cod. civ., 112, 113, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 6 e 22 del Regolamento della Cassa, per avere la sentenza di appello ritenuto che fosse onere del professionista, a fronte della dichiarazione dei redditi annualmente comunicata, provare la continuità dello svolgimento dell’attività professionale, e non già a carico della Cassa provare l’insussistenza del requisito di continuità, poiché l’assenza del reddito costituisce un mero indizio, non una prova certa, del mancato esercizio dell’attività libero professionale, ed erroneamente era stato considerato il limite di reddito indicato dal Regolamento come una prova presuntiva legale.
1.2 – Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere il giudice d’appello ritenuto che il ricorrente avesse dichiarato di non aver esercitato la professione negli anni di riferimento, laddove invece non l’aveva potuta esercitare con pienezza, producendo redditi ed un volume d’affari inferiore ai limiti di riferimento quinquennali fissati, ed erroneamente non era stato considerato che il ricorrente aveva chiesto in giudizio l’accertamento del requisito dell’esercizio continuativo della professione, avendo invece la Corte territoriale ritenuto la sua totale inattività.
1.3 – Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360/3 cpc, la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112, 113, 115, 116 cpc e degli artt. 6 e 22 del Regolamento per avere la sentenza impugnata ritenuto che la condizione di inabilità impeditiva dell’esercizio della professione fosse perdurante per l’intero anno mentre la normativa prevede solo una inabilità prolungata che abbia impedito fortemente l’esercizio dell’attività lavorativa con conseguente proporzionale diminuzione del reddito; inoltre, il professionista aveva dichiarato redditi per un ammontare superiore al 50% del minimo reddituale di euro 6.702,30 previsto per gli anni dal 2002 al 2006, a dimostrazione della continuità dell’attività e del carattere non permanente nell’intero anno ma prolungato, bastando pochi mesi di attività per raggiungere il limite minimo di reddito.
1.4 – Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360/3 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 191, 196 c.p.c., nella parte in cui la sentenza non ha distinto i periodi d’inabilità da quelli di non provata inabilità, avendo il consulente d’ufficio valutato in modo stringato la marcata limitazione della mobilità e non avendo dimostrato la durata dei periodi di convalescenza ed i periodi di riacutizzazione impeditivi dello svolgimento dell’attività, conclusioni acriticamente recepite dalla Corte d’appello.
2. Nel controricorso la Cassa previdenziale dei dottori commercialisti rammenta che in seguito a verifica il professionista era stato invitato a comunicare eventuali motivi del mancato raggiungimento dei limiti reddituali, e la documentazione inerente agli anni 2002, 2003, 2004, 2006 non era idonea a supportare un esercizio continuativo di attività professionale, quale requisito per l’iscrizione alla Cassa ex art. 22, co.3, L.21/1986, secondo i criteri reddituali stabiliti dal Comitato dei delegati (con raggiungimento delle soglie minime di reddito nell’arco temporale di un quinquennio, pari ad euro 6.702,30 per redditi netti professionali, ed euro 10.053,45 per volume d’affari). Rileva, ancora, che l’annullamento era dipeso dalle stesse allegazioni di parte, consistenti in una inabilità non documentata e nella assunzione di una carica pubblica in un comune con popolazione inferiore a 30mila abitanti, il che non giustificava l’eccezione di mancato raggiungimento dei parametri reddituali da cui si desume lo svolgimento continuativo della professione. Riguardo, in particolare, alle condizioni di inabilità, il CTU aveva escluso lunghi periodi di riacutizzazione e che vi fossero limitati periodi di convalescenza, e ad ogni modo l’eventuale vizio della CTU è denunciabile in cassazione soltanto attraverso la palese devianza dalle nozioni correnti di scienza, mentre nel caso in esame la censura del ricorrente si risolve in un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, tradotti in una inammissibile critica al convincimento del giudice, non nella evidenza di affermazioni illogiche o scientificamente errate; infine, il ricorso sarebbe inammissibile perché sottende ad una diversa valutazione delle prove.
