CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16925 depositata il 24 giugno 2025
Licenziamento – Giusta causa – Insubordinazione – Comportamento oltraggioso – Violazione dei doveri civici – Prove atipiche – Contestazione disciplinare – Proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata dalla società – Dichiarazioni testimoniali – Rigetto
Fatti di causa
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Bari rigettava il reclamo proposto da B.T. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede emessa in data 28.2.2023 che aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza dello stesso Tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, pure aveva rigettato il ricorso con il quale aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera del 26.4.2017 dalla A.B.I. s.p.a.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva, tra l’altro, che nel ricorso introduttivo della fase sommaria, il lavoratore aveva rappresentato di aver ricevuto in data 7.4.2017, una lettera di contestazione disciplinare, recante contestuale sospensione cautelare dal servizio, in cui gli veniva in sintesi addebitato:
a) di aver pronunciato in data 5.4.2017, nei confronti del superiore D., la frase <ma va a cagare>, alla presenza del collega B.;
b) di avere negato più volte di aver esclamato quella frase fino a quando il D. non ne chiedeva conferma al B.;
c) che alle ore 15:20 dello stesso giorno, con atteggiamento provocatorio e minaccioso, si rifiutava di restituire al superiore D. la fotocopia di una pagina del registro delle anomalie (nel quale aveva annotato il difetto dei piedini di una scaletta usata per il servizio);
d) di avere, sempre in tale circostanza e come meglio specificato in seguito, proferito al D. in maniera provocatoria la frase <Se il documento non te lo do cosa fai? Mi picchi?>, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso a pochi centimetri dal viso dello stesso.
2.1. Dopo aver dato estesamente conto dell’iter della doppia fase del primo grado e delle posizioni assuntevi dalle parti, di quanto considerato dal Tribunale nella sentenza resa in sede d’opposizione e dei sette motivi del reclamo del lavoratore, la Corte esaminava congiuntamente i primi cinque, afferenti il licenziamento (i restanti due motivi riguardavano le spese processuali del grado precedente).
2.2. In particolare, secondo la Corte:
a) non coglievano nel segno i rilievi del reclamante diretti ad inficiare l’attendibilità delle deposizioni dei testi B. e D.;
b) quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni in precedenza redatte per iscritto dallo stesso B. e da altro dipendente di A.B.I. s.p.a. (prodotte in giudizio da quest’ultima a riprova della dinamica dei fatti), diversamente da quanto ritenuto dal reclamante, esse costituivano prove atipiche del tutto idonee, secondo la giurisprudenza di legittimità, a fondare il convincimento del giudice di merito, tanto più se raffrontate, come avvenuto nel caso di specie, con gli altri riscontri probatori e in particolare con le deposizioni testimoniali in atti;
c) era indubbio che il comportamento tenuto dal reclamante appariva gravemente contrario “ai doveri civici” richiamati dall’art. 220 del CCNL applicato al rapporto, essendosi concretato nell’utilizzo di espressioni volgari ed irrispettose (<Ma va a cagare>) nei confronti del D. nonché, a prescindere dalla opportunità o meno di procedere alla fotocopia in contesa, in atteggiamenti minacciosi e di aperta sfida (consistiti nel posizionarsi a pochi centimetri dal superiore proferendo la frase <Se il documento non te lo do tu cosa fai? Mi picchi?>) e disprezzo (<Che schifo, mi hai sputato>), tali da violare apertamente le norme di comportamento e del “corretto vivere civile” imposte nei confronti dei colleghi e a maggior ragione nei confronti di un superiore gerarchico;
d) l’idoneità della condotta tenuta dal lavoratore nella giornata del 5.4.2017 ad integrare la giusta causa di recesso andava poi considerata anche alla luce dell’episodio verificatosi in data 26.8.2015 ed esplicitamente richiamato nella lettera di contestazione, allorquando in termini rimasti incontestati e indicativi dell’atteggiamento sprezzante assunto nei confronti del superiore, il B. ebbe a rivolgersi al D. con l’espressione, ancora una volta volgare e irrispettosa, <Nun me rompe er (…) >;
e) appariva del tutto congruo, in aggiunta alla primaria violazione dell’art. 220 del CCNL, il riferimento alla fattispecie della “insubordinazione”, essendo irrilevante, a fronte dell’espresso addebito nella lettera di contestazione di una “grave insubordinazione verso un suo superiore gerarchico”, l’omesso richiamo in quella sede dell’art. 229 dello stesso CCNL, comunque indicato nella lettera di licenziamento; disposizione che prevede la possibilità per l’azienda di risolvere il rapporto di lavoro anche senza preavviso nell’ipotesi di accadimenti che non consentano la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro e menziona, a titolo esemplificativo, “l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso”: fattispecie cui era indubbiamente ascrivibile la condotta contestata.
2.3. Sulla base di queste essenziali considerazioni e di altre ampiamente argomentate, la Corte concludeva che doveva essere confermata la statuizione di rigetto impugnata, alla luce dell’accertamento della sussistenza delle condotte contestate, della loro rilevanza disciplinare e della proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata dalla società.
3. Avverso tale sentenza B.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
4. Resiste A.B. s.p.a. con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 2119, 2104 e 2105 c.c., dell’art. 220 (e 225) del c.c.n.l. del terziario e degli artt. 1362 ss. c.c., per aver erroneamente valutato le violazioni, contestate al lavoratore in riferimento al fatto del 5/4/17, come “gravi” e perciò idonee a giustificare il licenziamento”.
2. Con un secondo motivo denuncia “Nullità della sentenza e del procedimento e violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e segg. e 257 bis c.p.c., art. 103 bis disp. att. c.p.c., per aver considerato e valutato anche due comportamenti del lavoratore, precedenti al fatto del 5/4/17, risultanti da dichiarazioni testimoniali scritte prodotte dalla Società datrice di lavoro”.
3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., degli artt. 220 e 225 del c.c.n.l. del terziario e degli artt. 1362 ss. c.c., per aver erroneamente dato rilevanza, ai fini della valutazione di “gravità” del fatto del 5/4/17, ai due precedenti comportamenti del lavoratore non contestati dal datore di lavoro”.
4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e art. 7 della l. 300/70 e dell’art. 229 del c.c.n.l. del terziario, per difetto di specificità, immediatezza e immutabilità della contestazione disciplinare, con riferimento all’insubordinazione idonea ai fini del recesso per giusta causa”.
5. Con il quinto motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 229 del c.c.n.l. del terziario, per riconoscimento della sussistenza nella specie della “insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso”.
6. Con un sesto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e dell’art. 225 del c.c.n.l. del terziario, per mancata verifica se la condotta contestata sia o meno contemplata dalle norme di contratto collettivo come sanzionabile con il licenziamento o con una misura conservativa”.
7. Il primo motivo è inammissibile.
8. Invero, la critica alla valutazione di gravità dei comportamenti ascritti al lavoratore, espressa dalla Corte territoriale, s’incentra su una lettura dell’episodio contestato diversa da quella diffusamente operata dalla stessa Corte (cfr. in particolare, pagg. 19-20 del ricorso per cassazione); e detta attuale lettura del ricorrente, per giunta, è in parte diversa da quella che l’attuale ricorrente aveva proposto quale reclamante, e che era stata motivatamente disattesa nell’impugnata sentenza (v. in proposito pagg. 22-23 della stessa).
9. Assume, inoltre, il ricorrente che “la dedotta violazione dei doveri civici da parte del lavoratore e l’usura dei piedini della scala, se a lui effettivamente imputabili, non erano tanto gravi da giustificare la massima sanzione disciplinare”, e che, invece, “la Corte ha addirittura considerato tali comportamenti come contrari al dovere di diligenza e di fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.) nei confronti del datore di lavoro oltre che lesivi del decorso dell’impresa, violazioni che però l’A.B. non ha mai contestato e che comunque non possono ritenersi sussistenti qualora il linguaggio utilizzato dal lavoratore si sia mantenuto, come nella specie, nei limiti dell’esercizio dei diritti di espressione e di critica, anche in relazione agli interessi che egli intendeva proteggere, e non sia sfociato in espressioni inutilmente denigratorie e diffamatorie, idonee ad arrecare danno all’azienda”.
9.1. Anche queste considerazioni non sono aderenti alla motivazione effettivamente resa dai giudici di secondo grado, i quali, tra l’altro, non hanno ritenuto che al lavoratore fosse stata contestata l’ “usura dei piedini della scala”.
9.2. La Corte di merito, piuttosto, in replica ad altrettante considerazioni dell’allora reclamante, dopo aver ritenuto indimostrata una “condotta provocatoria del D.” pure dedotta dal reclamante, aveva osservato che esse non potevano <in alcun modo essere condivise, né in termini generali, in relazione ai parametri etici diffusi negli ambienti di lavoro, né, tanto meno, in un contesto lavorativo come quello in esame, per nulla propenso, come evincibile anche dalla specifica previsione del CCNL, a tollerare tali comportamenti, e tanto in linea con quanto riferito dal teste B., secondo cui “frasi del genere non erano mai state utilizzate all’interno del gruppo di lavoro”>.
Inoltre, dopo ulteriori osservazioni, specificamente riferite alle diverse espressioni volgari ed irrispettose, utilizzate dal lavoratore nei confronti del superiore gerarchico in rapporto alle previsioni di cui agli artt. 220, 225 e 229 del CCNL, la Corte aveva aggiunto, “secondo diversa angolazione prospettica, che l’atteggiamento fisico e verbale assunto dal reclamante nei confronti del proprio superiore appare del tutto distonico, per modi e contenuti, al principio di continenza sostanziale e formale cui è tenuto il lavoratore in ossequio al dovere di diligenza: essendo noto che, anche l’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti della continenza sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva) e formale (nel senso di misura nell’esposizione dei fatti), si traducano in una condotta lesiva del decorso dell’impresa datoriale, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall’art. 2105 cod. civ. e può costituire giusta causa di licenziamento (cfr. Cass. 18.9.2013, n. 21362, richiamata da n. 19092 del 18.07.2018)”.
10. Il secondo motivo è infondato.
11. In termini generali, l’introduzione nell’ordinamento (risalente al 2009) dell’istituto della “testimonianza scritta” ex art. 257 bis c.p.c. (v. anche l’art. 103 bis disp. att. c.p.c. che regola il modello da utilizzare per tale testimonianza) non ha fatto sì che, sia pure limitatamente a dichiarazioni scritte provenienti da terzi rispetto alle parti in causa, sia venuto meno il principio secondo il quale, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”; principio, difatti, costantemente ribadito da questa Corte anche dopo l’entrata in vigore delle disposizioni in tema di “testimonianza scritta” (cfr., tra le altre, oltre a Cass. n. 9507/2023 richiamata dalla Corte territoriale, Cass. n. 2947/2023; n. 25503/2021; n. 22076/2020).
Invero, le previsioni in tema di “testimonianza scritta” hanno delineato soltanto un modello di acquisizione all’interno del processo della “prova “per testimoni”, parzialmente alternativo a quello “tradizionale” come tuttora disciplinato dal codice di rito civile, ma non hanno certamente sancito il principio di tassatività dei mezzi di prova, né proibiscono che nel giudizio civile possano essere introdotte dichiarazioni provenienti da terzi, raccolte prima del giudizio.
12. Il ricorrente assume che si tratterebbe di dichiarazioni “testimoniali” assunte fuori del processo autonomamente e senza contraddittorio e finalizzate a documentare la tesi di una parte; tuttavia – a prescindere dal rilievo che il ricorrente non chiarisce in che senso tali dichiarazioni sarebbero “testimoniali” -, vanamente richiama Cass. n. 5440/2010 e n. 26113/2014, secondo le quali, pur essendo possibile per il giudice fondare la decisione su prove non espressamente previste dal codice di rito, deve tuttora escludersi che le prove c.d. atipiche possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi e la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali. Invero, lo stesso ricorrente neanche deduce che le dichiarazioni in questione abbiano aggirato nella specie qualche divieto legale (in ipotesi, ad es., quello desumibile dall’art. 246 c.p.c. in tema d’incapacità di testimoniare) oppure qualche preclusione processuale (sempre in ipotesi, la mancata tempestiva indicazione di una determinata persona quale teste oppure una già maturata decadenza dalla facoltà di poterla sentire in qualità di teste).
13. Condivisibilmente, perciò, la Corte d’appello ha richiamato Cass., ord. 6.4.2023, n. 9507; decisione che, nel confermare che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentire dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo, ha, in particolare, “considerato che gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell’ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento, specie ove di essi sia stata provata (nella specie, mediante l’autentica della sottoscrizione apposta alle dichiarazioni in atti) la veridicità formale (Sez. 3, n. 12763 del 26.9.2000; Sez. L, n. 4666 del 27.3.2003).
Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, quali prove atipiche, possono essere idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all’art. 101 cod. proc. civ., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (Sez. 1, n. 17392 del 1.9.2015; Sez. 2, n. 1593 del 20.1.2017)”.
13.1. La sentenza impugnata in parte qua risulta, quindi, conforme ai suesposti principi di diritto, perché la Corte territoriale ha formato il proprio convincimento certamente non soltanto sulle ridette dichiarazioni scritte, la cui provenienza dalle persone che le hanno rese non risulta fosse stata contestata, ma anche in base ad altre fonti di prova (orali e documentali), in rapporto alle deduzioni dello stesso lavoratore (cfr. in particolare pagg. 13-18 della sentenza).
14. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
15. In particolare, anche in questa censura, come nel primo motivo, il ricorrente propone una propria rilettura delle risultanze processuali relative a due comportamenti del lavoratore precedenti all’episodio contestato del 5.4.2017 (v. pag. 24 del ricorso).
16. In ogni caso, il riferimento a Cass., sez. lav., 12.7.2023, n. 19868, non è pertinente, perché trattasi di precedente di legittimità relativo a fattispecie concreta differente da quella in esame, riferita a norme collettive parimenti diverse da quelle che qui vengono in considerazione.
16.2. Invero, il principio di diritto enunciato in questa sentenza (all’interno del § 20. della motivazione) è il seguente: “Ferma la facoltà per il giudice di considerare la recidiva in senso atecnico, al solo fine di graduare la gravità della condotta, tuttavia, ove una specifica ipotesi di recidiva in senso tecnico (nella specie, qualunque infrazione dopo due pregressi provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno) sia (contemplata dal contratto collettivo quale autonoma fattispecie di licenziamento disciplinare, alternativa rispetto a fattispecie che consentono il recesso per infrazioni sanzionabili con qualsiasi misura conservativa purché abbiano “particolare gravità”, quest’ultimo requisito non può coincidere ed esaurirsi nella recidiva (atecnica) in infrazioni punite in misura meno grave (nella specie rimprovero scritto e multa) rispetto all’ipotesi espressamente contemplata, poiché ciò contrasta con la scala valoriale concordata dalle parti sociali e si traduce in un inammissibile trattamento deteriore, per il lavoratore, rispetto alle previsioni del contratto collettivo”.
16.2. Tale principio di diritto, legato comunque alle disposizioni collettive che venivano in considerazione nel caso allora esaminato, non può rilevare nella specie, perché le ipotesi di applicazione del licenziamento disciplinare in genere, previste in seno all’art. 225 del CCNL cui si riferisce il ricorrente (“recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto” e “la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi”) non hanno nulla a che vedere con le contestazioni mosse al lavoratore, e la Corte di merito, come già riferito in narrativa, ha fatto capo, non solo ad una grave violazione dei “civici doveri” di cui all’art. 220, 1° comma, del CCNL, contemplata nel successivo art. 225 tra le ipotesi di “licenziamento disciplinare” in genere, ma anche all’art. 229 che, sotto la rubrica “recesso ex articolo 2119 c.c.”, oltre a richiamare al comma primo appunto il testo di tale articolo di legge in tema di “recesso per giusta causa”, prevede “A titolo esemplificativo”, “fra le cause di cui al primo comma del presente articolo” quella dell’ “insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso”.
16.3. Condivisibilmente, perciò, la Corte di merito, nel considerare il pregresso “episodio verificatosi in data 26.08.2015 ed esplicitamente richiamato nella lettera di contestazione”, ha citato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il principio dell’immutabilità della contestazione disciplinare non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (cfr. pag. 20 della sua sentenza).
16.2. Peraltro, in ordine all’ulteriore episodio emerso dalle dichiarazioni dei dipendenti V. e D., che la Corte aveva richiamato “a riprova delle reali ragioni che hanno animato la condotta e dunque dell’elemento soggettivo del reclamante”, la stessa Corte aveva evidenziato che il B. non aveva mai contestato le sue affermazioni così come riferite dai suddetti, ed anzi, aveva provato a giustificarle (v. in extensopag. 23 della sentenza).
17. Il quarto motivo è privo di fondamento.
18. In tale censura il ricorrente deduce essenzialmente che, <poiché ai fini del licenziamento per giusta causa l’art. 229 del contratto collettivo prevede che l’insubordinazione verso i superiori sia “accompagnata da comportamento oltraggioso”, non è sufficiente che la lettera di contestazione parli soltanto di “grave insubordinazione”, in mancanza del richiamo espresso all’art. 229, poiché altrimenti si andrebbe a considerare come rilevante ai fini del licenziamento un comportamento diverso da quello tipizzato dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, con conseguente menomazione del diritto di difesa assicurato dall’art. 7 della l. n. 300 del 1970 al lavoratore incolpato>.
19. Nota allora il Collegio che nella lettera di contestazione degli addebiti, dopo l’esposizione dei fatti ascritti, si legge: “Gli avvenimenti accaduti in data 5.04.2017 configurano un atteggiamento di grave insubordinazione verso un Suo superiore gerarchico in grave violazione ai doveri che discendono da un rapporto di lavoro subordinato e rappresentano anche un’aperta violazione del disposto dell’art. 220 C.C.N.L. primo e secondo comma, …”.
19.1. Ebbene, condivisibilmente la Corte ha concluso che la condotta contestata era ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 229 del CCNL (articolo pure indicato nella lettera di licenziamento) dell’“insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso”.
Invero, benché nella nota di contestazione degli addebiti non fosse menzionato l’art. 229, in essa era sottolineata a più riprese la gravità della condotta del lavoratore, non solo per la violazione dell’art. 220, ed erano chiaramente contestati in fatto comportamenti nel contempo insubordinati ed oltraggiosi nei confronti del diretto superiore gerarchico nell’occasione.
19.2. Pertanto, dev’essere esclusa qualsivoglia offesa ai principi di specificità, immediatezza e immutabilità della contestazione disciplinare.
20. Il quinto motivo è inammissibile.
21. Invero, l’assunto del ricorrente circa l’insussistenza nella specie di una “insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso” è sostenuto, per l’ennesima volta, in base ad una rilettura dell’episodio contestato (v. pagg. 28-29 del ricorso), cui segue il richiamo ad una serie di precedenti di legittimità, che peraltro riguardavano fattispecie concrete talvolta del tutto diverse da quella che qui ci occupa e non espressivi di principi che possano qui trovare spazio.
22. Il sesto motivo è privo di fondamento.
23. Nell’addebitare alla Corte d’appello di aver mancato di verificare “se la condotta contestata sia o meno contemplata dalle norme di contratto collettivo come sanzionabile con il licenziamento o con una misura conservativa”, il ricorrente richiama Cass., sez. lav., 11.4.2022, n. 11665.
Quest’ultima decisione ha affermato che, in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche.
Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando tale operazione di interpretazione nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.
E i medesimi principi di diritto sono stati confermati anche di recente in una serie di decisioni di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 13065/2022; n. 20780/2022; n. 12745/2022, n. 13063/2022; n. 10435/2023).
24. Il ricorrente osserva che, <con riferimento ai comportamenti contestati al B., l’art. 225 del contratto, sopra trascritto, prevede:
– la sanzione della multa per chi “esegua con negligenza il lavoro affidatogli”;
– la sanzione della sospensione per chi “arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità” (quindi il non corretto utilizzo della scala da parte del B. sarebbe stato punibile con la sospensione, peraltro qualora ci fosse stato un “danno” e fosse stata dimostrata una “responsabilità”)>.
25. Ebbene, come già rilevato, la Corte barese non ha constatato che al lavoratore fosse stato ascritto (anche) il “non corretto utilizzo della scala”, mentre ha ritenuto contestati e provati ben diversi comportamenti del lavoratore, alieni sia da una mera “negligenza” nell’espletamento dei suoi compiti che al procurare “danno alle cose ricevute in dotazione ed uso”.
Quindi, anche ammettendo che le ipotesi punite con sanzione conservativa, che richiama il ricorrente, integrino delle clausole generali ed elastiche, esse all’evidenza non possono presentare punti di contatto con quanto ritenuto commesso dal lavoratore.
26. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Con distrazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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