Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 16214 depositata il 25 maggio 2026

licenziamento disciplinare – videoriprese eseguite da agenzia investigativa – utilizzabilità – condizioni e limiti – accertamento della giusta causa – danno da violazione della privacy – condizioni e limiti

FATTI DI CAUSA

1.- D.M. era stata dipendente di G. srl, addetta al supermercato “il Cxxxx” sito in Guidonia Montecelio, dal 16/09/2021 al 19/07/2023, quando era stata licenziata per giusta causa, conseguente alla contestazione disciplinare del 22/06/2023, con cui le era stato addebitato di aver mangiato prodotti in vendita all’interno del laboratorio senza averli pagati, di aver messo a rischio di contaminazione le materie prime ivi presenti, di non aver indossato gli indumenti obbligatori come i guanti, di non essersi lavata le mani dopo aver mangiato né di aver sostituito i guanti già indossati e ciò in molteplici occasioni e specificamente nelle date ivi analiticamente indicate (n. 20 episodi). Tali addebiti erano risultati all’esito della visione dei filmati delle telecamere ivi presenti.

La D.M. impugnava il licenziamento, sostenendo l’illegittimità dei controlli datoriali effettuati mediante le videocamere installate dall’agenzia investigativa, con conseguente inutilizzabilità delle immagini in tal modo estratte, non essendo stato stipulato un accordo collettivo né essendo intervenuta l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, il tutto in assenza di un “fondato sospetto”. Deduceva di aver sempre pagato quanto consumato, recandosi alla cassa durante il turno di lavoro o al termine dello stesso. Allegava che l’illegittima condotta datoriale le aveva causato uno stato di ansia generalizzato, con danni esistenziale e morale.

Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’annullamento del licenziamento e la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento delle retribuzioni maturate dal 22/06/2023 sino all’effettiva reintegrazione e al risarcimento del danno esistenziale, all’identità professionale, da liquidare in euro 20.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta equa, e all’immagine e alla sua personalità morale, da liquidare in euro 10.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta equa.

2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda, evidenziando che le videocamere erano state installate a seguito di fondati sospetti di condotte illecite già poste in essere dai dipendenti, poiché erano emersi “vuoti inventariali”.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla lavoratrice, dichiarava illegittimo il licenziamento, dichiarava estinto il rapporto di lavoro e condannava la società a pagare all’appellante l’indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. e compensava le spese.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

  1. la prova testimoniale articolata dalla società non è ammissibile, perché verte sulle circostanze di fatto dedotte nella memoria difensiva di appello, che tuttavia sono diverse da quelle dedotte nella memoria difensiva di primo grado;
  2. nel merito, il tema della presente controversia è quello dei “controlli difensivi”, posti in essere dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 4 L. n. 300/1970;
  3. come insegna la Corte di legittimità, occorre distinguere fra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti o gruppi di dipendenti nello svolgimento della prestazione lavorativa che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che devono rispettare le previsioni dell’art. 4 in tutti i suoi aspetti, e i “controlli difensivi” in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illeciti ascrivibili, sulla base di concreti indizi, a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione lavorativa; questi ultimi, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non hanno ad oggetto la normale attività del lavoratore e quindi non soggiacciono all’art. 4 n. 300/1970 (Cass. n. 25732/2021), sebbene a tal fine è necessario che il datore di lavoro abbia il “fondato sospetto”, perché solo da quel momento potrà provvedere alla raccolta delle informazioni utilizzabili;
  4. l’onere di allegare le circostanze sulla base delle quali si sia concretizzato il “fondato sospetto” e di provare tali circostanze grava sul datore di lavoro;
  5. nel caso di pecie la società non ha fornito sufficienti allegazioni in punto di sussistenza di “fondati sospetti” circa la commissione di illeciti in ambito aziendale, né ha provato – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – le “ingenti differenze inventariali di recente riscontrate nel reparto gastronomia”, sulla base delle quali avrebbe dato incarico all’agenzia investigativa di installare le telecamere di sorveglianza;
  6. del tutto generica è stata poi l’allegazione del “fondato sentore che allo scarico merci e nei locali retrostanti i bandi del pane-pizzeria-gastronomia alcune cose non funzionassero come avrebbero dovuto”, circostanza che priva di qualunque riferimento concreto non consente di apprezzare e valutare la sussistenza del “fondato sospetto” di commissione di illeciti, che solo consente di installare impianti audiovisivi al di fuori delle regole procedurali imposte dall’art. 4 L. n. 300/1970; 
  7. né è utile la giurisprudenza di legittimità invocata dalla società, che attiene non agli impianti audiovisivi, bensì ai controlli di cui agli artt. 2 e 3 L. n. 300/1970, per i quali la Suprema Corte ha chiarito che, pur ammessi quelli demandati all’agenzia investigativa, devono limitarsi agli atti illeciti del dipendente, non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa (Cass. n. 21621/2018);
  8. ne consegue l’inutilizzabilità delle immagini e delle informazioni ricavate dall’agenzia investigativa, in quanto illecitamente acquisite, quale sanzione che discende dalla previsione generale in materia di protezione della privacy (art. 11, co. 2, e 160, co. 6, d.lgs. n. 196/2003 e ora dall’art. 2 decies del medesimo decreto legislativo a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 101/2018);
  9. ne consegue la declaratoria di illegittimità del licenziamento, non ricorrendo gli estremi della giusta causa né del giustificato motivo soggettivo;
  10. la tutela da accordare è quella prevista dall’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015, non potendo essere accordata quella del secondo comma, relativa alla sola evenienza in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato, sicché va dichiarata l’estinzione del rapporto di lavoro;
  11. non può essere accolta la domanda risarcitoria pure avanzata dalla lavoratrice, tenuto conto del fatto che la veridicità di quanto addebitato non è stato “nella sostanza” contestato dalla D.M. – come risulta dalla lettera di controdeduzioni del 27/06/2023, in cui ella ha solo premesso di non ricordare i fatti e sollevato obiezioni solo formali – ed è stato riconosciuto da altri due lavoratori, coinvolti nella medesima vicenda, i quali in sede di conciliazione sindacale hanno ammesso i fatti descritti nella lettera di contestazione disciplinare;
  12. le ragioni addotte dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo sono generiche e scarsamente attendibili, tenuto conto del divieto di fare la spesa da  parte  dei  dipendenti  durante  l’orario  di  lavoro, dell’impossibilità di esibire alla cassa un pacco integro e pesato con il relativo scontrino qualora già consumato, del divieto di portare da casa cibo e non autorizzati e del divieto di consumare ed assaggiare alimenti sul punto di lavoro, salvo espressa autorizzazione scritta del superiore;
  13. ne consegue che eventuali danni all’immagine o stati di ansia sono imputabili a comportamenti della stessa lavoratrice;
  14. le spese dei due gradi di giudizio vanno compensate “in considerazione del parziale accoglimento della domanda e della reciproca soccombenza”.

