CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15961 depositata il 15 giugno 2025

Lavoro – Invalidità civile – Assegno mensile di assistenza – Accertamento tecnico preventivo – Riconoscimento del requisito sanitario – Esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie – Provvedimento di revisione e revoca dell’Inps – Risarcimento del danno – Accoglimento parziale

Rilevato che

Il Tribunale di Padova respingeva l’opposizione proposta dall’Inps avverso accertamento tecnico preventivo che aveva riconosciuto in capo a L.I. una percentuale di invalidità pari al 70% e il diritto all’esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie.

Il Tribunale escludeva che l’azione fosse improponibile per assenza di domanda amministrativa, in quanto si trattava di un giudizio sorto da provvedimento di revoca dell’Inps della precedente prestazione di assegno mensile di assistenza.

Il Tribunale condannava l’Inps al pagamento delle spese processuali e anche al risarcimento del danno ex art. 96, co.3 c.p.c.

Avverso la sentenza l’Inps ricorre per due motivi.

L.I. resiste con controricorso.

All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7 l. n.533/73, dell’art.20 d.l. n.78/09 conv. in l. n.102/09, dell’art.5 d.P.R. n.698/94, dell’art. 25, co.6-bis l. n.114/14 e dell’art.13 l. n.118/71, anche in relazione all’art.445-bis c.p.c., per non avere il Tribunale considerato che l’esenzione dal ticket sanitario era prestazione nuova, di cui non godeva in precedenza l’odierno controricorrente e che non aveva formato oggetto del provvedimento di revisione e revoca dell’Inps, relativo esclusivamente alla diversa prestazione dell’assegno mensile di assistenza.

Con il secondo motivo, l’Inps deduce violazione ed errata interpretazione dell’art. 96, co.3 c.p.c., poiché la condanna non poteva essere emessa in un caso come questo dove l’Inps non era totalmente soccombente: era infatti stata respinta la domanda principale del ricorrente volta al riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini dell’assegno mensile di assistenza, essendogli stata riconosciuta una invalidità sufficiente ai soli fini dell’esenzione dai tickets sanitari.

Il primo motivo è infondato.

È pacifico in fatto che Inglese fosse titolare dell’assegno mensile di assistenza poi revocato dall’Inps a seguito di visita di revisione.

Il ricorso per a.t.p. era in via principale rivolto a contrastare il provvedimento di revoca dell’assegno mensile di assistenza, facendo valere il requisito sanitario necessario a ripristinare tale prestazione.

Per tale profilo non occorreva nuova domanda amministrativa, trattandosi di ricorso volto ad ottenere l’accertamento della persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. n.14561/22).

Nemmeno occorreva nuova e apposita domanda amministrativa riguardo alla domanda svolta in via subordinata con il ricorso per accertamento tecnico preventivo. Invero, non v’è obbligo di presentare domanda all’Inps specificamente relativa al riconoscimento del requisito sanitario richiesto al fine dell’esenzione dalle spese sanitarie.

Ai sensi dell’art.42, co.1 d.l. n.269/03, all’Inps vanno presentate domande per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.

Nella domanda per l’accertamento del requisito richiesto ai fini dell’invalidità civile è ricompresa quella per l’accertamento del requisito richiesto dall’art.11, co.2 d.l. n.463/83, conv. in l. n.638/83, che infatti parla di “invalidi civili”.

Essendo non contestato che la prestazione originaria dell’assegno mensile di assistenza fosse stata preceduta da una domanda amministrativa all’Inps volta al riconoscimento del relativo requisito sanitario –domanda rientrante nella categoria dell’invalidità civile –tale domanda era valevole anche per ottenere l’accertamento del requisito sanitario richiesto ai fini dell’esenzione dal ticket sanitario, che dell’invalidità civile è prestazione correlata.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

In effetti, come argomenta l’Inps, sussiste una parziale soccombenza del ricorrente in primo grado, il quale aveva chiesto in principalità l’invalidità necessaria alla conferma dell’assegno mensile di assistenza; tale domanda principale è stata respinta, mentre è stata accolta quella subordinata di minor grado d’invalidità.

Non sussistevano dunque i presupposti per la condanna ex art. 96, co.3 c.p.c.

Per tale capo la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, co.3 c.p.c. dell’Inps.

Le spese dell’intero processo sono regolate confermando la statuizione e liquidazione adottate dal primo giudice per il grado di merito, mentre le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate per soccombenza reciproca, avendo l’Inps visto respinto il primo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dichiara che non sussistono i presupposti per la condanna dell’Inps ai sensi dell’art. 96, co.3 c.p.c.; conferma per il resto la statuizione sulle spese di lite resa dal giudice di primo grado e compensa le spese del presente giudizio di cassazione.