CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15977 depositata il 15 giugno 2025

Lavoro – Vittime del dovere – Condizioni ambientali – Lesioni – Condotte illecite – Contrasto di attività criminose – Riconoscimento dei benefici spettanti – Sicurezza pubblica – Rigetto

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 24.6.2024, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di A.C. volta al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere in conseguenza delle lesioni riportate allorché, mentre attendeva a bordo di un’autovettura dei Carabinieri ad un’ordinaria attività di perlustrazione del territorio, finalizzata alla vigilanza e al controllo della circolazione stradale e di obiettivi sensibili nonché all’identificazione di persone sospette e alla ricerca di catturandi, il mezzo di trasporto aveva impattato contro la porta di un’autorimessa in località Pretoro (CH), sulla (…);che avverso tale pronuncia A.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa hanno resistito con controricorso;

che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 28.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

Considerato in diritto

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia ex artt. 112, 434 e 348-bis, c.p.c., quest’ultimo nel testo vigente ratione temporis, per non avere la Corte di merito pronunciato sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello, siccome contenente la mera trascrizione delle argomentazioni già proposte dagli odierni controricorrenti nella memoria di costituzione in primo grado;

che, con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di ultrapetizione ed extrapetizione nonché la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1, comma 563, l. n. 266/2005, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere i giudici territoriali rigettato la domanda sul presupposto che l’evento fosse occorso in una comune attività di servizio e non fosse pertanto ravvisabile la speciale ipotesi di cui all’art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, laddove l’appello degli odierni controricorrenti aveva censurato la pronuncia di prime cure per aver sussunto la vicenda per cui è causa nella diversa fattispecie di cui all’art. 1, comma 563, l. n. 266/2005;

che, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1, comma 564, l. n. 266/2005, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere i giudici territoriali rigettato la domanda sul presupposto che l’evento non fosse collegato ad alcuna azione operativa volta alla repressione di condotte illecite o al contrasto di attività criminose né ad esigenze di ordine pubblico e sicurezza pubblica, soccorso o tutela della pubblica incolumità e costituisse concretizzazione di un rischio comune e non diverso da quello di tutti gli utenti della strada;

che, con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1, comma 564, l. n. 266/2005, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito travisato i fatti di causa, adducendo con certezza a causale del sinistro un malore del conducente che invece, nella stessa prospettazione delle parti odierne controricorrenti, era soltanto verosimile;

che, con il sesto motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, nonché dell’omesso esame circa un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato che, anche a voler concedere che il sinistro si fosse verificato per un malore del conducente, tale circostanza avrebbe ex se integrato la sussistenza delle particolari condizioni ambientali e operative utili a guadagnargli il riconoscimento di vittima del dovere, in considerazione della necessità di assicurare ai militari in servizio le condizioni ambientali di igiene e sicurezza prescritte dalla legge;

che, con riguardo al primo motivo, va premesso che della motivazione della pronuncia di primo grado la sentenza impugnata nulla dice, né essa – al pari dell’appello proposto nei suoi confronti – risulta trascritta nel ricorso per cassazione;

che, sebbene le Sezioni Unite di questa Corte abbiano recentemente affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU 28.10.2021, S. et al. c/ Italia, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (così Cass. S.U. n. 8950 del 2022), occorre pur sempre che si diano a questa Corte, sia pure per riassunto, le indicazioni necessarie per intendere l’esatta portata della censura di omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, essendo consolidato il principio secondo cui la deduzione di un error in procedendo, rispetto al quale questa Corte è giudice del fatto processuale, non esime la parte ricorrente dal rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso per cassazione (così da ult. Cass. n. 16028 del 2023, sulla scorta di Cass. S.U. n. 8077 del 2012);

che, nella specie, il ricorrente si è bensì diffuso, nel ricorso per cassazione, nel riportare il contenuto della propria eccezione, ma nulla ha detto del modo in cui il primo giudice aveva motivato l’accoglimento della domanda, di talché non risulta possibile a questa Corte stabilire se l’appello, pur riproponendo difese svolte in prime cure, fosse o meno idoneo a inficiare le argomentazioni della sentenza appellata;

che il primo motivo, pertanto, va dichiarato inammissibile; che, ciò posto, va rilevato che i giudici territoriali, nell’accogliere il gravame, dopo aver affermato che il sinistro stradale si era verificato “a causa del malore del conducente” e dunque non ricorrevano le “particolari condizioni ambientali e operative” richieste dall’art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, hanno aggiunto, come dianzi ricordato, che “l’evento lesivo […] non risulta direttamente collegato ad un’azione operativa volta alla repressione di una condotta illecita o al contrasto di ogni tipo di criminalità ovvero per esigenze di ordine pubblico e sicurezza pubblica, soccorso o tutela della pubblica incolumità, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo per il mantenimento dell’ordine pubblico o per la tutela dell’incolumità delle persone e dei beni” (così pag. 4 della sentenza impugnata), così sostanzialmente escludendo che la vicenda potesse essere sussunta nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, cit., che – per quanto qui rileva – stabilisce che debbano considerarsi vittime del dovere “i soggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità”; che entrambe le affermazioni debbono considerarsi conformi a diritto;

che, con riguardo alla previsione di cui all’art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, questa Corte ha chiarito che non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l’evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Cass. n. 34299 del 2024);

che non dissimilmente, con riguardo alla previsione di cui all’art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, questa Corte ha chiarito che la nozione di “particolari condizioni ambientali od operative” comprende ogni forma di esposizione a rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. 13367 del 2020), fermo restando che non è possibile estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere ad ogni caso di prospettata violazione degli obblighi di sicurezza e di tutela della salute, giacché ciò farebbe venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere quasi in via automatica, senza che sia chiaramente individuato l’elemento specializzante, il quid pluris che, con tutta evidenza, l’art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, richiede attraverso l’individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative (Cass. n. 29819 del 2022);

che, pertanto, deve escludersi sia che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 112 c.p.c., sia che abbia violato l’art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, con conseguente infondatezza delle censure di cui al secondo, terzo, quarto e sesto motivo; che il quinto motivo è invece inammissibile, la ricostruzione (anche presuntiva) del fatto essendo attività del giudice di merito, non sindacabile da questa Corte, nemmeno sub specie di travisamento, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 5792 del 2024);

che, nella specie, è evidente che parte ricorrente pretende di sottoporre alla valutazione di questa Corte non già un “omesso esame”, bensì (e a tutto concedere) un “cattivo esame” delle risultanze processuali concernenti il presunto malore del conducente del mezzo a bordo del quale egli si trovava, che è cosa che in questa sede di legittimità non è ovviamente possibile;

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi stabilizzati gli orientamenti cui qui s’è dato continuità in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente.