CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17381 depositata il 28 giugno 2025

Licenziamento – Giusta causa – Contestazione disciplinare – Diritto di difesa – Audizione orale – Comunicazione PEC – Giustificazioni scritte – Differimento – Vizi procedurali – Risarcimento danni – Inammissibilità 

Rilevato che

1.- F.F. era stato dirigente dipendente di La T.C. spa fino al 22/07/2019, quando era stato licenziato per giusta causa sulla base della contestazione disciplinare del 09/07/2019 (essersi rifiutato di rendere conto alla datrice di lavoro dei finanziamenti dalla stessa erogati ai fini della realizzazione dello stabilimento della società controllata LTC Development Moldavia; avere impedito all’amministratore unico della società moldava di realizzare gli impianti in conformità alla legge moldava; avere assentito alla realizzazione di opere aggiuntive non previste in contratto nel corso dei lavori di costruzione dello stabilimento in Moldavia; avere occultato agli advisor informazioni relative all’esistenza di problematiche ambientali; avere assentito al pagamento di rilevanti somme ai fornitori senza alcuna giustificazione), alla quale era stata aggiunta la sospensione cautelare dal rapporto di lavoro.

Adìva il Tribunale di Vicenza per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per vizi procedurali e per insussistenza della giusta causa, la condanna della società al pagamento dell’indennità supplementare prevista dal CCNL e dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché la condanna al risarcimento del danno derivato dall’illecita sottoposizione ad attività investigativa su incarico della società.

2.- Costituitosi il contraddittorio, in via riconvenzionale la società chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni derivati dalla manomissione del telefono aziendale, dalla mancata restituzione del computer nonché da diffamazione.

3.- Il Tribunale rigettava le domande principali e quella riconvenzionale, ritenendo – quanto alle prime – insussistente la violazione del diritto di difesa per la comunicazione soltanto alla PEC dell’avvocato del F. della data della prevista audizione orale, nonché per il mancato spostamento di tale data, visto che era rimasta indimostrata la necessità del dirigente di sottoporsi ad accertamenti medici, di fatto non avvenuti; insussistente la genericità della contestazione disciplinare; sussistente già il primo degli addebiti disciplinari, da solo sufficiente ad integrare la giusta causa di licenziamento; insussistente l’asserita illegittimità del pedinamento, in quanto avvenuto senza modalità invasive.

4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal F.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la

Corte territoriale affermava:

a) non sussistono le lamentate violazioni in sede di convocazione del dirigente per l’audizione orale, riproposte con il primo motivo di appello;

b) infatti la contestazione disciplinare è stata inviata personalmente al F., il quale ha reso giustificazioni scritte con lettera redatta dall’avvocato da lui nominato e firmata sia dall’avvocato, sia dal F.;

c) con tale lettera il dirigente si è ampiamente difeso;

d) è vero che le giustificazioni scritte non elidono il diritto all’audizione orale, laddove richiesta (Cass. n. 19846/2020) ed infatti la società ha convocato il dirigente che ne aveva fatto richiesta, per la difesa orale;

e) tale convocazione è stata trasmessa a mezzo pec soltanto all’avvocato del F. che aveva redatto e sottoscritto le giustificazioni scritte; tale modalità non viola il diritto di difesa, atteso che proprio sulla base delle giustificazioni scritte il F. risultava assistito e rappresentato da tale avvocato;

f) in ogni caso quella comunicazione della data dell’audizione orale è stata portata a conoscenza del F., che infatti, sempre tramite proprio difensore, ha chiesto il differimento della data;

g) il mancato differimento della data dell’audizione orale non è di per sé illegittimo, perché lo diviene solo ove la richiesta di rinvio del lavoratore risponda ad un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile, come insegna Cass. n. 7493/2011;

h) nel caso concreto la richiesta di differimento era generica e comunque l’asserito impedimento del F. è rimasto non documentato relativamente a non meglio specificati accertamenti sanitari, sicché la società non era tenuta ad acconsentire al differimento dell’audizione (Cass. n. 23510/2017, che ha ritenuto illegittimo il rifiuto di differimento in un caso in cui lo stato di malattia del dipendente era risultato debitamente certificato);