3. Preliminarmente occorre definire il quadro normativo dei presupposti per l’iscrizione alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti. La fonte primaria si ravvisa nell’art. 22 della legge n. 21 del 29 gennaio 1986, recante norme di riforma della Cassa: “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all’albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità”; al secondo comma si afferma che “Coloro che sono tenuti all’iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell’esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l’iscrizione avviene d’ufficio, con comunicazione all’interessato, e l’iscritto è tenuto a versare oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell’articolo 15, una penalità pari al quarto dell’importo non rivalutato dei contributi dovuti per l’intero periodo di ritardo”. Le prime due diposizioni normative illustrano, quindi, un rapporto derivativo diretto tra iscrizione all’Albo ed iscrizione alla Cassa, ed un indissolubile legame tra esercizio della libera professione con continuità ed iscrizione, anche d’ufficio, alla Cassa.
Al terzo comma è previsto un potere istruttorio preventivo per la verifica dell’esercizio continuativo: “L’accertamento della sussistenza del requisito dell’esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed è effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali”. Al quarto comma sono, poi, previste tre ipotesi eccettuative della carenza di continuità, che giustificano la perdurante iscrizione senza perdita di anzianità e la permanenza dell’obbligo contributivo nei casi di:
a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;
b) permanenza all’estero per motivi di studio;
c) esercizio delle funzioni di ministro, di membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di consigliere regionale, di presidente della giunta provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
4. La disciplina regolamentare, espressiva dell’autonomia organizzativa dell’ente privatizzato, precisa che la “continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali di cui al comma 1 dell’art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, è verificata annualmente. Per ogni anno la continuità è riconosciuta in presenza di un volume di affari IVA almeno pari a quello di riferimento del contributo minimo integrativo relativo allo stesso anno”; ed ancora, “La continuità dell’esercizio professionale viene comunque riconosciuta per gli anni in cui non è dovuto il contributo minimo integrativo. Le annualità non riconosciute ai fini previdenziali per carenza del requisito dell’esercizio professionale sono annullate con diritto alla restituzione del contributo soggettivo, ai sensi del comma 4 dell’art. 12”.
5. Ciò posto, ai fini della iscrizione annuale alla Cassa previdenziale sono rilevanti sia l’iscrizione all’Albo, sia la continuità dell’esercizio dell’attività professionale secondo parametri presuntivi correlati alla produzione reddituale ed al volume di affari dichiarato, sia la tipicità di cause giustificative della discontinuità per non perdere anzianità di iscrizione e contributiva. Entro questa cornice normativa e regolamentare si risolvono le questioni sollevate dal ricorrente, e, tutte, si palesano infondate.
6. Sotto il primo profilo, è agevole evidenziare che la pronuncia impugnata non ha affatto ribaltato la regola generale dell’onere probatorio: a fronte di poteri officiosi previsti da norma di legge sulla iscrizione e verifica delle condizioni per l’iscrizione, spetta al professionista che agisce in giudizio per far valere il suo diritto all’iscrizione alla Cassa, al fine di non perdere le garanzie previdenziali connesse, dimostrare il requisito della continuità, ovvero di rientrare in una delle ipotesi del quarto comma dell’art. 22 L.n.21/86. D’altronde trattasi di circostanze che sono a diretta conoscenza del richiedente e che nel proprio esclusivo interesse devono essere opposte all’ente previdenziale nell’obiettivo di conservare l’anzianità contributiva. Se da un lato la Cassa ha il potere di accertamento per una verifica annuale delle condizioni di continuità dell’attività professionale, il contribuente iscritto ha, dal canto suo, l’onere di dimostrare i presupposti per il mantenimento della posizione previdenziale e, quindi, per vedere ancora in suo favore riconosciuto il diritto a conservare l’anzianità contributiva.
Si rammenti anche quanto precisato da questa Corte circa la ricorrenza dei presupposti per l’iscrizione alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, laddove si afferma (Cass. n. 3754/2003) che il requisito della libera professione, richiesto dall’art. 2 della legge n. 100 del 1963 (legge istitutiva della Cassa commercialisti ante riforma del 1986 cit.) per l’obbligatoria iscrizione alla Cassa, non è soddisfatto dalla sola potenzialità dell’attività professionale, ma richiede l’effettività della pratica professionale stessa, in ordine alla quale l’iscrizione all’albo ed il versamento del contributo fisso hanno il valore di presunzione semplice in ordine alla prova dell’effettivo svolgimento dell’attività professionale. La Cassa di previdenza può accertare autonomamente, anche in mancanza di un provvedimento di cancellazione dall’albo, il mancato esercizio della professione e conseguentemente annullare la posizione contributiva per gli anni nei quali non risulti esercitata l’attività professionale, ed in caso di controversia può fornire la prova contraria all’avvenuto esercizio dell’attività, anche mediante la produzione in giudizio di documentazione proveniente dall’interessato in risposta alla richiesta di chiarimenti sull’esercizio della professione. Sui poteri di verifica periodica della Cassa si richiamino pure Cass. nn.2967/2017 e 7830/2005.
7. Anche il secondo motivo è infondato avendo la pronuncia impugnata ampiamente approfondito il fatto decisivo inerente alla sussistenza o meno di cause giustificative della discontinuità professionale, sia nella disamina del requisito sanitario che di quello socio-lavorativo; sotto il primo profilo, l’approfondimento medico-legale, compiuto attraverso consulenza tecnica d’ufficio in grado di appello, ha dimostrato che l’inabilità accertata non fosse impeditiva dell’esercizio della professione di dottore commercialista sia per la temporaneità della fase acuta sia per la prescritta terapia di riabilitazione motoria e mobilizzazione degli arti che, al più, avrebbe reso difficoltosa ma non impossibile, in assoluto, l’attività professionale. E riguardo al secondo requisito la sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato che quelle di consigliere comunale non rientrano nel novero delle funzioni per le quali la disposizione normativa consente di ritenere giustificabile la discontinuità dell’attività professionale; ove pure si ritenesse estensibile la funzione espletata con quella di consigliere regionale o provinciale o di sindaco, mancherebbe il requisito dimensionale della popolazione superiore ai trentamila abitanti essendo stato il ricorrente eletto in un Comune di seimila abitanti. Il motivo di ricorso è, dunque, inammissibile perché non si confronta con la decisione assunta dalla Corte di merito ed oblitera le considerazioni argomentative ivi svolte, di cui non v’è affatto “omesso esame”, né il fatto storico, asseritamente rilevante, condurrebbe ad un esito diverso della controversia. Ed invece, quanto lamentato, si risolve in differente argomento valutativo dell’esercizio della professione, traducendosi nella esposizione di una tesi difensiva sulle conseguenze di un fatto (che non integra “omesso esame”, cfr. recente Cass. n. 2961/2025)
8. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile: attraverso la prospettata violazione di norme di legge, in realtà, si introducono elementi di fatto volti a conseguire una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio già scrutinato dal giudice di merito, improponibile in sede di legittimità; inoltre, anche considerazioni interpretative sulla “inabilità prolungata” ma non permanente della inabilità nell’arco di una annualità fiscale, o sulla diminuzione proporzionale del reddito prodotto in rapporto percentuale con la soglia minima prefissata tramite delibera del Comitato dei Delegati, sono lontane dal parametro valutativo in sede di giudizio di legittimità.
9. Il quarto motivo di ricorso introduce, infine, attraverso una censura mossa verso la modalità stringata della relazione di CTU ed al contenuto acriticamente recepito dalla Corte d’appello, una valutazione di dissenso diagnostico inammissibile nel presente grado di giudizio. Eventuali errori o lacune della consulenza potrebbero essere denunciati in sede di legittimità come vizio della sentenza solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi (cfr. Cass. n. 34395/2023); diversamente, il motivo si tradurrebbe in una inammissibile critica del convincimento del giudice (in senso conforme, già Cass. nn. 9988/2009 e 1652/2012).
10. Complessivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. Seguono le statuizioni sul contributo unificato, per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di rito, ed euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.