CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16720 depositata il 17 giugno 2024
Lavoro – Trattamento di Cassa Integrazione – Percezione di compensi per attività di lavoro autonomo – Obblighi di comunicazione nei confronti dell’INPS – Decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale – Accertamento di una minor somma a titolo di indebito – Accoglimento parziale
Rilevato che
1. la Corte di appello di Firenze ha condannato l’odierna ricorrente a restituire all’Inps i ratei del trattamento di Cassa Integrazione percepiti in relazione ai periodi e per la somma specificati in atti;
2. a fondamento del decisum, la Corte di appello ha osservato come la ricorrente avesse fruito della prestazione relativa alla Cassa Integrazione, in qualità di lavoratrice dipendente, nonostante avesse percepito compensi come lavoratrice autonoma iscritta alla Gestione Separata e senza segnalare all’Inps lo svolgimento del lavoro autonomo;
3. ha, quindi, richiamato l’art. 8, comma 5, d.lgs. nr. 86 del 1988 (che impone al richiedente il trattamento di Cassa Integrazione di dare preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento di attività lavorativa) e ha osservato come l’obbligo di preventiva comunicazione si atteggia quale presupposto assoluto per fruire del beneficio con la conseguenza che la mancata comunicazione comporta ex se la decadenza dal diritto, nella irrilevanza dell’astratta compatibilità o della conoscibilità, aliunde, da parte dell’Inps dello svolgimento di attività di lavoro.
A tale riguardo, ha, altresì, giudicato che la perdita del trattamento fosse definitiva e non limitata «al solo periodo di effettivo svolgimento del lavoro»;
4. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte privata con quattro motivi;
5. ha resistito con controricorso l’Inps;
6. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
Considerato che
7. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr 5 cod.proc.civ.- è dedotto l’omesso esame di fatto decisivo;
8. l’omissione è riferita al fatto che solo per un breve periodo di Cassa Integrazione (nello specifico sei mesi dall’1.6.2012 al 13.12.2012) vi era stato lo svolgimento e la percezione di compensi per attività di lavoro autonomo; non anche in relazione ad altri periodi di percezione del trattamento medesimo per il quale vi era stata, comunque, richiesta di ripetizione;
9. il motivo va disatteso;
10. il profilo, argomentato dal punto di vista del «fatto storico» relativo ad un periodo circoscritto di percezione di redditi da lavoro autonomo, è infondato;
11. la circostanza, come emerge dallo storico di lite, è stata valutata dalla Corte di merito e giudicata irrilevante.
I Giudici territoriali hanno escluso che fosse possibile limitare la decadenza «al solo periodo di effettivo svolgimento del lavoro».
La statuizione rende evidente l’esame del fatto, con rigetto della tesi difensiva volta a limitare l’eventuale indebito al solo periodo di svolgimento di attività di lavoro autonomo;
12. la questione, invece, dal punto di vista della corretta applicazione della norma di legge, va esaminata congiuntamente alle censure di cui ai successivi motivi di ricorso;
13. con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 4 bis, comma 6, d.lgs. nr. 181 del 2000 come espressamente interpretato dall’art. 9, 5°comma, D.L. nr. 76 del 2013;
14. è censurata la decisione della Corte di appello che collega la perdita del trattamento di cassa integrazione alla mancata comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto dello svolgimento di altra attività lavorativa.
