Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1633 depositata il 25 gennaio 2026
Infortunio del lavoratore distaccato: responsabilità esclusiva del distaccatario, irrilevanza della condotta del lavoratore e sospensione della garanzia assicurativa per mancato pagamento del premio
Fatto
1.- B.B. era dipendente di MECC.AL Srl. In data 29/09/2011 aveva patito un infortunio sul lavoro mentre si trovava distaccato presso Ideal Casa Srl, per il quale era intervenuto un giudicato penale di condanna del A.A. L’infortunio era stato anche riconosciuto dall’INAIL.
2.- A.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante sia di MECC.AL Srl, sia di Ideal Casa Srl, adiva il Tribunale di Pesaro per ottenere l’accertamento dell’operatività delle polizze assicurative stipulate con Assimoco Spa e con Unipol Ass.ni Spa per gli infortuni dei dipendenti.
3.- Costituitosi il contraddittorio ed autorizzata la chiamata in causa di B.B., quest’ultimo spiegava domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la condanna del A.A., in proprio e della Ideal Casa Srl al risarcimento del danno c.d. differenziale.
4.- Il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava in solido A.A. e Ideal Casa Srl al risarcimento del danno differenziale, che liquidava in Euro 53.464,73; rigettava la domanda principale, affermando che Unipol Ass.ni Spa era assicuratrice di MECC.AL Srl, datrice di lavoro dell’infortunato, ritenuta non responsabile in alcun modo dell’infortunio, e che, quanto ad Assimoco Srl, la polizza in essere con Ideal Casa Srl era sospesa al momento dell’infortunio in conseguenza del mancato pagamento del premio.
5.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal A.A. sia in proprio, sia nella doppia qualità di legale rappresentante delle due società di cui in epigrafe.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) è nuova e quindi inammissibile la domanda del A.A. di condanna delle compagnie assicuratrici di risarcimento per il danno patito in conseguenza dell’esito del giudizio penale;
b) la responsabilità dell’infortunio è da ascrivere in via esclusiva alla distaccataria, ossia Ideal Casa Srl, presso cui in quel momento il B.B. eseguiva la sua prestazione lavorativa;
c) la condotta di Ideal Casa Srl, che ha adibito il B.B., assunto appena da quattro mesi dalla distaccante, ad una sega automatica, senza il costante ausilio e controllo di altro personale esperto, costituisce evidente violazione degli artt. 2087 c.c. e 18, co. 1, lett. c), d), e), f) D.Lgs. n. 81/2008 da parte del distaccatario;
d) inoltre sussistono le mancanze della medesima società conseguenti alla manomissione dei dispositivi di sicurezza relativi alla sega, accertati dagli ispettori ASUR, come evidenziato dal Tribunale;
e) inoltre la MACC.AL. Srl ha dimostrato documentalmente di aver formato il B.B. sui rischi di quel tipo di mansioni e di averlo addestrato all’utilizzo, fra l’altro, della sega circolare;
f) il fatto che il capo cantiere avesse detto al B.B. di non operare autonomamente sulla macchina non è rilevante, atteso che, pur in presenza di precise direttive, non viene meno l’obbligo datoriale di costante vigilanza al fine di evitare che il lavoratore ponga in essere condotte imprudenti, a maggior ragione nei casi, come quello in esame, in cui la macchina era stata privata dei fondamentali dispositivi di sicurezza, che l’hanno resa maggiormente pericolosa;
g) non sussiste alcuna responsabilità del lavoratore, neppure concorsuale, come insegna la Suprema Corte (Cass. ord. n. 3763/2021);
h) in ogni caso non è certamente un comportamento anomalo, idoneo ad interrompere o anche solo ad attenuare il nesso causale fra l’omessa vigilanza e l’infortunio, quello del B.B., il quale, disattendendo le indicazioni del capo cantiere, si sia rimesso all’opera sulla macchina prima utilizzata con l’altro, in quanto non è una scelta arbitraria del tutto avulsa dal contesto lavorativo;
i) con riguardo ad Assimoco Spa, è un dato assodato che il premio relativo all’annualità 2011 sia stato pagato dal A.A. solo il 31/12/2011, situazione che ha comportato la sospensione della polizza ex art. 1901, co. 2, c.c. alla data del sinistro avvenuto il 29/09/2011;
j) il fatto che poi il premio sia stato pagato ed accettato dalla compagnia non significa che sia contrario a buona fede il rifiuto di Assimoco di garantire per quanto Ideal Casa Srl deve risarcire al B.B.;
k) come ha già affermato il Tribunale, l’adempimento dell’obbligazione ha efficacia ex nunc, con conseguente esclusione dell’indennizzo per i sinistri verificatisi durante il periodo di sospensione;
l) inoltre l’accettazione, da parte dell’assicuratore, del pagamento tardivo non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma è solo idonea ad impedire la risoluzione di diritto del contratto (Cass. n. 5944/2014);
m) né il A.A. ha offerto documenti dai quali poter ricostruire quel comportamento di Assimoco come una rinunzia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa.
6.- Avverso tale sentenza A.A., in proprio e quale legale rappresentante delle due società indicate in epigtafe, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
7.- B.B. ha resistito con controricorso.
8.- Unipol Ass.ni Spa e Assimoco Spa sono rimaste intimate.
9.- In vista dell’adunanza camerale del 27/05/2025 le parti costituite hanno depositato memoria. Il ricorso è stato poi rinviato a nuovo ruolo.
10.- Le parti hanno depositato nuova memoria per l’odierna adunanza camerale.
11.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Diritto
1.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuta nuova e quindi inammissibile la domanda di risarcimento nei confronti delle società assicuratrici per il danno patito all’esito del giudizio penale. Precisa che si è trattato di una voce di danno maturata dopo la proposizione del ricorso introduttivo, poiché medio tempore era intervenuta la sentenza penale di condanna, nella quale il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato subordinato all’intervenuto ristoro del danno patrimoniale liquidato dal giudice penale a titolo di provvisionale in favore del B.B. e dal A.A. pagato nella somma di Euro 20.000,00.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti precisato quando sia intervenuta la sentenza penale contenente la condanna al pagamento della c.d. provvisionale. Va infatti considerato che se fosse intervenuta nella pendenza del giudizio del lavoro di primo grado, il ricorrente A.A. avrebbe avuto la facoltà di chiedere al Giudice del lavoro l’autorizzazione a modificare e/o integrare la domanda, ai sensi dell’art. 420 c.p.c. Tale verifica è essenziale per stabilire se il A.A. avesse adempiuto tale onere processuale, presupposto essenziale per sindacare poi l’ammissibilità della proposizione di tale domanda in appello.
Tali complessivi oneri di specificazione anche temporale delle vicende non sono stati adempiuti, sicché questa Corte non è messa in condizioni di svolgere le verifiche necessarie per scrutinare l’eventuale fondatezza del motivo, che pertanto difetta di autosufficienza.
Il motivo è infine inammissibile, visto che comunque le altre domande del A.A. – quelle originariamente proposte e riproposte in sede di gravame – sono state rigettate nel merito per ragioni che sarebbero state identiche e idonee a sorreggere anche il rigetto della domanda considerata nuova (e quindi inammissibile) dalla Corte territoriale.
2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché 2087, 2043 e 1227 c.c. per avere la Corte territoriale affermato l’esclusiva responsabilità di Ideal Casa Srl e per avere escluso il concorso colposo del danneggiato, che pure è risultato avere avuto le necessarie istruzioni ed informazioni da parte della datrice di lavoro.
Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.
È inammissibile laddove sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento di determinati elementi istruttori, interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato ai giudici di merito.
È altresì inammissibile, laddove non si confronta con quel passaggio motivazionale, con cui i Giudici d’appello hanno affermato che la risultata manomissione dei dispositivi di sicurezza della sega circolare rappresentava la causa esclusiva dell’evento infortunistico, rendendo del tutto irrilevante l’eventuale condotta imprudente del lavoratore.
È poi infondato, poiché la Corte territoriale ha fatto buon governo del principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità circa il persistente obbligo di controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa, specie qualora il dipendente sia addetto a macchina pericolosa, che nel caso concreto risultava ancora più pericolosa – con proporzionalmente maggior grado di obbligatorietà del dovere di vigilanza e di controllo – in conseguenza della manomissione dei sistemi di sicurezza della sega circolare, manomissione in presenza della quale l’unica condotta normativamente prudente è quella di astenersi dall’adibirvi il dipendente.
Il motivo è infine infondato, laddove tende a sostenere che il comportamento del B.B. sia stato “anomalo”, “abnorme” e quindi tale da interrompere il nesso causale sol perché avrebbe deciso di procedere al taglio di altre tavole di legno piuttosto che limitarsi a portare in altro luogo quelle già tagliate con l’assistenza del collega più esperto. Si tratta infatti pur sempre dell’esecuzione della prestazione lavorativa che gli era stata richiesta, altamente pericolosa per le ragioni di fatto compiutamente accertate dai Giudici d’appello.
