CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17421 depositata il 28 giugno 2025

Licenziamento – Riassegnazione – Prova – Contratto interinale – Rapporto di lavoro subordinato – Assenze ingiustificate – Inadempimento datoriale – Esigenze organizzative – Rigetto

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 11564/2023), ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a L.M. da I. spa il 16.11.2016.

2. La Corte territoriale ha premesso che la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2604/2014, pronunciata in separato procedimento e passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità del primo contratto interinale concluso dalla M. con O.L. spa il 13.3.2000 ed aveva dichiarato costituito tra la M. e I. un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tuttora in essere, con conseguente diritto della lavoratrice al ripristino del rapporto di lavoro nel posto in precedenza occupato; la medesima sentenza aveva anche accertato che la dipendente era stata assegnata, in forza di tale contratto, alla Unità Organizzativa Amministrazione e Controllo Gestione con la mansione di addetta alla segreteria, V livello.

3. La Corte di rinvio ha statuito, in adesione ai principi enunciati dalla sentenza rescindente, che nel dare corretta esecuzione al giudicato la I. avrebbe dovuto riassegnare la lavoratrice nel posto precedentemente occupato ed ancora esistente, quindi presso l’Unità Organizzativa Amministrazione e Controllo Gestione, e nelle mansioni originarie di addetta alla segreteria; che tale Unità organizzativa, diversamente da quella di Gestione Contratto TAV – presso cui la ricorrente era assegnata al momento di cessazione dell’ultimo contratto interinale – non era stata soppressa ed era tuttora esistente e dove, come dedotto dalla I. spa, le attività di segreteria erano svolte da un’unica segretaria.

Ha ritenuto che non fossero ostative alla riassegnazione della M. presso l’Unità Organizzativa Amministrazione e Controllo Gestione le eventuali assunzioni o assegnazioni fatte in sua sostituzione; che non sussisteva, quindi, l’impossibilità di riadibire la ricorrente presso la sede originaria e nelle originarie mansioni, che non erano state soppresse, non potendo essere addotta l’avvenuta sostituzione della lavoratrice come esigenza organizzativa che ne potesse giustificare il trasferimento; che quest’ultimo era stato effettuato dalla società datrice di lavoro in violazione dell’art. 2103 c.c., e anche dell’art. 45 del c.c.n.l. che, per i lavoratori ultracinquantenni, subordina il trasferimento al consenso dei medesimi; che il datore di lavoro non aveva quindi provato l‘impossibilità di adibire la dipendente presso la sede di provenienza ed anzi l’impossibilità, pure dedotta, era smentita dalle stesse ammissioni della società datrice di lavoro; che il rifiuto della lavoratrice di rendere la propria prestazione presso la sede di destinazione (Palermo) doveva considerarsi giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c., a fronte dell’inadempimento datoriale all’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto di lavoro; che la tempestiva offerta della prestazione lavorativa e la rilevante distanza tra la sede alla quale la dipendente aveva diritto di essere assegnata e la sede di destinazione escludeva che il rifiuto potesse dirsi contrario a buona fede; che le assenze dal lavoro dal 10 al 21 ottobre 2016, imputabili all’inadempimento datoriale, non potevano giudicarsi ingiustificate e tali da sorreggere la sanzione disciplinare espulsiva adottata.

4. Avverso la sentenza I. spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L.M. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 63 del c.c.n.l. della mobilità, area contrattuale attività ferroviarie del 20.7.2012, degli artt. 1460 e 2094 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello, soffermandosi unicamente sull’aspetto del ripristino del rapporto di lavoro, ha del tutto omesso di considerare la condotta tenuta dalla dipendente, successivamente al ripristino del rapporto di lavoro con I., incorrendo nell’erronea e/o falsa applicazione, tanto del disposto di cui all’art. 63 del CCNL, quanto dell’art. 1460 c.c., oltre che dell’art. 2094 c.c.

