CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16827 depositata il 23 giugno 2025
Lavoro – Trattamento di fine servizio – Retribuzioni percepite – Incarico di Direttore amministrativo – Riliquidazione – Aspettativa senza assegni – Contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente – Rigetto
Rilevato che
1. la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza che aveva accolto la domanda proposta da G.M. (dirigente della USL Tivoli fino al dì del collocamento in quiescenza in data 30/6/2012) diretta ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio computato sulla base delle retribuzioni percepite durante l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per i Trapianti e le patologie connesse;
2. il ricorrente, ex dirigente della USL RM/G di Tivoli, aveva esposto di avere assunto l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per i Trapianti in data 11/10/2005 e fino al 30/6/2012, e che, per tutta la durata dell’incarico dirigenziale, era stato posto in aspettativa senza assegni ex art. 3 bis d.lgs. n. 502/1992; tale aspettativa era durata fino alla data del pensionamento, avvenuto il 30/6/2012; alla cessazione del rapporto di impiego, l’INPS gli aveva liquidato il trattamento di fine servizio sulla base dell’ultima retribuzione percepita al momento del collocamento in aspettativa;
3. G.M. aveva quindi agito per il ricalcolo del trattamento di fine servizio;
4. la Corte di appello, nell’accogliere l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, ha argomentato che la pretesa a un maggiore importo a titolo di trattamento di fine servizio non era fondata perché le disposizioni del d.lgs. n. 502/1992, come modificate dal d.lgs. n. 229/1999, trovavano applicazione, quale disciplina speciale, solo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; ed ha aggiunto che non v’era comunque prova del versamento contributivo alla gestione ex Inpdap da parte dell’Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti;
5. per la cassazione di tale sentenza il Molinari propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.
Considerato che
1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, 3 bis comma 11 e 4 del d.lgs. n. 502 del 1992 nonché degli artt. 4 e 11 della legge n. 152 del 1968; si sostiene l’applicabilità al direttore dell’Agenzia regionale per i Trapianti del comma 11 dell’art. 3 bis, cit., e la mancata considerazione da parte del giudice d’appello del disposto dell’art. 11 co. 4 della legge reg. Lazio 3.11.2003 n. 37 secondo cui “Il personale dell’agenzia gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale”;
2. il motivo è infondato;
2.1 la norma specifica, che viene qui invocata, è rappresentata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dal d.lgs. 16 giugno 1999, n. 229, che al comma 11 dell’art. 3 bis così dispone:
«La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.
L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui al d.lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato»;
questa Corte ha avuto modo di affermare, con la sentenza n. 11925 del 2008, che il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell’art. 3 bis d.lgs. n. 502 del 1992, come aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito; ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina, in tal caso, in relazione al trattamento retributivo di cui all’art. 4 della legge n. 152 del 1968, fruito dal dipendente in relazione all’incarico, nei limiti del massimale di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 181 del 1997;
è stato osservato che l’espressione “trattamento di quiescenza e di previdenza” è tale da comprendere la totalità dei diritti spettanti al lavoratore dipendente in derivazione dalla cessazione del rapporto di lavoro; d’altra parte, la natura previdenziale dell’indennità di fine di servizio è affermata dalle Sezioni unite della Corte (vedi sentenza 13 maggio 2005, n. 11329; Cass. Sez. L, sentenza 15 novembre 2018, n. 29408);
2.2 senonché, il ricorrente, ex dirigente dell’Azienda USL RM/G di Tivoli, nominato direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale del Lazio per i trapianti e le patologie connesse, ha chiesto nella specie di poter usufruire del trattamento previdenziale previsto dall’art. 3 bis comma 11 del d.lgs. n.502/1992, con calcolo dell’IPS nei medesimi termini stabiliti per il direttore generale, amministrativo e sanitario delle unità sanitarie locali;
la Corte territoriale, all’esito di un corretto ed approfondito esame della normativa, ha escluso l’applicabilità di detta norma alla figura del direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti e le patologie connesse, trattandosi di disciplina speciale riferita ai soli direttori generali, amministrativi e sanitari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del SSN e non anche ai dipendenti delle Agenzie Regionali;
2.3 tali conclusioni vanno accolte e confermate in questa sede; non vale richiamare, come fa il ricorrente, l’art. 11 comma 4 della legge reg. Lazio n. 37 del 3.11.2003, laddove dispone che “Il personale dell’agenzia gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale”; a parte la novità della questione di cui non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata, la locuzione adoperata dal legislatore regionale del 2003 non è di per sé idonea a ricomprendere anche il “trattamento di quiescenza e previdenza” ed a consentirne in tal guisa l’assimilazione a quello previsto dal comma 11 dell’art. 3 bis per i direttori generali delle UU.SS.LL.; e, peraltro, come evidenziato dall’INPS, questa Corte ha altresì precisato (Cass. n. 26841/2020) che la delega alle regioni prevista dall’art. 3, comma 1 quater d.lgs. n 502/1992 affinché determinassero “forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle aree socio sanitarie”, non comporta anche il potere di estendere la disciplina previdenziale prevista dall’art. 3 bis, comma 11, d.lgs. 502/1992 a casi non previsti e di stabilire il regime previdenziale di dette figure di istituzione regionale, trattandosi di materia, quella previdenziale, attribuita in via esclusiva in base all’art. 117 Cost. alla potestà legislativa statale; in definitiva, il regime previdenziale riconosciuto alle figure dirigenziali di cui all’art. 3 bis non rientra tra le materie estensibili ad altre figure in assenza di specifica normativa in tal senso (Cass. n. 26841/2020 cit.); tale argomento deve guidare anche nel condurre l’esegesi della disposizione regionale, sicché le osservazioni di parte ricorrente vanno nel complesso disattese;
3. il secondo motivo, con cui si denuncia (art. 360 n. 5 c.p.c.) l’omesso esame di fatto decisivo costituito dall’allegato 2 (nota AUSL Roma/G) al ricorso di primo grado, dal quale si evinceva (a parere del ricorrente) che l’Agenzia regionale aveva provveduto a versare direttamente all’INPDAP la relativa contribuzione previdenziale, diventa conseguentemente inammissibile; invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi (come nella specie) su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. Cass. n.15399/2018);
l’argomento del mancato versamento dei contributi è stato all’evidenza introdotto nella motivazione della sentenza impugnata come seconda ratio decidendi, donde, col consolidarsi della prima, l’inammissibilità della censura in parola;
4. in conclusione, il ricorso è rigettato; spese di legittimità secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in €. 5.000,00per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.