CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17484 depositata il 2 giugno 2026
Lavoro – Pagamento dei contributi previdenziali obbligatori – Indennità di maternità e malattia – Estensibilità dell’esonero contributivo – Accoglimento parziale
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio ex art.394 cod. proc. civ., ha in parte accolto il gravame originariamente proposto da Inps nella controversia con T. s.p.a.
2. La controversia — per la parte ancora viva nel giudizio di legittimità- ha per oggetto la pretesa di pagamento dei contributi previdenziali obbligatori per indennità di maternità e malattia relativi al novembre 2008 (contributi individuati con matricola (…) nella cartella opposta).
3. Il Tribunale di Roma accolse l’opposizione proposta da T. s.p.a. alla cartella di pagamento, avente ad oggetto anche la pretesa al pagamento dei contributi per maternità nei mesi di gennaio e febbraio 2009; e la corte territoriale, con la sentenza n.3612/2016, rigettò il gravame proposto dall’istituto previdenziale.
4. Questa Corte, con ordinanza n. 19503/18, cassò con rinvio la sentenza della corte territoriale, statuendo che le società derivanti dal processo di trasformazione dell’ENEL dovessero pagare la contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore allo 01/01/2009, nonostante effettuassero il versamento diretto del trattamento alle lavoratrici madri, in quanto non era estensibile a tali contributi l’esonero previsto dall’art. 20 del d.l. n.112/2008, relativo ai contributi per malattia.
5. All’esito del giudizio di rinvio la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rigettato l’opposizione proposta da T. «con riguardo ai contributi con matricola (…)», confermando nel resto le statuizioni del giudice di prime cure.
6. Per la cassazione della sentenza ricorre T. s.p.a., con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali Inps resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo (rubricato ex art.360 comma primo cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta violazione dell’art.2909 cod. civ.
2. Deduce che «la motivazione resa dalla Corte d’appello di Roma è viziata da violazione della norma di cui all’art.2909 c.c., come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’accertamento del giudicato esterno preclude il riesame non solo delle questioni di fatto sottese alla decisione, ma altresì dello stesso punto di diritto accertato e risolto nella sentenza passata in giudicato, per modo che, nel caso di specie, deve certamente riconoscersi l’efficacia di giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Roma del 6 settembre 2010, n. 6177, in cui la Corte d’appello ha accertato sia l’applicabilità a T. del disposto dell’art 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sia la estensibilità dell’esonero contributivo previsto da detta disposizione anche alla contribuzione per maternità».
3. La corte territoriale ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno riproposta da T. s.p.a. nel giudizio di rinvio perché la sentenza n.6177/2010 di quella corte aveva sì ad oggetto il medesimo contributo di maternità, ma con riferimento ad un diverso periodo contributivo (agosto 2006-agosto 2007); e in applicazione dei principi di diritto di Cass. n.7981/2016 (puntualmente richiamata) il giudicato della sentenza n.6177/2010 non poteva produrre gli effetti previsti dall’art.2909 cod. civ. con riferimento ad un periodo contributivo diverso.
4. La questione devoluta con il primo mezzo è già stata sottoposta a questa Corte negli altri giudizi di legittimità tra le medesime parti ed aventi ad oggetto controversie sovrapponibili a quella che forma oggetto del ricorso per cassazione, che si discosta da quelle solo per la diversità dei periodi contributivi dedotti in giudizio.
5. Il Collegio intende dare pertanto continuità ai principi di diritto già enunciati in quei giudizi di legittimità principi che, con riferimento al primo mezzo, si sostanziano nella esclusione della rilevanza dell’invocato giudicato esterno, «richiamando il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. S.U. 10933/1997, Cass.7981/2016, Cass.30853/2021) secondo cui in tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti.
Ne viene che il diverso orientamento giurisprudenziale intervenuto sull’art.20 d.l. n.112/2008 va applicato al caso di specie, senza rilievo dell’invocato giudicato» (da ultimo, Cass. n.30476/2025).
6. Con il secondo motivo, (rubricato ex art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) T. s.p.a. lamenta la violazione degli artt. 414, 434, 112 e 346 cod. proc. civ., «per avere la Corte romana ritenuto il ricorso dell’INPS dotato di sufficiente specificità nonostante le difese dell’Istituto previdenziale non consentissero di determinare con esattezza l’oggetto della domanda e per aver reso una decisione che va oltre i limiti della domanda avanzata da INPS nel ricorso in riassunzione».
