CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17527 depositata il 3 giugno 2026
Rapporto di lavoro subordinato – Socio amministratore con la società – Accertamento – Posizione assicurativa – Pensione erogata – Versamento dei contributi previdenziali – Rigetto
Fatti di causa
1. Con ricorso depositato in data 15.05.2017 innanzi al Tribunale di Palermo A.M. conveniva in giudizio l’INPS e chiedeva riconoscersi il suo diritto ai contributi versati quali lavoratrice subordinata della società F.A.G. s.n.c. dal 1.1.1986 al 30.06.2009 e quindi annullare il provvedimento dell’INPS del 31.03.2016 con il quale l’Istituto, disconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, aveva annullato la posizione assicurativa della ricorrente per il suddetto periodo e chiesto la ripetizione della pensione erogata ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 della legge n. 88/1989.
L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Palermo con la sentenza 2178/2021 accoglieva la domanda.
2. L’INPS proponeva appello e A.M. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Con la sentenza n. 1208/2021 depositata in data 7/12/2021, la Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da A.M.
3. Avverso detta sentenza A.M. ha proposto ricorso per cassazione articolando dieci motivi di impugnazione.
L’INPS si è limitata al deposito della procura.
4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 27/04/2026.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che «dall’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado non è emersa l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la società F.A.G. s.n.c. e l’appellata sotto il profilo della costituzione del rapporto di lavoro, deve rilevarsi che non è stato versato in atti il contratto di lavoro subordinato che avrebbe dovuto essere stipulato tra le parti nel 1986 né è stata articolata prova in merito alle modalità di assunzione dell’appellata» disattendendo così i principi giurisprudenziali declinati dalla Corte di legittimità in materia di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato del socio amministratore con la società.
Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata sarebbe venuta meno ai principi affermati da Cass. 19199/2013, Cass. 4500/2007, Cass. 15327/2006 e infine da Cass. 24391/2020, tutte pronunce che affermano che al di là della auto qualificazione delle parti è decisivo, per la valutazione in termini di lavoro subordinato, il concreto atteggiarsi del rapporto.
2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie e non attinge la motivazione della sentenza impugnata: la pronuncia non si limita certo a rilevare quale fattore unico e decisivo per la qualificazione del rapporto l’assenza di un formale contratto di lavoro di natura subordinata ma, rilevato questo aspetto quanto al momento genetico dei rapporti tra le parti, passa nel concreto all’esame della posizione della ricorrente in seno alla società ed enuncia di seguito tutti gli elementi per i quali A.M., quale amministratrice della società, aveva piuttosto interpretato le mansioni proprie della carica sociale rivestita senza che fosse enucleabile una volontà imprenditoriale autonoma e distinta rispetto a quella espressa dalla socia amministratrice né una subordinazione della stessa ricorrente alla volontà e al controllo gerarchico di un altro socio ovvero di altro centro decisionale.
3. Dunque la sentenza – dopo aver rimarcato l’assenza di un contratto di lavoro subordinato – tiene ben presente i principi dettati in materia da questa Corte, citati nella seconda parte della pagina 4 della sentenza e cioè nella prima pagina delle motivazioni, e svolge di seguito, nelle pagine successive, il doveroso accertamento, di merito, circa il concreto atteggiarsi dei rapporti all’interno della società.
La doglianza isola, pertanto, un passaggio argomentativo della sentenza impugnata, lo rende assoluto e decisivo con un sostanziale fraintendimento della motivazione che, invece, riposa su ben diverse ed ulteriori argomentazioni.
4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2298 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale individuato lo svolgimento dei poteri rappresentativi e negoziali della ricorrente e, quindi, la sua immedesimazione organica con la vita della società, in mansioni che non avrebbero inciso sulle scelte dell’indirizzo aziendale e sulla gestione dei rapporti con i terzi ma che potrebbero ascriversi ad un ruolo dirigenziale svolto dalla stessa ricorrente nella società, secondo le modalità della c.d. subordinazione attenuata.
5. Il secondo motivo di ricorso non coglie la motivazione della sentenza impugnata ed è, per questa via, inammissibile.
La sentenza della Corte territoriale ha esplicitamente valutato anche la proiezione esterna delle mansioni in concreto esercitate e, considerato l’esito dell’istruttoria, le ha ritenute accertate.