In particolare, nel valutare la condotta tenuta dalla M., la Corte non ha tenuto conto delle seguenti circostanze:

a) che il rapporto di lavoro inter partes era stato ripristinato ben due anni prima i fatti per cui è causa;

b) la dipendente, che era stata assegnata, sia pur provvisoriamente, presso la sede di Roma nel giugno 2014, è stata trasferita, due anni dopo, per una specifica e motivata esigenza organizzativa sussistente presso la sede di assegnazione, ossia Palermo;

c) la ricorrente, all’epoca dei fatti, aveva preso servizio presso la sede di Palermo, sia pur prestando la propria attività lavorativa per pochi giorni, essendo sopravvenuto lo stato di malattia, al termine del quale ha rifiutato di riprendere servizio nella sede di Palermo, restando assente ingiustificata per un periodo di gran lunga superiore a quello previsto dall’art. 63 del CCNL.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 1460 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) poiché la Corte territoriale, nel valutare la condotta della dipendente, si è soffermata esclusivamente sulle modalità del ripristino del rapporto di lavoro a seguito della pronuncia della Corte di Appello del 2014, mentre non ha dato alcun rilievo alle obiettive e comprovate ragioni tecniche e organizzative presso la sede di Palermo, indicate nella comunicazione di assegnazione presso la suddetta sede e più volte ribadite alla sig.ra M., esigenze confermate all’esito sia del procedimento proposto dalla originaria ricorrente, in via d’urgenza, nell’imminenza del provvedimento di assegnazione alla sede palermitana, che del presente giudizio.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 45 del CCNL e dell’art. 1460 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) poiché la Corte non ha tenuto conto della circostanza che non vi è stata alcuna violazione della richiamata disposizione del CCNL, stante la prevalenza dell’interesse della lavoratrice alla conservazione del posto di lavoro rispetto alla disciplina prevista dal citato art. 45.

L’eventuale vizio dell’assegnazione della dipendente presso la sede di Palermo, per violazione dell’art. 45 del CCNL, non potrebbe in alcun modo giustificare la sua assenza dal lavoro, neanche ai sensi dell’art. 1460 c.c., e certamente non potrebbe inficiare il licenziamento intimato dal datore di lavoro, in difetto di alcuna specifica previsione di legge o del contratto collettivo.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, della legge 300 del 1970, come modificato dalla legge 92 del 2012, degli artt. 1227 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di aliunde perceptum e percipiendi, formulata da I. già nelle memorie delle fasi di primo grado, senza dar corso alle istanze istruttorie ritualmente e tempestivamente formulate (art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.).

5. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica, sono inammissibili in quanto rimettono in discussione le statuizioni adottate dalla sentenza rescindente e non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza pronunciata in sede di rinvio.

6. Nei primi due motivi le censure sono ancora formulate partendo dal presupposto della “soppressione dell’UO Gestione contratto TAV, cui la lavoratrice era assegnata all’epoca del contratto di somministrazione”.

Esse non considerano l’accertamento su cui si basa la sentenza impugnata, in sintonia con la sentenza di questa Corte n. 11564/2023, secondo cui la M., nel corso del primo contratto interinale, svolgeva le mansioni di addetta alla segreteria presso l’Unità Organizzativa Amministrazione e Controllo Gestione, Unità ancora esistente all’epoca del ripristino del rapporto.

Le censure si concentrano sulle ragioni atte a giustificare il trasferimento della dipendente a Palermo e non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, sulla falsariga del dictum di questa S.C., ha ravvisato l’inadempimento datoriale nella mancata riassegnazione alla lavoratrice delle originarie mansioni e nel difetto di prova della impossibilità di tale riassegnazione, dal che discende l’irrilevanza delle esigenze poste a base della decisione di trasferimento per l’impossibilità di utilizzare le prestazioni della M. a Roma nelle diverse mansioni di addetta alla UO Gestione contratto TAV e a causa della soppressione di detta Unità.

7. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso atteso che l’inadempimento datoriale, rilevante ai fini dell’art. 1460 c.c. secondo la ricostruzione della Corte di rinvio, poggia sul mancato ripristino del rapporto nelle mansioni originarie ancora esistenti presso la sede romana di I. rispetto a cui la accertata violazione dell’art. 45 del contratto collettivo ha una portata aggiuntiva ma non dirimente.

Con conseguente inidoneità della censura, ove pure accolta, a modificare l’esito della controversia.

8. Il quarto motivo di ricorso è anch’esso inammissibile in quanto la Corte di merito si è attenuta ai precedenti di legittimità che esigono un puntuale adempimento dell’onere di allegazione e prova da parte datoriale rispetto all’eccezione di aliunde perceptum e percipiendi ed hanno considerato tale onere non assolto in ragione della genericità delle allegazioni e del carattere esplorativo delle istanze istruttorie, come trascritte anche nel ricorso in esame (cfr. Cass. n. 18093 del 2013; n. 19163 del 2022).

9. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

10. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. A.D., antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.