7. Anche su questa censura, sovrapponibile a quelle già sollevate nel contenzioso tra le parti, il Collegio intende dare continuità ai principi di diritto enunciati (da ultimo) da Cass. n.30476/2025, perché la corte territoriale ha ritenuto la sufficiente specificità del ricorso in riassunzione laddove INPS ha richiesto «il rigetto dell’opposizione con riferimento all’indennità di maternità (dunque con implicito riferimento al perimetro della pronuncia della Cassazione)» (pag.5 motivazione), e giusta Cass. n. 23917/2025 non può ritenersi la nullità del ricorso in riassunzione nel caso in cui esso non contenga l’esatta quantificazione in termini monetari della somma pretesa.
8. Con il terzo motivo (rubricato art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) T. s.p.a. lamenta la violazione degli artt. 329 comma secondo, 346 e 112 cod. proc. civ., perché «con il ricorso per cassazione, INPS aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello romana in parte qua, ovvero soltanto con riguardo alla questione della debenza o meno della contribuzione per maternità, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di appello che dichiarava non dovute le somme richieste con la matricola (…) e riferibili a contribuzione per malattia».
9. La censura è fondata.
10. Dagli atti di causa, come trascritti nel ricorso per cassazione, risulta che la cartella originariamente opposta da T. s.p.a. avesse ad oggetto sia la contribuzione per maternità nel periodo gennaio-febbraio 2009 (matricola (…), sia la contribuzione per maternità e malattia nel mese di novembre 2008 (matricola (…).
11. Ciò risulta, in particolare, dalle note depositate da INPS per l’udienza dell’8 gennaio 2013 (trascritte a pag.29 del ricorso per cassazione), espressamente richiamate dal giudice di prime cure.
12. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.43/2013, accoglieva integralmente l’opposizione proposta da T. s.p.a., dichiarando non dovuto il pagamento sia della contribuzione per maternità nel periodo gennaio-febbraio 2009 (matricola (…), sia la contribuzione per maternità e malattia nel mese di novembre 2008 (matricola (…); e la Corte d’appello, con la sentenza n.3612/2016, rigettava l’appello proposto da INPS, confermando integralmente la sentenza del primo giudice.
13. Dalla pronuncia rescindente (ordinanza n. 10953/2018 di questa Corte) risulta che la sentenza n.3612/2016 della Corte d’appello di Roma fu impugnata limitatamente alla statuizione di non debenza «dei contributi e delle sanzioni richiesti a titolo di indennità di maternità»; e che il giudizio è stato riassunto da INPS ex art.392 cod. proc. civ. «con riferimento alla indennità di malattia».
14. Il perimetro del giudizio di rinvio è stato perfettamente inteso dalla corte territoriale, laddove essa ha espressamente ritenuto che venisse in considerazione solo la questione della debenza della contribuzione di maternità per il mese di novembre 2008.
15. La corte ha però pronunciato su tutti i «contributi con matricola (…)» (pag.5 motivazione), rigettando la originaria opposizione proposta da T. s.p.a. «con riguardo ai contributi con matricola (…)».
16. Nel fare ciò la corte territoriale è incorsa nelle violazioni di legge lamentate dalla ricorrente perché: a) per un verso ha ritenuto dovuta la contribuzione per malattia per il mese di novembre 2008, nonostante il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza n.3612/2016 della Corte d’appello di Roma, non impugnata in parte qua (la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, cfr. Cass. n.290121/2018), e dunque si è pronunciata su una materia ormai coperta dal giudicato; b) per altro verso ha ritenuto dovuta la contribuzione per malattia per il mese di novembre 2008 nonostante la mancanza di una domanda in tal senso spiegata dal creditore.
17. I rilievi sopra svolti conducono all’accoglimento del terzo mezzo.
18. Con il quarto motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) T. s.p.a. lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, «ossia che con la cartella esattoriale opposta, sotto la matricola 7041278210, INPS aveva richiesto a T. – in modo indistinto – il versamento di contributi sia a titolo di malattia che di maternità».
19. Il motivo è inammissibile perché non viene prospettato un omesso esame di un fatto storico (peraltro avvenuto), ma la erronea valutazione giuridica dell’oggetto della cartella, avuto riguardo ai limiti del giudizio di rinvio, alle domande spiegate dalle parti ed al giudicato già formatosi con riferimento alla non debenza della contribuzione di malattia.
20. All’esito dello scrutinio deve accogliersi il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, inammissibile il quarto.
21. Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto.
La corte territoriale, in sede di rinvio, nel procedere a un nuovo esame, dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati e all’esito provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.