Si consideri in proposito, a pagina 7 della sentenza impugnata, quanto osservato rispetto al contenuto delle testimonianze rese nel giudizio di primo grado.
6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e degli artt. 246, 247 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale assiomaticamente, aprioristicamente e in termini probabilistici individuato l’inattendibilità della deposizione della teste A.A. nel suo contenzioso con l’INPS avente ad oggetto il disconoscimento del suo rapporto di lavoro senza specificare i concreti elementi di natura oggettiva in presenza dei quali radicare il predetto convincimento.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. costituito dalla circostanza che il rapporto di lavoro subordinato della teste A.A. disconosciuto dall’INPS, come affermato in sentenza, era stato “denunciato in data 1.4.2013” (cfr. pagina 3, rigo 8) e, pertanto, riguardava un periodo estraneo a quello dedotto in giudizio dalla odierna ricorrente (1.1.1986 – 15.06.2009) con conseguente oggettiva impossibilità di configurare per la teste A.A. “dichiarazioni strumentali alla propria analoga posizione”.
Nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere fondato il giudizio di inattendibilità della deposizione della teste A.A. su di una circostanza inesistente (“analoga posizione processuale”).
7. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Non è predicabile alcuna nullità della sentenza perché non è censurabile ai sensi dell’art. 115 c.p.c. la valutazione di attendibilità di un teste condotta dal giudice di merito.
7.1. Non sussiste la denuncia di un fatto decisivo del giudizio perché ci si duole di una valutazione istruttoria del giudice di merito piuttosto che della mancata considerazione di un fatto.
7.2. Il motivo, infine, è infondato sotto il profilo della dedotta violazione di legge, perché: la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 9/08/2019, n. 21239; Cass. 18/04/2016, n. 7623).
A questi principi si è attenuta la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio censurabile in sede di legittimità circa la valutazione della testimonianza.
7.3. Il motivo finisce, allora, per contestare la valutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito e, per questa via, è inammissibile: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. 10/06/2014, n. 13054).
Si consideri, poi, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l’eventuale “remissione in termini (Cass. 4/07/2017, n. 16467).
8. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. violazione dell’art. 132 c.p.c. sotto il profilo della motivazione apparente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. considerato il contrasto tra le premesse del ragionamento decisorio e gli elementi di prova acquisiti.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. per avere affermato la Corte territoriale l’inattendibilità delle deposizioni del teste A.A. perché in contrasto con quanto affermato dal teste A.P., omettendo di considerare che la conoscenza diretta dei fatti di causa del teste A.P. parte dal 2008 con la conseguenza che il predetto teste non poteva riferire in ordine al periodo precedente.
9. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. sotto il profilo della motivazione apparente per avere la Corte territoriale individuato un ulteriore elemento di prova a sostegno della inesistenza del rapporto di lavoro subordinato della ricorrente nella circostanza che “tutte le sorelle (eccetto l’appellata) in virtù della loro qualità di socie erano iscritte alla gestione separata e non hanno mai denunciato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato” disattendendo, così, i principi giurisdizionali declinati dalla Corte regolatrice in materia di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato del socio amministratore con la società.
10. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 132 c.p.c. sotto il profilo della motivazione apparente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale pur affermando che il compendio probatorio confermava “l’esercizio di un potere gestorio sostanzialmente condiviso da parte di tutta la compagine sociale” (circostanza che conferma che la ricorrente non aveva un potere di gestione e/o decisionale autonomo e sovrano) ha omesso di riconoscere la natura subordinata del lavoro dirigenziale disattendendo, così, i principi giurisprudenziali declinati dalla Corte regolatrice in materia di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato del socio amministratore con la società.
11.Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. e dell’art. 297 c.c. per avere la Corte territoriale individuato quale ulteriore elemento di radicale inattendibilità della deposizione della teste A.A. il contrasto di essa con quanto riferito dai testi Caronna e Bramante senza ammettere la prova richiesta dalla parte ricorrente per provare l’inattendibilità dei due testi.
12. I quattro motivi vanno esaminati congiuntamente perché tutti contestano la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della valutazione delle prove e sono inammissibili.
Non è, innanzi tutto, ravvisabile alcuna violazione di legge: la sentenza impugnata inquadra in modo del tutto corretto la fattispecie, tenendo conto dei principi di diritto affermati in materia da questa Corte: si consideri che in ragione di Cass. 27/01/2022, n. 2487, in astratto sono «cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 19596); e questa circostanza ricorre, qualora sia individuabile (mediante una valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito e incensurabile in cassazione) la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente – amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno “schermo” per coprire un’attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato (Cass. 14 gennaio 2000, n. 381; Cass. 3 marzo 2004, n. 4334): così risultandone provata la soggezione al potere direttivo e disciplinare di altri organi della società e l’assenza di autonomi poteri decisionali (Cass. 17 febbraio 2000, n. 1791)».
13. I motivi di ricorso sono, allora, diretti a riproporre in sede di legittimità una inammissibile valutazione dell’istruttoria, attività riservata al giudice di merito.
13.1. La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il «convincimento» che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. 19/07/2021, n. 20553).
13.2. Si consideri, poi, che: il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10/06/2016, n. 11892).
Ed infine, si consideri che: in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. 23/04/2024, n. 10927).
14. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116, comma 20, della legge 388/2000 e dell’art. 1189 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per non avere tenuto conto che la sentenza di primo grado ha confermato il legittimo affidamento della società di adempiere in buona fede all’obbligo contributivo.
15. Con il nono motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. considerando che l’affermazione secondo cui la ricorrente «ha provveduto al versamento dei contributi previdenziali denunciando un rapporto di lavoro di natura subordinata invece inesistente» è un elemento estraneo al compendio probatorio e per di più smentito dalla deposizione testimoniale resa dall’Ispettore INPS P.M. con la conseguenza che il ragionamento decisorio non è coerente con gli elementi di prova acquisiti e si risolve in una mera apparenza del discorso giustificativo considerato che l’inferenza probatoria non lo sostiene e lo smentisce.
16. Con il decimo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 della legge n. 88/1989 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per non avere considerato la sentenza che l’insussistenza del dolo nella fase esecutiva del rapporto dell’odierna ricorrente è confermata dalla sentenza di primo grado che ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato della odierna ricorrente con la Società F.A.G. s.n.c.
17. L’ottavo, il nono e il decimo motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto tutti diretti a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’applicazione degli artt. 116, comma 20, della legge 388 del 2000, dell’art. 1189 c.c. e dell’art. 52 della lege 88 del 1989 e la buona fede della ricorrente.
17.1. I motivi sono infondati perché appare incensurabile la sentenza impugnata nella parte in cui rileva che la ricorrente, nel provvedere a versare i contributi legati ad un rapporto di lavoro subordinato ha volontariamente disatteso la concreta attuazione del rapporto attribuendo una qualificazione inesistente nella realtà.
La ricorrente non può, per questa via, invocare una buona fede nell’adempimento dell’obbligo contributivo, buona fede esclusa dalla circostanza che la ricorrente aveva agito in seno alla società quale socia amministratrice e non quale lavoratrice subordinata.
Per nulla rileva, in senso opposto, la qualificazione offerta dalla sentenza di primo grado atteso che la sentenza in questa sede impugnata ha ricostruito, in modo alternativo ed incensurabile, la fattispecie sicché decade la qualificazione conseguente della contribuzione effettuata.
17.2. Le disposizioni invocate riguardano fattispecie del tutto differenti da quella in esame e non sono utilmente invocabili per fondare una posizione contributiva e previdenziale ove non ricorrano i caratteri del rapporto di lavoro subordinato.
17.3. Si consideri, peraltro, il principio di carattere generale secondo il quale: in tema di contributi assicurativi e previdenziali obbligatori, non è utilmente invocabile il principio di tutela dell’affidamento del contribuente, di cui all’art. 10 della l. n. 112 del 2000, (ndr art. 10 della l. n. 212 del 2000) (se non, ove ne ricorrano i presupposti, ai limitati fini di escludere sanzioni e interessi moratori), trattandosi di prestazione patrimoniale di natura pubblicistica, fondata sull’art. 38 Cost. e coperta da riserva di legge ex art. 23 Cost., con conseguente indisponibilità del relativo credito da parte dell’ente (Cass. 10/08/2020, n. 16865).
18. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.
19. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità in difetto di formale costituzione dell’INPS.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.