Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 16153 depositata il 16 giugno 2025

Interposizione di manodopera

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Firenze ha accolto in parte l’appello di M.T. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accertato l’esistenza di successivi appalti illeciti di mera manodopera tra la Cooperativa E. s.c.r.l. e gli imprenditori individuali Ianiro Filippo e Croce Giacomo e la società Acme Logistica soc. coop.; ha dichiarato intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra M.T. e la Cooperativa E., nel periodo compreso tra il 1° novembre 2007 e il 15 novembre 2010, ed ha condannato la Cooperativa a corrispondere al lavoratore la somma complessiva di euro 40.030,91 oltre accessori di legge. Ha respinto le altre domande.

2. Avverso la sentenza M.T. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. La D.H.L. spa ha resistito con controricorso. La Cooperativa E. s.c.r.l. e Filippo Ianiro non hanno svolto difese.

Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, 3 c.p.c., violazione dell’art. 2904 c.c. per mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di DHL Express (Italy) s.r.l. nonché violazione della legge 604 del 1966 e dell’art. 18 St. Lav. per avere la Corte d’appello errato nel non addossare al datore di lavoro l’onere di provare il mancato licenziamento orale.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 2094 c.c. poiché non censura i parametri normativi del lavoro subordinato su cui si basa la decisione di appello ma unicamente, e con esclusivo riferimento alle prove orali e documentali raccolte, l’apprezzamento dei dati probatori come eseguito dalla Corte di merito, al di là dei limiti di cui al novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). Il motivo è, nella restante parte, infondato poiché la Corte d’appello si è uniformata ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 3822 del 2019; n. 13195 del 2019).

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 p.c., violazione dell’art. 2, legge 604 del 1966 e, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Si assume che il licenziamento è stato intimato oralmente dalla ditta Croce Giacomo e doveva considerarsi inesistente in quanto non proveniente dall’effettivo datore di lavoro, DHL Express oppure la Cooperativa E., con conseguente condanna dell’effettivo datore di lavoro alla reintegra.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto non provate le modalità di cessazione del rapporto ed ha, di conseguenza, ritenuto esistente il rapporto di lavoro alle dipendenze della Cooperativa fino al 15.11.2010, data in cui lo stesso è cessato per ragioni che non sono state accertate.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, 3 c.p.c., violazione dell’art. 36 Cost., degli artt. 1292, 1294 c.c. e 29 d.lgs. 276 del 2003, nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Si sostiene il diritto del lavoratore al pagamento dello straordinario svolto e risultante dalle prove orali e documentali raccolte.

Il motivo è inammissibile per più profili. La sentenza d’appello ha condannato la Cooperativa al pagamento delle differenze retributive calcolate in base all’inquadramento nel V livello del c.c.n.l. imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica e all’orario di lavoro accertato in istruttoria (dalle 7.30 alle 17.30 per cinque giorni a settimana) ed ha conteggiato il relativo importo con l’ausilio di una c.t.u. contabile, le cui conclusioni non sono state contestate dalle parti. Le censure ora mosse dal ricorrente partono da una diversa ricostruzione in fatto, che include lo svolgimento di lavoro straordinario (sul presupposto di 12 ore di lavoro per cinque giorni a settimana), e si collocano, in ragione di ciò, all’esterno del dedotto vizio di violazione di plurime disposizioni di legge, concretandosi in una inammissibile istanza di rivisitazione degli accertamenti fattuali eseguiti nel giudizio di merito.

4. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, 3 c.p.c., violazione dell’art. 29 d.lgs. 276 del 2003, nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte nell’esame del primo motivo di ricorso, in quanto denuncia la violazione dell’art. 29 cit. contrapponendo alla ricostruzione in fatto e all’apprezzamento dei dati probatori come eseguiti dalla Corte di merito una diversa e alternativa lettura che non solo si colloca all’esterno del vizio di violazione di legge ma neppure rispetta i limiti di cui al novellato art. 360 n. 5 c.p.c.

Nell’interpretare ed applicare l’art. 29 d.lgs. 276 del 2003, la Corte d’appello si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte secondo cui il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l’appaltatore, in relazione alle peculiarità dell’opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell’utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall’altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell’appalto lecito che sia l’appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale. Ne discende che, anche per gli appalti stipulati nella vigenza del richiamato decreto legislativo, opera il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013).

La Corte di merito, in adesione a tali principi, ha giudicato “compatibili con i poteri del committente di servizi la facoltà rimessa a DHL di delimitazione delle diverse zone in cui le consegne dovevano avvenire, trattandosi di determinazioni di ordine generale, volte cioè a individuare talune caratteristiche necessarie del servizio, non a regolare immediatamente la prestazione dei singoli autisti, come pure la riferibilità alla committente di talune dotazioni degli autisti (il telefono cellulare, il palmare) in quanto utilizzate per assicurare un più efficiente svolgimento del servizio e […] verificarne la corretta esecuzione [..] funzione che deve ritenersi essere stata ragionevolmente svolta anche dal debreef sheet, in quanto idoneo ad attestare l’avvenuta esecuzione delle consegne da parte di ciascun autista” (sentenza, p. 13). Ha, in particolare, accertato l’esistenza in capo alla Cooperativa E. di un potere di organizzazione del lavoro degli autisti autonomo rispetto alle determinazioni di DHL ed esente da interferenze di quest’ultima. Né il debito retributivo potrebbe essere addossato alla DHL nella veste di committente e in ragione del vincolo di solidarietà non risultando proposta alcuna domanda in tal senso.

5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti delle altre parti rimaste intimate.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.