CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17408 depositata il 28 giugno 2025

Lavoro – Indennità di malattia complementare – Eredi – Decadenza – Riconoscimento parziale – Adempimento parziale – Decreto ingiuntivo – Accoglimento

Rilevato che

Con sentenza n.232/19, la Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dall’Inps avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da J.I.D.L.M. e F.F., in qualità di eredi di F.A., e avente ad oggetto il pagamento del residuo importo di indennità di malattia complementare spettante al defunto.

Per quanto di rilievo in questa sede, reputava la Corte d’appello che non si fosse verificata decadenza dall’azione ex art. 47, co.6 d.P.R. n.639/70, in quanto tale norma era inconferente nel caso di specie, dove l’Inps aveva riconosciuto integralmente il numero di giornate di malattia, ma aveva provveduto ad una liquidazione solo parziale dell’indennità.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo.

J.I.D.L.M. e F.F. resistono con controricorso, illustrato da memoria.

In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che

Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.47, ult. co. d.P.R. n.639/70, con riferimento agli artt. 2968, 2969 c.c. e 24 l. n.88/89, per non avere applicato la norma sulla decadenza annuale nel caso in questione.

Il motivo è fondato.

Recita l’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, nel testo vigente ratione temporis: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”

Secondo la Corte non vi sarebbe nel caso di specie un riconoscimento solo parziale della prestazione, la quale era stata riconosciuta per intero, ovvero per il numero di giornate di malattia effettivamente spettanti, sebbene poi pagata in misura minore rispetto a quella corrispondentemente dovuta.

Tale esegesi dell’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70 non può essere condivisa, essendo la Corte incorsa in errata applicazione della norma di legge, laddove non ha inteso applicarla ad una fattispecie che invece le si addice.

In particolare, la norma ha ad oggetto la prestazione, cui corrisponde un diritto di credito, e non il semplice diritto relativo al numero di giornate di malattia spettanti.

Come emerge dalla stessa norma citata, rileva l’adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte, ovvero l’adempimento parziale della prestazione.

Il riconoscimento solo parziale della prestazione importa, ai fini della norma, in quanto si sia tradotto in un adempimento solo parziale della prestazione.

Ciò è avvenuto nel caso di specie, poiché, sebbene l’Inps abbia conteggiato per intero il numero delle giornate di malattia spettante, ha poi liquidato in misura minore la prestazione, incorrendo così in un adempimento solo parziale della prestazione.

Questa Corte ha del resto applicato l’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, in casi in cui non era in questione il numero di giornate su cui calcolare l’indennità – come qui non è in contestazione il numero di giornate spettanti – bensì il meccanismo di computo dell’indennità in relazione alla singola giornata (v. Cass.12400/24 riguardo all’indennità di maternità; Cass.6959/12, riguardo all’indennità di disoccupazione agricola, che non ha applicato il testo dell’art.47, co.6 solo ratione temporis).

E tanto ha fatto ritenendo che la norma abbia riguardo alle prestazioni liquidate parzialmente, cioè adempiute solo parzialmente, come avvenuto nel caso di specie.

Essendo pacifico che il pagamento parziale si ebbe in data 23.3.2015, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo fu depositato il 27.6.2018, oltre il termine decadenziale di 1 anno, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la revoca del decreto ingiuntivo.

Le spese dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza al ricorso di Cass.12400/24, cit.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo oggetto dio opposizione; compensa le spese dell’intero processo.

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