CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16174 depositata il 16 giugno 2025
Lavoro – Somme prelevate arbitrariamente dal rapporto di conto corrente – Firme apocrife o senza contabili – Risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali – Principio di “non contestazione” – Rigetto
Rilevato che
1. In relazione a due distinte domande, aventi ad oggetto, da un lato, la richiesta dei coniugi F.A. e P.F. con la quale veniva chiesto, previa declaratoria di responsabilità della I.S. S.p.a. e del dipendente S.O. il pagamento di euro 458.703,00 oltre al risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali per somme prelevate arbitrariamente dal loro rapporto di conto corrente e, dall’altro, quella della Banca che, previa declaratoria di responsabilità del funzionario O., aveva chiesto la condanna del medesimo al risarcimento del danno pari alla somma di euro 118.500,00 o quella maggiore o minore somma anche con riferimento alla domanda promossa dai coniugi P.-F. per l’importo di euro 458.703,00, dopo alterne vicende processuali il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, condannava, con una prima pronuncia, O.S. a risarcire il danno patito dalla Banca per la sua condotta limitatamente alla somma di euro 118.500,00, oltre accessori, rigettando la domanda della F. e, con una successiva sentenza, respingeva anche la domanda avanzata dal P. contro la Banca.
2. Proposti distinti gravami, la Corte di appello di Bari, con la decisione oggi impugnata, in riforma delle impugnate pronunce condannava I.S. S.p.a. al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 116.329,23 oltre accessori, nonché O.S. al risarcimento, in favore della Banca, liquidato in euro 118.500,00 oltre accessori, nonché a tenere indenne I.S. S.p.a. della complessiva somma che la stessa sarebbe stata tenuta a versare in favore di F. e di P. in esecuzione di quanto sopra statuito, anche a titolo di spese di lite.
3. I giudici di seconde cure rilevavano l’anomalia di alcune operazioni, riferibili al rapporto di conto corrente dei coniugi F.- P. (perché avvenute con firme apocrife o addirittura senza contabili) come riconosciuto dalla stessa Banca, per euro 116.29,23 mentre per le ulteriori somme richieste ritenevano che mancassero gli elementi di giudizio adatti a fare chiarezza sulle originarie pretese; opinavano, altresì, che i chiesti danni fisici, morali e gli ulteriori danni patrimoniali fossero privi di idonea allegazione e che l’O. doveva tenere indenne la Banca di quanto quest’ultima avrebbe dovuto corrispondere ai coniugi.
4. Avverso tale sentenza F.P. e A.F. proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso I.S. S.p.a.; O.S. non svolgeva attività difensiva.
5. La Banca controricorrente depositava memoria.
6. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 cpc, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte distrettuale applicato il principio di “non contestazione”, rilevando il mancato raggiungimento della prova delle sottrazioni, attese le difese scarne e generiche prospettate dalla Banca in ordine alle circostanze di fatto specificamente esposte da essi negli atti introduttivi del giudizio.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 1176, 1832 cod. civ. (richiamato dall’art. 1857 cod. civ.), 1852, 1856, 1873 cod. civ., nonché degli artt. 112, 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, perché la Corte territoriale, a prescindere dall’applicazione del principio di “non contestazione” non aveva fatto corretta applicazione dei principi che governano la ripartizione dell’onere probatorio in quanto, in un ambito di responsabilità contrattuale, spettava alla Banca di dimostrare il suo esatto adempimento in relazione al rapporto di mandato e poi perché, dalla documentazione in atti, emergeva inconfutabilmente che sul conto corrente di essi ricorrenti erano in deposito anche le somme che non erano state oggetto di condanna.
4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 cod. civ., in correlazione agli artt. 113, 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere erroneamente la Corte territoriale disatteso la richiesta di risarcimento dei danni morali avanzata da essi ricorrenti pur in presenza di una attività delittuosa dell’O. comprovata da una condanna in sede penale e dalle risultanze delle prove orali espletate nel corso del presente giudizio.
5. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.
6. Deve preliminarmente ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. n. 12928/2014).
7. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, infatti, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. n. 8053/2014).
8. Inoltre, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 16300/2014).
9. Nella fattispecie in esame, pertanto, essendo chiaro il criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, con adeguata esplicitazione del quadro probatorio e disamina logico-giuridica che lascia trasparire il percorso argomentativo seguito, i dedotti vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, qualora ancora ammissibili riqualificando la censura ai sensi della nuova formulazione di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, non sono sussistenti.
10. Quanto alle doglianze sull’asserita violazione del principio di “non contestazione”, deve rilevarsi che la controricorrente Banca, in ossequio ai principi di autosufficienza e di specificità che caratterizzano il giudizio di cassazione, ha riportato testualmente i passi della comparsa di costituzione di primo grado ove la pretesa dei coniugi P.- F. era stata contestata, di talché la denunciata violazione dell’art. 115 cpc non è meritevole di accoglimento.
11. Analogamente, non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020) non sussistente nel caso de quo.
12. Nella fattispecie in esame, invece, vi è stata una valutazione adeguata delle risultanze processuali, senza alcuna violazione del principio dell’onere della prova come sopra delineato, all’esito della quale i giudici di seconde cure hanno affermato che non sussistevano seri elementi di prova per accertare le ulteriori sottrazioni denunciate, oltre a quelle relative agli euro 116.329,23, in quanto, da un lato, le somme richieste erano variate notevolmente nel corso del giudizio e, dall’altro, perché erano state valorizzate le prove, costituite dai dati contabili e dagli estratti conto forniti dalla Banca in adempimento dell’ordine di esibizione documentale disposto dal Tribunale.
In particolare, poi, in relazione all’importo di euro 129.114,72, la Corte territoriale ha dato atto che lo stesso era stato versato sulla posizione degli originari attori.
13. Le censure, pertanto, al di là delle denunciate violazioni di legge, concernono, in sostanza, l’accertamento di fatto della Corte territoriale circa la mancanza di elementi idonei a dimostrare altre operazioni -oltre a quelle riguardanti gli euro 116.329,23- non riferibili alle disposizioni fornite dai due clienti titolari delle posizioni bancarie: accertamento di merito che, in quanto adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
14. Infine, anche il terzo motivo è infondato.
15. In ordine ai chiesti danni la Corte distrettuale ha rilevato un difetto di allegazione nella consistenza e natura dei danni richiesti: né i danni morali, oggetto del motivo di ricorso per cassazione, possono ritenersi sussistenti in re ipsa per la sola condanna penale subita dal funzionario della B.O. perché il danno non patrimoniale non può essere considerato “in re ipsa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto: ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.
La Corte territoriale, quindi, ha fatto corretta applicazione di tale principio.
16. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
17. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo nei soli confronti della controricorrente; nulla va disposto per O.S. che non ha svolto attività difensiva.
18. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della sola controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.