i) in ogni caso neppure in appello il F. ha specificato quale sarebbe stato il pregiudizio al suo diritto di difesa, né ha indicato quali sarebbero stati i chiarimenti necessari mediante l’audizione orale, pur a fronte di dettagliate giustificazioni rese per iscritto dal suo avvocato;

j) la lamentata “velocità” con cui la società ha fissato la data dell’audizione orale non è di per sé sintomo di violazione di principi di correttezza e di buona fede, posto che sussisteva l’interesse di entrambe le parti alla ragionevole durata del procedimento disciplinare, quanto alla società per definire in tempi rapidi la posizione del dirigente e quanto a quest’ultimo per superare la situazione di sospensione cautelare in cui era stato posto.

5.- Avverso tale sentenza F.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

6.- La T.C. spa ha resistito con controricorso tardivamente depositato.

7.- Il ricorrente ha depositato memoria.

8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

Considerato che

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 7, co. 2, L. n. 300/1970, 1335, “47” e 1387 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sia che il procedimento disciplinare non fosse inficiato dall’invio della convocazione per l’audizione orale soltanto alla pec dell’avvocato e non al lavoratore, nonostante la mancata elezione di domicilio presso l’avvocato; sia che l’avvocato potesse rappresentare il lavoratore nell’audizione orale e che potesse presumersi la conoscenza della data di audizione orale da parte del lavoratore.

Il motivo è inammissibile perché non investe quella ratio decidendi, con cui la Corte territoriale ha ritenuto che in ogni caso – a prescindere dalla questione dei poteri rappresentativi dell’avvocato da lui nominato per le giustificazioni scritte – la prova (e non la presunzione) che il F. avesse ricevuto notizia della data della prevista audizione orale era chiaramente rappresentata dal fatto che egli stesso, sempre tramite il proprio avvocato, ne aveva chiesto il differimento. Si tratta di una ratio decidendi autonoma, perché fondata su uno specifico accertamento di fatto e in grado da sola di reggere la decisione in modo conforme a diritto.

Va dunque ribadito che quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020), o comunque per carenza di interesse.

Infatti, anche laddove fosse accolto il motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendi non censurata.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 7, co. 2, L. n. 300/1970, 1175 e 1375 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il comportamento della società in termini di rifiuto del breve differimento (di quattro giorni) richiesto dall’avvocato fosse rispondente a buona fede e correttezza.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica argomentazione spesa dai giudici d’appello, secondo cui il rifiuto (sia pure tramite silenzio) del differimento di audizione orale richiesto dal lavoratore è illegittimo soltanto nel caso in cui la richiesta sia specifica e sia documentata, come nel caso deciso da questa Corte e ricordato nella sentenza impugnata (Cass. n. 23510/2017), condizioni che nella specie – stando all’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito – non ricorrevano.

Quanto poi all’asserita violazione dei principi di correttezza e di buona fede, il relativo apprezzamento in concreto è riservato al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità laddove – come nella specie –adeguatamente motivato.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 7, co. 2 e 3, L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale ritenuto che il dirigente fosse onerato della prova di quale sarebbe stata la sua migliore difesa in caso di audizione orale e, quindi, di quale sarebbe stato il pregiudizio subìto a causa del rifiuto del differimento di quell’audizione.

Il motivo resta assorbito.

4.- Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio di legittimità, vista la tardività del controricorso.

Infatti, a fronte del ricorso per cassazione notificato in data 25/07/2024, il controricorso è stato depositato in data 03/10/2024, quindi oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 c.p.c., considerata l’inapplicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale (artt. 1 e 3 L. n. 742/1969 disciplina applicabile anche al giudizio di cassazione: Cass. sez. un. n. 749/2007).

Ne consegue la sua inammissibilità e, pertanto, l’impossibilità di porne le spese a carico del ricorrente (ex multis Cass. ord. n. 21105/2018).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.