CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16177 depositata il 16 giugno 2025

 Lavoro – Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Illegittimità dei predetti contratti – Reintegra – Risarcimento del danno – Perdita di chances – Differenze retributive – Società a capitale pubblico – Iscrizione all’albo professionale – Natura subordinata – Rigetto

Rilevato che

1. R.F.R. chiedeva al Tribunale di Foggia -premesso di avere lavorato continuativamente alle dipendenze della S. S.r.l. dall’1.3.2010 al 31.12.2017 (con eccezione del periodo dall’11.5.2010 all’8.12.2010 in cui era stata assente per maternità) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto prestazioni infermieristiche- di accertare e dichiarare l’illegittimità dei predetti contratti, l’illiceità del recesso ad nutum operato dalla Società, il diritto alla reintegra nel posto di lavoro con il pagamento di tutte le retribuzioni ovvero, in via gradata, al risarcimento del danno in misura non inferiore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto con la riammissione in servizio o, in via ancora più gradata, al risarcimento del danno da perdita di chances; in ogni caso chiedeva la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive, oltre alla regolarizzazione contributiva.

2. L’adito Tribunale rigettava le domande e la Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 1027/2023, confermava la pronuncia di primo grado ad eccezione sulla statuizione sulle spese di lite che invece compensava.

3. I giudici di seconde cure rilevavano che:

a) era incontestata la sottoscrizione tra le parti di un contratto di lavoro occasionale svoltosi al di là del tetto dei trenta giorni lavorativi annuali, con il percepimento di somme superiori a cinquemila euro annui, nonché la circostanza che la S. S.r.l. fosse una società a capitale pubblico ed interamente controllata dalla ASL di Foggia, come risultava dalla visura camerale prodotta.;

b) per la durata del contratto non era possibile individuare una collaborazione occasionale bensì una forma di collaborazione a progetto;

c) la conseguenza della sanzione di cui all’art. 69 co. 1 D.lgs. n. 276/2003 non era tuttavia possibile sia perché si trattava di professione intellettuale per la quale era necessaria l’iscrizione in un apposto albo professionale, sia perché vi ostava l’art. 18 del D.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 e successive modifiche ratione temporis vigenti;

d) la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una amministrazione pubblica al di fuori dei presupposti di legge non poteva, quindi, determinare la conversione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato;

e) dalle risultanze istruttorie non erano emersi gli elementi per ritenere la natura subordinata del rapporto di lavoro così come espletato;

f) sussistevano le condizioni per compensare tra le parti le spese di lite.

4. Avverso la sentenza di secondo grado R.F.R. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso la S.A. S.r.l.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 D.lgs. n. 276/2003, per non avere la Corte territoriale considerato che, nonostante la partecipazione pubblica in una società, in tema di rapporti di lavoro intercorsi con tale tipo di persona giuridica comunque trovavano applicazione le disposizioni di diritto privato, senza che vi potesse essere alcuna interferenza pubblicistica determinata dalla partecipazione pubblica di altro ente o dall’essere il soggetto giuridico una società in house, di talché andava disposta la conversione del contratto.

3. Il motivo è infondato.

4. Premesso che non è in discussione l’affermazione dei giudici di appello secondo cui la S.S.r.l. sia una società a capitale pubblico ed interamente controllata dalla ASL di Foggia, va osservato che correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile la conversione di un contratto di collaborazione a progetto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in relazione ad una società in house o a partecipazione pubblica cui era applicabile, ratione temporis, l’art. 18 del D.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, in quanto il reclutamento del personale doveva avvenire con i divieti e le limitazioni previste per la pubbliche amministrazioni in applicazione dei criteri di trasparenza, oggettività ed imparzialità (Cass. n. 420/2024; Cass. n. 3628/2018).

5. E’ opportuno ribadire che alle Aziende Sanitarie Locali (società nel caso in esame controllante) fin dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 5072/2016), sono state sempre ritenute applicabili le disposizioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 in tema di pubblico impiego contrattualizzato, con tutti i relativi limiti riguardanti le assunzioni di personale.

6. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 D.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 436 e 329 co. 2 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.

Si deduce che la Corte territoriale non aveva considerato che il Tribunale, con statuizione non impugnata, aveva già ritenuto che l’attività infermieristica potesse essere resa tanto in ragione di lavoro autonomo che in regime subordinato e che gli infermieri professionali, che non svolgevano attività autonoma e libera, non erano tenuti all’iscrizione nel relativo albo professionale.

7. Il motivo è inammissibile in quanto l’argomento oggetto della doglianza costituisce una seconda ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale per ritenere non applicabile la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 69 D.lgs. n. 276/2003.

8. Poiché la prima ratio, relativa alla impossibilità di conversione del contratto per il divieto di cui all’art. 18 D.l. n. 78 del 2008,(ndr art. 18 D.l. n. 112 del 2008) come modificato dalla legge n. 133/2008, ratione temporis applicabile, è stata ritenuta corretta, la censura di cui al motivo diviene inammissibile per carenza di interesse in quanto giammai il suo accoglimento potrebbe determinare la cassazione della gravata sentenza sul punto impugnato (Cas. n. 5102/2024)

9. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 209 e 245 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, perché la Corte territoriale non aveva ammesso le prove testimoniali che avrebbero fugato i dubbi sulla sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro né aveva valutato la documentazione costituita dalla proposta di un accordo transattivo che non sarebbe stato predisposto se il rapporto di lavoro fosse stato considerato di natura autonoma.

10. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

11. In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 16499/2009).

Inoltre, il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga – con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità – la stessa superflua (Cass. n. 13375/2009).

12. Nella fattispecie, i giudici hanno proceduto ad una valutazione delle risultanze istruttorie acquisite ed hanno ritenuto, secondo il loro prudente apprezzamento e attraverso una adeguata motivazione, la loro sufficienza ad escludere la sussistenza degli elementi per ritenere dimostrata la natura subordinata del rapporto di lavoro difettando ogni riferimento alle modalità del potere di direzione e controllo della società datrice nonché alla sottoposizione al potere gerarchico-disciplinare del datore.

13. Le censure, quindi, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono unicamente alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità.

14. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sui danni patiti a titolo di perdita di chances in quanto non erano state valutate le altre opportunità lavorative che essa ricorrente aveva abbandonato nonché sulle differenze retributive reclamate e sulla conseguente regolarizzazione del rapporto previdenziale.

15. Deve premettersi che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012).

La mancata statuizione su una richiesta della parte non integra, di per se, il vizio di omessa pronuncia perché, affinché questo sussista, con la conseguenza della nullità della sentenza, occorre che la specifica deduzione, in ordine alla quale sia mancata la statuizione espressa, non sia stata comunque, neanche implicitamente, considerata, venendo così a mancare sulla conclusione la volontà decisoria del giudice: volontà del quale può, invero, essere espressa anche o nella parte motiva della sentenza o nella stessa decisione risultante dal dispositivo, la quale sia tale da assorbire per assimilazione, o per contrasto, la istanza non specificamente contemplata.

16. Nella fattispecie, esclusa dalla Corte territoriale sia la configurabilità di un diritto alla conversione del rapporto sia la natura subordinata dello stesso, è agevole rilevare che tutte le istanze di natura economica devono essere ritenute implicitamente respinte in considerazione della corretta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti e in mancanza di altre richieste come, per esempio, una valutazione della retribuzione ex art. 2126 cod. civ.

17. Analogamente, per la domanda di perdita di chances, anche in questa sede genericamente articolata, deve rilevarsi un rigetto implicito da parte dei giudici del merito in assenza di una prova circa una concreta ed effettiva occasione perduta da parte della ricorrente tale da fare ravvisare in capo ad essa il chiesto diritto.

18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

19. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

20. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

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