CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17531 depositata il 25 giugno 2024

Tributi – Avviso di accertamento – IRPEF – Distribuzione extracontabile di utili – Rettifica reddito imponibile sulla base dell’analoga rettifica effettuata sul reddito della Società – Sentenza di appello non passata in cosa giudicata – Accoglimento 

Rilevato che

Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Di.Ca. di avviso di accertamento, relativo a IRPEF per l’anno di imposta 2005 e conseguente alla presunzione di distribuzione extracontabile di utili a seguito di un accertamento di maggior reddito imponibile a carico della Di. C. Srl (della quale la ricorrente era socia per una quota pari al 20% del capitale sociale), la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la prima decisione integralmente favorevole alla contribuente.

In particolare, la C.T.R., dopo avere rilevato di avere pronunciato nel giudizio promosso dalla Società e di avere, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermato la decisione della Commissione provinciale (che aveva parzialmente annullato la rettifica del reddito della Società, confermando la ripresa a tassazione solo della somma di Euro 34.324,00 relativa a costi sostenuti per canone di leasing), determinava il maggior reddito da capitale per Di.Ca. in Euro 2.745,92 con sanzioni al minimo.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Di.Ca. ha depositato nomina di difensore con allegata procura al fine della partecipazione eventuale alla pubblica udienza.

Avviato alla trattazione in camera di consiglio il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo, una prima volta per la trattazione congiunta con il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione da parte della Società del relativo avviso di accertamento, una seconda volta per la mancata comunicazione della data dell’adunanza camerale a una delle parti.

Indi, l’Agenzia delle entrate ha chiesto la trattazione del ricorso essendo stato opposto diniego all’istanza di definizione agevolata, nelle more proposta dalla contribuente e il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Considerato che

Preliminarmente va dato atto che non risulta che il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di definizione agevolata sia stato impugnato sicché può procedersi alla trattazione del ricorso;

con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. perpetrata dalla C.T.R. nell’avere rettificato il reddito imponibile ai fini Irpef della socia sulla base dell’analoga rettifica effettuata sul reddito della Società partecipata da una sentenza di appello non passata in cosa giudicata;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) del D.P.R. n.600 del 1973 e di altre disposizioni di legge commessa dal Giudice di appello per avere, ritrascrivendo il testo della motivazione della sentenza che aveva deciso sul reddito e sull’accertamento societario, annullato la ripresa a tassazione, ritenendo che lo scostamento tra il valore normale, determinato con i valori OMI, e il prezzo dichiarato, non fosse sufficiente a legittimare l’effettuazione di un accertamento analitico induttivo;

il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo;

in effetti, la C.T.R. ha errato, con violazione dell’art. 2909 cod. civ., a ritenere che la sentenza (n.1335/49/14) emessa dalla stessa Commissione regionale nei confronti della Società per la medesima annualità di imposta, facesse stato nei confronti della socia, in quanto tale sentenza non era passata in cosa in giudicata ma, anzi, fatta oggetto, da parte dell’Agenzia delle entrate, di ricorso per cassazione, (peraltro, già deciso da questa Corte, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania, con ordinanza n. 6870 depositata in data 8 marzo 2023);

alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania-Napoli che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania-Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità