CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17454 depositata il 2 giugno 2026
Lavoro – Pagamento della pensione privilegiata – Equo indennizzo – Decesso del congiunto da causa di servizio – Nesso causale – Competenza esclusiva – Accoglimento parziale
Fatti di causa
1.- B.P., G., A. e N.L., eredi di C. L., dipendente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, deceduto in data 9 aprile 2009, hanno chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo sul presupposto che il decesso del congiunto fosse dipeso da causa di servizio.
2.- Il Tribunale di Agrigento ha rigettato il ricorso non ravvisando il nesso causale tra il decesso del dante causa e l’attività lavorativa dallo stesso espletata.
3.- La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda volta al riconoscimento della pensione privilegiata, e, sulla base di consulenza tecnica medico legale espletata nel corso del giudizio di appello, ha dichiarato la dipendenza da causa di servizio della patologia che ha determinato il decesso di C. L., condannando il Consorzio a corrispondere agli eredi l’equo indennizzo.
4.- Per la cassazione della sentenza ricorre il Libero Consorzio Comunale di Agrigento con un unico motivo.
5.- B.P., G., A. e N.L. resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su un solo motivo.
6.- Il ricorso, assegnato alla sezione semplice pur vertendo in materia di giurisdizione ai sensi dell’art. 374, primo comma ultimo periodo, c.p.c., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
1.- Con il ricorso principale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento afferma il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in favore della Corte dei conti (art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.) anche in relazione alla domanda volta all’accertamento della causa di servizio finalizzata alla condanna dell’amministrazione datrice di lavoro al pagamento dell’equo indennizzo, trattandosi di un accertamento affidato in via esclusiva alla cognizione del giudice speciale.
2.- Oggetto del giudizio è il riconoscimento della causa di servizio (in particolare, del nesso di causalità tra il decesso del dipendente pubblico e lo svolgimento dell’attività lavorativa) al fine di ottenere sia la pensione privilegiata, sia l’equo indennizzo.
3.- Investendo la questione profili connessi al trattamento pensionistico del pubblico dipendente, in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario (per quanto riguarda il pubblico impiego privatizzato ovvero giudice amministrativo per quanto riguarda il pubblico impiego non privatizzato) e Corte dei conti, le Sezioni Unite hanno affermato: “è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (principio enunciato in una controversia introdotta dal coniuge superstite, per l’accertamento della causa di servizio del decesso, ai fini della corresponsione della pensione privilegiata)” (così Cass., S.U. n. 5467/2009, e successive conformi Cass., S.U., nn. 1306/2017, 24005/2023, 28357/2025); “la controversia, promossa dal pubblico dipendente, avente ad oggetto la domanda di accertamento della causa di servizio diretta ad ottenere l’equo indennizzo, non rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica, bensì in quella del giudice ordinario, in quanto il beneficio – volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l’Amministrazione e del servizio prestato – non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto” (Cass. S.U. n. 21605/2019).
4.- Avendo, allora, la Corte di appello di Palermo ritenuto la propria giurisdizione sulla domanda volta al riconoscimento dell’equo indennizzo, il ricorso principale deve essere disatteso posto che la Corte territoriale si è attenuta al citato consolidato orientamento delle Sezioni Unite, senza che le osservazioni formulate dal Consorzio consentano di addivenire a una diversa soluzione.
Il riconoscimento della causa di servizio involge vicende strettamente connesse al rapporto di lavoro, per cui non vi sono motivi per disattendere detto consolidato orientamento e le regole di riparto della giurisdizione improntate alla devoluzione al giudice che ha la giurisdizione sul rapporto di lavoro (giudice ordinario per l’impiego pubblico privatizzato, giudice amministrativo per l’impiego pubblico non privatizzato).
5.- Tuttavia, poiché l’art. 13 del r.d. n. 1214 del 1934 attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione in materia di trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti, la domanda per il conseguimento della pensione privilegiata per infermità contratta per causa di servizio appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto detta pensione è parte del più ampio novero dei trattamenti pensionistici riconoscibili in ragione dei servizi prestati e delle invalidità ad essi ricollegabili.
6.- Deve, pertanto, essere disattesa la censura sollevata dal ricorrente principale, in quanto la ratio che porta a devolvere alla giurisdizione della Corte dei conti la domanda giudiziale volta al riconoscimento della pensione privilegiata non sussiste per il riconoscimento dell’equo indennizzo, che non può certamente essere annoverato tra i trattamenti pensionistici.
7.- Deve essere accolto il ricorso incidentale con il quale gli eredi hanno dedotto la violazione degli artt. 37, 99, 112, 276, secondo comma, 324, 329, 342, 343 e 345, comma 2, c.p.c. e degli artt. 2907 e 2909 c.c. (art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.), in quanto la sentenza della Corte di appello non avrebbe potuto rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, relativamente alla domanda volta al riconoscimento della pensione privilegiata, essendosi sul punto formato il giudicato implicito.
In sostanza, la parte lamenta l’erroneità dell’impugnato pronunciamento perché, declinando la propria giurisdizione, la Corte territoriale ha ignorato il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione a seguito della decisione nel merito del ricorso pronunciata dal giudice di primo grado, atteso che riguardo ad essa nessuna contestazione era stata sollevata dalle parti nel giudizio di appello.
8.- Il motivo è fondato e va accolto.
Fermo, infatti, nella specie, che il giudice di primo grado ebbe a decidere la causa avanti a sé pronunciando nel merito, sia sulla domanda di equo indennizzo sia su quella di pensione privilegiata, e che la statuizione così implicitamente enunciata in punto di giurisdizione non è stata contestata da alcuna delle parti, va ricordato che, per costante insegnamento di questa Corte, «allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito» (Cass. n. 27094/2024, che a sua volta richiama Cass. S.U. n. 27531/2008 e successive conformi).
Prosegue Cass. n. 27094/2024 affermando che «Né la fondatezza di questo rilievo è revocabile in dubbio considerando che l’enunciato pronunciato dal giudice d’appello, allorché ha ritenuto di dover dichiarare il difetto della propria giurisdizione in materia, riflette esattamente un principio stabilmente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, sicché, in diritto, la decisione impugnata è senz’altro corretta, ma questo è uno di quei casi in cui la forza del giudicato sopravanza la correttezza nel merito della decisione di diritto, tanto che si può ben dire, ripetendo un antico brocardo, che res iudicata facit de albo nigrum».
9.- Conclusivamente, il ricorso principale deve essere respinto, mentre il ricorso incidentale va accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In virtù del rigetto del ricorso principale, occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del ricorso incidentale accolto e rinvia la causa davanti alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.