Per la parte ricorrente, in base alle norme indicate in rubrica, le comunicazioni, ad altri fini, dei rapporti di lavoro autonomo sarebbero valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’INPS;
15. con il terzo motivo (in via subordinata) – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione dell’art. 8, 5° comma, DL nr. 89 del 1988 (ndr art. 8, 5° comma, DL nr. 86 del 1988) in relazione agli artt.1, comma 5°, legge 223 del 1991, 2, commi 64, 65, 66 della legge nr. 92 del 2012, 7, comma 10 ter, della legge nr. 236 del 1993, per avere la Corte di appello dichiarato la ricorrente decaduta interamente dal beneficio e non limitatamente al periodo della diversa occupazione;
16. i motivi secondo e terzo vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione e sono infondati;
17. il D.L. nr. 86 del 1988, art. 8, commi 4 e 5 (convertito in legge nr. 160 del 1988) recita:
«4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività»;
18. la giurisprudenza della Corte, pronunciandosi, in plurime occasioni, in relazione al tema del mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione previdenziale (in ultimo, Cass. nr. 24644 del 2023), ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il beneficiario del trattamento ha l’onere di dare all’INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all’Inps la verifica circa la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell’integrazione salariale» (nei termini anche Cass. nr. 24455 del 2017, il cui orientamento è stato successivamente ribadito da Cass. nr. 14426 del 1019 e da Cass. nr. 3116 del 2021);
19. interrogandosi sulla ratio della «comunicazione preventiva», la Corte ha evidenziato come essa risponda all’esigenza di assicurare la massima efficacia dei controlli dell’INPS ai fine di ridurre l’area del lavoro nero e garantire l’effettiva destinazione, a sostegno dei disoccupati, delle risorse disponibili (Cass. nr. 24455 del 2017, in motiv., punto 4), anche individuando «l’ulteriore finalità di responsabilizzazione del percipiente, soprattutto nell’attuale momento storico che ha visto[…] un progressivo aumento a pioggia degli interventi di tipo assistenziale, con conseguente rilevante aggravio per la finanze pubbliche» (Cass. nr. 3116 del 2021, in motiv., punto 12);
20. in questa sede, è sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., alle ampie motivazioni dei precedenti indicati, sviluppate pure con richiamo alle pronunce del Giudice delle Leggi;
21. le argomentazioni difensive non conducono ad esiti differenti;
22. il ricorrente, come sopra esposto, dubita della permanenza degli obblighi di comunicazione posti dall’art. 8, comma 5, della legge nr. 160 del 1988 avuto riguardo alla disposizione di cui all’art. 9, comma 5, del decreto legge nr. 76 del 2013, con cui, nella sostanza, si sarebbe attribuito alla previsione dell’art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la funzione di assolvere a qualsiasi obbligo informativo, nei confronti dell’INPS, in omaggio al principio della cd. «pluriefficacia della comunicazione»;
23. così non è, almeno in relazione alla fattispecie concreta;
24. l’art. 4 bis ( rubricato «Modalità di assunzione e adempimenti successivi»), al comma 6, dispone che «Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie»;
25. l’art. 9, comma 5, del D.L. nr. 76 del 2013, convertito con modificazioni in legge nr. 99 del 2013, ha interpretato la disposizione del cit. art. 4 bis e stabilito che «Le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-bis […] si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive […]»;
26. la richiamata normativa non può riguardare il caso in esame, in cui si discute dello svolgimento di un’attività di lavoro autonomo (diversa da quella resa in forma coordinata e collaborativa) per la quale non vige l’obbligo in capo al «datore di lavoro» di presentare la «comunicazione preventiva di assunzione», introdotto dall’art. 1, comma 1180, della Legge nr. 296 del 2006;
27. non a caso, i rilievi di parte ricorrente, al di là del richiamo alle disposizioni indicate, si incentrano, nella sostanza, sul valore che altre informazioni in possesso dell’INPS (nella specie, l’iscrizione alla gestione separata) possano avere ai fini che qui rilevano e, quindi, sottopongono alla Corte profili già esaminati e superati dal costante orientamento sopra richiamato;
28. con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. nella parte in cui ha omesso di esaminare l’eccezione con cui l’appellata evidenziava una differenza tra quanto complessivamente ricevuto per trattamento di integrazione salariale (in misura di euro 18.500,22) e la somma richiesta in restituzione (euro 20.706,78 al netto delle spese di notifica);
29. il quarto motivo, devoluto alla Corte nel rispetto degli oneri di specificità imposti dal codice di rito, è invece fondato e va accolto;
30. la parte privata, aveva richiesto, in via subordinata, l’accertamento di una minor somma a titolo di indebito; la questione era riproposta, ritualmente, in sede di gravame. Il Giudice di appello, tuttavia, non ha pronunciato;
31. ricorre dunque il vizio denunciato, nella sussistenza dei presupposti di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
32. pertanto, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, ritenuti infondati gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio, anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità.