CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17412 depositata il 2 giugno 2026
Lavoro – Titolari di permesso di lungo soggiorno – Reddito inferiore ai limiti di legge – Accesso ai benefici fiscali per i familiari a carico – Assegni per il Nucleo Familiare – Depositato la documentazione reddituale – Autocertificazione – Improcedibilità del ricorso
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 65/2021, ha rigettato la domanda proposta dal Sig. N.K. volta ad ottenere dall’INPS il pagamento di assegni per il nucleo familiare (A.N.F.). Disattese le eccezioni preliminari spiegate dall’INPS di difetto di legittimazione passiva e d’improcedibilità dell’azione giudiziaria per asserito difetto di previa domanda amministrativa, ha ritenuto infondata la domanda del ricorrente sul rilievo che non avesse “depositato la documentazione reddituale, ossia l’autocertificazione nella quale il richiedente deve, anno per anno, indicare i redditi del proprio nucleo familiare”.
2. Con sentenza n. 735 del 2022, la Corte d’Appello di Bologna – rigettata la richiesta di sospensione del giudizio, ex art 295 cpc, avanzata in ragione della sottoposizione al vaglio della Corte costituzionale dell’art 2 della l. 153/1988 (essendo intervenuta la pronuncia del Giudice delle Leggi n.67/2022 sull’efficacia diretta delle fonti unionali in materia), nonché la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE- ha ribadito la assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova del requisito reddituale, confermando la decisione di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la parte in epigrafe per un motivo.
4. Con provvedimento del 14.10.2025, il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. rilevando l’infondatezza della censura.
5. Il ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentato istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
6. Si è costituito, tardivamente, con controricorso l’INPS.
7. Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Con un unico motivo di ricorso, la parte deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2, comma 9 L. n. 153 1988 in combinato disposto con l’art. 1, comma 1324 L. n. 296/2006.
Contesta che la Corte territoriale ha erroneamente richiesto la produzione di una autocertificazione dei redditi del nucleo familiare, non prevista dalla norma in materia di ANF (Assegno per il Nucleo Familiare), applicando le disposizioni previste all’art. 3 D.P.R. 445/2000, norma di rango secondario rispetto alla L. 296/2006, che permette anche ai titolari di permesso di lungo soggiorno, con reddito inferiore ai limiti di legge, di accedere ai benefici fiscali per i familiari a carico.
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe applicato in modo errato la direttiva comunitaria 2003/109/CE, come indicato dalla sentenza CGUE del 25.11.2020 (causa C-303/2019), negando il diritto agli assegni per i familiari residenti in uno stato non facente parte la Comunità Europea (Senegal).
2. Nel controricorso, tardivamente depositato, l’INPS ha eccepito “l’inammissibilità” dell’impugnazione, per decorrenza del termine stabilito per legge per il deposito del ricorso. Ha chiesto, in subordine, di essere rimesso in termini per la proposizione del controricorso.
3. In via pregiudiziale, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per Cassazione, notificato all’INPS in data 8.5.2023 e depositato in cancelleria (telematicamente) solo in data 25.8.2023, dopo oltre tre mesi dalla notifica.
Ai sensi dell’art. 369, primo comma, del c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, vigente a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso doveva essere depositato – a pena di improcedibilità – entro giorni 20 dall’ultima notificazione, nella specie intervenuta in data 8.05.2023.
L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. per il “deposito in cancelleria” del ricorso per cassazione ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass. n. 12894/2013; n. 25453/2017).
4. Nella specie, il rilievo di improcedibilità interviene d’ufficio e prescinde dall’eccezione di parte che, formulata in un controricorso tardivamente depositato, non può essere presa in considerazione (pur in assenza di un’espressa previsione normativa, Cass n. 10608 del 23/04/2025).
Peraltro, non assume alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto della rimessione in termini (Cass. n. 15544/2012).
5. Per tale ragione, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Nulla per spese per spese processuali, considerata la tardiva costituzione dell’INPS (Cass. n. 11619/2010).
6. Non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c. considerato che la definizione collegiale del ricorso prescinde del tutto dalla proposta di definizione anticipata (cfr. n. 21668/2024).
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr Cass. n. 30702/2022, S.U. n. 20627/2023).
P.Q.M.
Dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’improcedibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.