CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16823 depositata il 23 giugno 2025
Rapporto di lavoro – Natura subordinata o autonoma – Prova dell’esercizio del potere direttivo – Controllo sull’attività svolta – Spirito di solidarietà e di condivisione – Doppia conforme – Onere della prova – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato le domande di S.R., dirette all’accertamento di aver prestato attività lavorativa (dall’1.5.2014 al 31.5.2019) in favore della società unipersonale P.S., che gestiva 2 distributori di carburante in Francavilla al Mare, il cui legale rappresentante era S.D.L., al quale nel periodo la ricorrente (poi appellante) era legata da relazione sentimentale e di convivenza.
2. La Corte distrettuale, in particolare, in base agli elementi istruttori raccolti, ha ritenuto carente la prova, nel caso concreto, dei caratteri propri del rapporto di lavoro subordinato (cioè la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro), nonché dei più significativi indici sintomatici della subordinazione (cioè l’obbligo di osservare un orario di lavoro predeterminato dal datore di lavoro e l’erogazione di una retribuzione fissa con cadenza mensile), e ha quindi confermato la decisione di primo grado, nel senso che la collaborazione prestata dalla ricorrente era stata resa per spirito di solidarietà e condivisione nei confronti del legale rappresentante della società e per riconoscenza a fronte della concessione in uso gratuito di un immobile di sua proprietà in favore dei familiari della donna.
3.Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione S.R., con 4 motivi; resiste la società con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 416, commi 2 e 3, 437, comma 2, c.p.c.,): sostiene che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che l’attività lavorativa fosse stata prestata per spirito di solidarietà e di condivisione e per ricompensa per aver ospitato familiari nel proprio immobile, mancando la prova da parte del datore della gratuità.
2.Con il secondo motivo deduce (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) violazione degli artt. 2094 c.c. e 36 Cost., assumendo erronea inversione della presunzione di onerosità del lavoro subordinato ed errata motivazione al riguardo.
3.Con il terzo motivo deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza, sostenendo che è incongruo e apodittico il ragionamento della Corte territoriale laddove afferma che nemmeno il pagamento di somme in contanti per l’attività prestata per un periodo o i voucher possono far ritenere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
4.Con il quarto motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2094 e 2697 c.c., sostenendo erronea esclusione della sussistenza della subordinazione per mancata prova dell’esercizio del potere direttivo e dell’esistenza di ordini specifici e di controllo sull’attività svolta dalla lavoratrice, senza valorizzare la presenza di indici sussidiari.
5. I motivi di ricorso per cassazione, da trattare congiuntamente in quanto tutti concernenti la valutazione di merito circa la mancanza, nel caso concreto, di prova della subordinazione, non sono meritevoli di accoglimento.
6. In primo luogo, rileva il Collegio, con riferimento alla doglianza collegata all’art. 360, n. 5, c.p.c., che la Corte d’Appello ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).
7.Occorre inoltre rilevare che le S.U. di questa Corte hanno chiarito (Cass. S.U. 34476/2019, Cass. n. 8758/2021) che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
8. Nel caso in esame, le doglianze incorporate nei motivi di ricorso per cassazione censurano sostanzialmente la valutazione delle emergenze probatorie operata dalla Corte di merito, laddove la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 16056/2016, n. 19011/2017); con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate nel merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti in tale sede è preclusa in sede di legittimità (Cass n. 29404/2017); criticando il complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, il ricorrente finisce per opporre inammissibilmente una diversa valutazione, in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021).
9.Si osserva, inoltre, che non è integrata violazione dell’art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve, nuovamente, in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).
10.Non è apprezzabile nella motivazione della sentenza impugnata la prospettata nullità, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata (così come il Tribunale) a ritenere carente la prova della sussistenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato.
11.La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità; la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito rimane censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 3407/2022, n. 5436/2019, n. 14434/2015).
12.Nel caso di specie, non è stato affermato in principio che il rapporto di convivenza vale ad escludere la presunzione (iuris tantum) di onerosità della prestazione lavorativa, ma, piuttosto, che, in concreto, non sono emersi univoci elementi per confermare la dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 19304/2015 in materia di possibile riconduzione ad altra causale di rapporto oggettivamente lavorativo in contesto di famiglia di fatto); invero, in tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l’obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili dell’onerosità e della subordinazione (in termini, Cass. n. 19144/2021); tale prova è stata esclusa nel merito dalla Corte distrettuale, con motivazione congrua e priva di vizi logici ed esterna al perimetro del giudizio di legittimità, perché costituente valutazione in fatto delle prove raccolte nelle fasi di merito.
13.La regolazione delle spese del presente giudizio segue la soccombenza; al rigetto del ricorso consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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