3.- Con il terzo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché 1227 c.c. per avere la Corte territoriale escluso un ridimensionamento del danno risarcibile in conseguenza del doveroso ridimensionamento dell’invalidità imputabile all’infortunio in considerazione dei non corretti interventi chirurgici subìti dal lavoratore in seguito all’incidente.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica motivazione, con cui i Giudici d’appello hanno evidenziato che il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale aveva ridimensionato l’iniziale valutazione di parte relativa all’invalidità temporanea in considerazione dei diversi trattamenti medici subìti dal B.B., che si sono rivelati non risolutivi. Il motivo è altresì inammissibile per assoluta genericità della censura: il ricorrente addebita alla Corte territoriale un’erronea valutazione delle prove e segnatamente della consulenza tecnica d’ufficio, senza in alcun modo specificarne le ragioni.
Ancora, il motivo è inammissibile perché denunzia non un errore di “percezione”, bensì un vero e proprio errore di “valutazione” della prova tecnica acquisita mediante la consulenza tecnica d’ufficio di tipo percipiente, attingendo tale errore a profili propri del prudente apprezzamento con cui i giudici di merito devono valutare le prove acquisite, insindacabile in sede di legittimità qualora – come nella specie – adeguatamente motivata.
Infine il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo i ricorrenti spiegato quale sarebbe la percentuale di invalidità permanente sicuramente imputabile all’infortunio e quale quella invece imputabile agli asseritamente errati interventi chirurgici della mano del B.B. e, quindi, quale sarebbe stata l’incidenza sulla misura del danno risarcibile.
4.- Con il quarto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 30, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 e 3, co. 6, D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell’art. 1901 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la garanzia assicurativa per entrambe le compagnie.
Il motivo è inammissibile laddove addebita alla Corte territoriale di aver trascurato che anche a MECC.AL. Srl, nella qualità di datrice di lavoro sia pure distaccante, competessero precisi obblighi formativi ed informativi verso il lavoratore. Al riguardo i ricorrenti non si confrontano con quel passaggio motivazionale, con cui i Giudici d’appello hanno accertato che, in concreto, MECC.AL. Srl aveva adempiuto correttamente ed esattamente tutti i suoi obblighi formativi ed informativi nei confronti del lavoratore, sicché nessun addebito poteva essere mosso a carico di tale società.
Per il resto il motivo è infondato. L’operatività della polizza (stipulata con Unipol Ass.ni Spa) presuppone che l’assicurato (MECC.AL. Srl datrice di lavoro) debba rispondere verso il terzo (il dipendente B.B.); qualora ciò non accada, viene meno la stessa sussistenza del “sinistro” che la compagnia assicuratrice dovrebbe indennizzare. Il fatto che il trattamento economico e normativo resti a carico del datore di lavoro distaccante, ai sensi dell’art. 30, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003, è fatto del tutto irrilevante, posto che dell’infortunio risponde ovviamente il soggetto che nell’utilizzare la prestazione lavorativa, ossia Ideal Casa Srl in qualità di distaccataria, ha esposto a rischio il lavoratore, poi infortunatosi. In tal senso l’art. 3, co. 6, D.Lgs. n. 81/2008. dispone: “Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’ articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato …”.
Al riguardo questa Corte, in sede penale, ha chiarito che, pur se l’art. 3, co. 6, del D.Lgs. 81/2008 attribuisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante un dovere fondamentale, ossia quello di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite (Cass. pen. n. 46567/2024). Questo principio è stato ribadito in coerenza con precedenti sentenze (Cass. pen. n. 4480/2021; Cass. pen. n. 31300/2013), sottolineando che il datore di lavoro distaccante mantiene la c.d. posizione di garanzia ma solo fino all’avvio effettivo del distacco.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato in fatto che gli obblighi formativi ed informativi in favore del lavoratore erano stati adempiuti dalla sua datrice di lavoro, poi distaccante, e che i luoghi di lavoro della distaccataria non presentavano rischi. L’unico fattore di rischio è stato individuato unicamente nella macchina della sega circolare, particolarmente pericolosa vieppiù per l’avvenuta manomissione dei dispositivi di sicurezza di cui pure era originariamente dotata.
Quanto ad Assimoco Spa (compagnia assicuratrice della distaccataria Ideal Casa Srl), il motivo è inammissibile, laddove tende a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento di determinate circostanze concrete e di fatto, asseritamente dimostrative di un comportamento della compagnia contrario a buona fede, apprezzamento interdetto in sede di legittimità.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6.- In caso di diffusione dovrà essere omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del lavoratore controricorrente ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare in solido al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
In caso di diffusione dispone che sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del lavoratore controricorrente ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
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