CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17475 depositata il 2 giugno 2026

Lavoro – Avvisi di addebito – Contributi di lavoro agricoli – Omesso versamento dei contributi previdenziali – Pagamento di una maggiore contribuzione – Calcolo differenze retributive – Recupero di sgravi contributivi – Retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva – Cd. minimi retributivi – Principio di specificità – Rigetto

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto – confermava la sentenza resa dal Tribunale della medesima città che aveva rigettato le opposizioni proposte da P.E. avverso gli avvisi di addebito n. (…) e n. (…) relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 per contributi di lavoro agricoli, il primo avviso di addebito relativo alla manodopera assunta per la conduzione dei terreni siti in agro di Mottola, il secondo relativo ai dipendenti assunti per i terreni in agro Palagiano.

2. Propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, P.E..

3. L’INPS-SCCI è resistente con mandato.

4. La parte ricorrente in cassazione deposita altresì memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione è denunziata la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

La ricorrente sostiene che la pretesa fatta valere dall’INPS attiene non già all’omesso versamento dei contributi previdenziali o al pagamento di una maggiore contribuzione calcolata su differenze retributive, sebbene al recupero di sgravi contributivi (ex d.l. n. 338 del 1998), disposto quale conseguenza della mancata corresponsione (secondo l’Inps) della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva.

A sostegno di quanto innanzi trascrive stralcio dei verbali ispettivi.

Conclude che la motivazione resa dalla Corte territoriale è apparente perché inconferente rispetto all’oggetto del giudizio.

1.1. Il mezzo è inammissibile.

Secondo quanto emerge dalla pronunzia impugnata la questione attiene al ricalcolo dei contributi da versare, calcolo da effettuare non sulla base della retribuzione effettivamente erogata, ma sui cd. minimi retributivi dovuti secondo il criterio legale.

Il nuovo computo effettuato alla luce di detto criterio effettuato sulla base degli stessi documenti e dati forniti dalla parte datoriale (denunzie trimestrali di manodopera, inquadramenti, giornate di lavoro, etc.) e non contestati dall’Inps, conduceva alle differenze per cui è causa.

Il motivo avrebbe dovuto, per superare il vaglio di ammissibilità, riportare anche per stralcio il contenuto del ricorso ex art. 414 c.p.c. e soprattutto delle conclusioni dello stesso, al fine di render chiaro che, effettivamente, il thema decidendum era diverso da quello esaminato nella sentenza impugnata, nonché la riproposizione della questione in appello.

Tanto manca del tutto, rinviando il mezzo, inammissibilmente, al contenuto di verbali ispettivi.

Insomma, pur dopo la sentenza della Corte EDU Succi ed altri contro Italia del 28.10.2021 Succi et al. c. Italia del 28 ottobre 2021, che ha ribadito la necessità di evitare che il rispetto del requisito formale incida negativamente sulla sostanza del diritto in contesa, degenerandosi altrimenti in un formalismo eccessivo, tale da comprimere il diritto di difesa e l’accesso al giudice, tutelati dall’art. 6 CEDU, il motivo non contiene affatto i requisiti minimi che, attraverso il veicolo dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., tramutano questa Corte in giudice del “fatto processuale” consentendo l’accesso agli atti del processo in difetto, in particolare, della trascrizione anche solo per riassunto e stralcio del contenuto e delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. e poi anche dei motivi di appello con i quali la questione sarebbe stata riproposta.

Del resto, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022, hanno (ri)affermato che l’autosufficienza, pur non implicando un obbligo di integrale trascrizione degli atti, richiede, tuttavia, almeno una puntuale indicazione del loro contenuto, oltre che la segnalazione della loro presenza nel fascicolo di merito.

E’ insomma violato il principio di specificità, sub specie di autosufficienza, di cui all’art. 366 c.p.c. e, conseguentemente il motivo non può essere accolto.

B. a tanto va aggiunto che la motivazione resa nella pronunzia non è affatto apparente, essendo resa in congruenza con il petitum e la causa petendi come enucleati dalla Corte territoriale, ovvero il ricalcolo dei contributi in ragione del mancato rispetto del cd. minimale contributivo.

2. Con la seconda doglianza è denunziata la violazione falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 2006, nonché degli artt. 1 e 6 d.l. n. 338 del 1989 e dell’art. 9 della l. n. 67 del 1988.

P.E. insiste che l’oggetto della controversia è la revoca dei benefici contributivi ad ella spettanti ex art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2006 come riformulato dalla legge di conversione, benefici erroneamente revocati dall’INPS in quanto alcuna violazione delle norme sul collocamento vi è stata ed è stata contestata nel caso di specie.

2.1. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già esposte al punto 1.1. e perché, in ogni caso, non si confronta con il contenuto della decisione assunta.

3. Con la terza censura è lamentata la violazione e falsa applicazione degli art. 2967 c.c. in relazione all’art. 6 d.l. n. 338 del 1989.

E’ denunziata la violazione del riparto degli oneri della prova; è sostenuto che poiché il diritto fatto valere in giudizio è quello dell’INPS a vedersi restituire l’importo dei benefici contributivi in precedenza riconosciuti incombeva sull’INPS la prova della fondatezza della richiesta.

3.1. La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata. Va ancora una volta ribadita l’inammissibilità della censura per mancato confronto con il decisum, nella parte in cui lamenta la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio con riguardo al tema qui non in discussione della revoca di sgravi. Quanto invece alle differenze contributive relative al ricalcolo per violazione del minimale contributivo, poi, osserva il Collegio che alcuna violazione dell’onere della prova vi è infatti stata Infatti, la Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza di appello) ha affermato la fondatezza della domanda dell’Inps sulla base degli stessi documenti versati in atti dalla parte datoriale, sufficienti alla prova delle ragioni creditorie, atteso che – come innanzi detto – la pretesa contributiva deriva dal diverso calcolo del montante contributivo, non la retribuzione effettiva, ma quella cd. legale.

4. In limine, il Collegio dà altresì atto che parte ricorrente in cassazione insiste, nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, nell’accoglimento del ricorso invocando a sostegno precedenti di questa Corte asseritamente conformi, nel dettaglio Cass. n. 11762/2024 e Cass. n. 21771/2024 (ovvero il provvedimento conclusivo del giudizio R.G. n. 3634/2024 di cui si fa menzione nella memoria).

Ebbene, al riguardo il Collegio deve, di contro, rimarcarne l’inconferenza.

Nella prima delle due pronunzie – Cass. n. 11762/2022 -, ricorrente l’INPS, la questione posta dal motivo era completamente diversa da quella che risulta essere qui all’esame, venendo ivi in rilievo le modalità operative della perdita delle agevolazioni contributive conseguenti al mancato rispetto delle regole sul cd. minimale, questione connessa a quella all’attenzione, ma che, per le ragioni innanzi esposte al punto 1.1. non oggetto del presente giudizio.

Del pari irrilevante Cass. n. 11762/2022, provvedimento di estinzione del giudizio per cassazione per intervenuta rinunzia, dal quale – è di tutta evidenza – non può ricavarsi alcun principio utile ai fini della presente decisione.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

6. Nulla per le spese non avendo l’INPS-SCCI svolto alcuna attività difensiva.

7. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.