4.- Avverso tale sentenza D.M. Daniela ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

5.- G. s.r.l. ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.

6.- La ricorrente principale ha depositato memoria, con cui si è limitata a resistere al ricorso incidentale.

7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va premesso che la memoria depositata dalla ricorrente per l’odierna adunanza camerale è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato che ai sensi dell’art. 371, co. 4, c.p.c., per resistere al ricorso incidentale il ricorrente principale (salvo che non intenda difendersi solo in sede di discussione orale) può proporre controricorso tempestivamente notificato, ma non produrre prima dell’udienza una semplice memoria, della quale, quindi, non va tenuto conto (Cass. ord. n. 1542/2021; Cass. n. 270/1984).

Per ragioni di priorità logico-giuridica va dapprima esaminato il ricorso incidentale.

RICORSO INCIDENTALE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente incidentale lamenta violazione degli artt. 115 e 414 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato la “non contestazione” dei fatti, addebitati sul piano disciplinare, anche ai fini dell’accertamento della sussistenza di quei fatti, rilevante per la legittimità del licenziamento, nonché la palese contraddizione tra la declaratoria di illegittimità del licenziamento e il rigetto della domanda risarcitoria fondato proprio sulla non contestazione della veridicità di quei medesimi fatti.

Il motivo è inammissibile in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., non essendo stato indicato il “fatto storico decisivo”, di cui sarebbe stato omesso l’esame.

Nel resto il motivo è fondato.

Come lamentato dalla ricorrente incidentale, la Corte territoriale ha dichiarato illegittimo il licenziamento a causa della ritenuta inutilizzabilità delle immagini acquisite dalle telecamere installate dall’agenzia investigativa al di fuori di un “fondato sospetto” di illeciti e, dunque, per la ritenuta mancata prova dei fatti contestati. Tuttavia nella stessa sentenza impugnata quei Giudici d’appello hanno rigettato la domanda risarcitoria della lavoratrice per avere ravvisato “in sostanza” la “non contestazione”, da parte della D.M., della veridicità di quei medesimi fatti ed hanno altresì considerato il tenore delle dichiarazioni di altri lavoratori coinvolti nella medesima vicenda, rese nei verbali di conciliazione sindacale. Dunque si rivela fondata la censura della datrice di lavoro, secondo cui le prove video (ritenute inutilizzabili) non escludevano di certo la rilevanza sia di altre prove acquisite al processo, sia della “non contestazione” (“in sostanza”) di quei medesimi fatti. In tal senso era   pure   la   memoria   difensiva   d’appello   della        società,    riportata   nel controricorso (p. 28 ss.). Sul punto la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio: la non contestazione, nonché l’esistenza e la portata di quegli elementi di prova circa la sussistenza dei fatti addebitati sul piano disciplinare sono tali da assumere piena rilevanza processuale sia in relazione alla domanda risarcitoria, sia in relazione all’impugnazione del licenziamento.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta che, in violazione degli artt. 115 e 414 c.p.c., la Corte territoriale non abbia considerato due fatti pacifici e decisivi: l’aver la D.M. mangiato e non pagato i prodotti messi in vendita; l’aver ella infranto norme sulla sicurezza per la lavorazione e la vendita delle merci.

Il motivo è assorbito, dovendo essere quei fatti nuovamente accertati e valutati dalla Corte territoriale all’esito di quanto sopra esposto in relazione al primo motivo.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente incidentale lamenta la violazione degli artt. 420, 421 e 433 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso l’esame dell’intero capitolo 3) della prova testimoniale articolata da essa società e quindi per essere pervenuta ad un giudizio di inammissibilità, a causa dell’esame limitato alla prima parte e non esteso pure alla seconda parte di quel medesimo capitolo. Il motivo è inammissibile, sia perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione di quel capitolo di prova, interdetta in sede di legittimità, sia perché la società omette di spiegarne e dimostrarne la decisività (Cass ord. n. 23194/2017), ossia che l’esito della prova testimoniale sarebbe stato tale da determinare con certezza una decisione diversa da quella impugnata. Infatti,    la    seconda    parte    di    quel    capitolo    (come    riportato dalla controricorrente: v. controricorso, p. 34) – che i Giudici d’appello avrebbero omesso di esaminare – si riferisce unicamente alle attività svolte dall’agenzia investigativa su incarico della società e non, quindi, a specifiche circostanze concrete idonee a far insorgere quel “fondato sospetto”, che condiziona la configurabilità di “controlli difensivi” legittimi e quindi l’utilizzabilità delle immagini acquisite con telecamere installate nei luoghi di lavoro al di fuori dei limiti imposti dall’art. 4 L. n. 300/1970.

4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 420, 421 e 433 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso l’esame della prova testimoniale articolata da essa società con il capitolo 9). Deduce che in giudizi identici pendenti dinanzi ad altre sezioni della stessa Corte d’appello quel capitolo è stato ammesso ed ha avuto esito positivo, poiché i testimoni hanno confermato il verificarsi di quei fatti illeciti.

Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente omette di trascrivere il capitolo di prova e di dimostrarne la decisività (Cass ord. n. 23194/2017), ossia che l’esito della prova testimoniale sarebbe stato tale da determinare con certezza una decisione diversa da quella impugnata. In particolare, pur avendo dedotto nel controricorso-ricorso incidentale (p. 36) di aver riportato il capitolo 9) “al punto 9) dell’esposizione dei fatti”, quel “punto 9)” contiene in realtà la trascrizione della lettera di licenziamento (v. controricorso, p. 6 ss.), che infatti termina con “Distinti saluti. G. S.r.l.” (v. controricorso, p. 18). Il punto 10) di quell’esposizione dei fatti attiene alle vicende degli altri lavoratori, il punto 11) alle indagini penali che sono derivate, il punto 12) all’andamento della trattazione dei giudizi di primo grado dinanzi al medesimo Giudice, il punto 13) all’esito del ricorso proposto dal sig. Paciotti Andrea, il punto 14) alla NASPI percepita nelle more dalla D.M., il punto 15) all’andamento del giudizio di appello di tre lavoratori, per due dei quali era stata disposta l’istruttoria testimoniale, mentre per quello promosso dalla D.M. era stata pronunziata direttamente la sentenza.

RICORSO PRINCIPALE

5.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e comunque falsa applicazione” degli artt. 3 d.lgs. n. 23/2015 e 5 L. n. 604/1966 per avere la Corte territoriale ritenuto che non fosse stata dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato. Assume che, con la dichiarata inutilizzabilità delle immagini riprese dalle telecamere, era rimasta del tutto sfornita di prova la contestazione disciplinare e, quindi, i fatti addebitati alla lavoratrice.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 5 L. n. 604/1966, 4 L. n. 300/1970, 8 CEDU, 113 e 114 “del codice della privacy”, 5, 6, 12, 13, 14 e 88 del Regolamento UE “n. 2106/679” e 2730 c.c. per avere la Corte territoriale rigettato la domanda risarcitoria relativa al danno esistenziale, all’immagine e alla personalità morale per violazione delle norme a tutela della privacy.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio.

I tre motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo ed inammissibili il terzo ed il quarto; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, in relazione al motivo accolto, nonché per la regolazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità.