CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17553 depositata il 30 giugno 2025

Infortunio sul lavoro – Risarcimento del danno – Responsabilità della società – Art. 2087 c.c. – Onere della prova – Garanzia assicurativa – Notificazione della sentenza

Rilevato che

 1. Con sentenza n.449/2016 pubblicata l’1.7.2016 Il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda proposta da (…) nei confronti della (…) ai sensi dell’art. 2900 c.c., nonché nei confronti di (…) (quale azione di responsabilità verso l’ex socio e responsabile in materia di sicurezza della società (…) SpA, dichiarata fallita, per la quale lavorava il ricorrente ), diretta ad ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorso in data 3.6.2004, e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

 2. Con sentenza n. 446/2021 pubblicata il 24 giugno 2021 e notificata il 26 novembre 2021 la corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto dal lavoratore. In particolare, quanto alla azione di surroga ex art. 2900 c.c. invocata dal (…) la corte riteneva che non ne sussistessero i presupposti, mancando qualsiasi accertamento in ordine alla responsabilità della società ex art. 2087 c.c. per l’infortunio occorso all’appellante e mancando altresì una specifica condanna nei confronti di quest’ultima e quindi un credito del lavoratore che consentisse di invocare la surroga azionata.

Evidenziata, inoltre, che la garanzia assicurativa prestata dalla (…) (ora (…) esplicava efficacia a favore della società (…) SpA (poi dichiarata fallita), nei cui confronti non risultava essere stata formulata nel presente giudizio alcuna domanda ; che la domanda di ammissione al passivo del lavoratore in sede concorsuale, per stessa ammissione del ricorrente era stata respinta e non risultava essere stata proposta opposizione; mancava la prova in ordine alla eventuale efficacia della copertura assicurativa anche per comportamenti illeciti e conseguenti responsabilità ricadenti sui singoli soggetti terzi dipendenti o facenti capo alla società (…) SpA.

Quanto all’azione proposta nei confronti di (…) personalmente , quale titolare della carica gestionale e responsabile della sicurezza, ed estesa ai suoi eredi nella fase di appello, stante l’intervenuto decesso nelle more del processo di prime cure, evidenziava che gli eredi di (…) avevano rinunziato all’eredità e dunque, anche laddove fosse stata provata una qualsiasi responsabilità di quest’ultimo nell’evento infortunistico, non avrebbe potuto essere imputato agli eredi alcun obbligo risarcitorio.

 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione (…) affidato a cinque motivi.

 4. Si difende con controricorso la (…) Sono rimasti intimati la Curatela del Fallimento (…) s.p.a. nonché (…) n.q. erede di (…)

 5. Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Considerato che

 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art 360, co. 1 n. 5, c.p.c. l’omessa valutazione di un fatto decisivo e controverso tra le parti e/o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e violazione e falsa applicazione degli art. 111 Cost, 132 c.p.c., e 118 disp. att., c.p.c. nonché ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione dell’art 2967 c.c. per non avere la Corte d’appello correttamente motivato in ordine alla dedotta non conformità della procedura di lavoro imposta al lavoratore rispetto alla previsione del 2087 c.c.

 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli art. 112, 414, 432, c.p.c., e 1362 ss c.c. nonché, ex art. 360 n.5 c.p.c., omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte d’appello deciso sulla base di una statuizione svincolata dal contenuto delle allegazioni del ricorrente e di una errata interpretazione illogica ed errata della causa petendi e del contenuto del ricorso in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2967, 2087, 1218, 2729 c.c. dell’art. 35 del d.lgs n. 626/94 e degli art. 61,62, e 421 c.p.c. nonché ex art . 360 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo dedotto ed oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente lamenta che, rigettando la domanda perché il lavoratore non avrebbe fornito la prova della responsabilità del datore, la Corte d’appello ha violato il riparto dell’onere della prova.

Censura, inoltre, la sentenza per aver omesso di accettare che : non vi era il documento di valutazione dei rischi e dei processi organizzativi; non vi era traccia di accorgimenti e/o controlli adottati per assicurare che il lavoro avvenisse in sicurezza sufficiente ed in modo tale da garantire l’incolumità degli addetti; no vi era stata la formazione per il procedimento tecnico.

Lamenta che la sentenza ha rigettato la domanda omettendo di riscontrare l’adempimento dell’obbligazione di sicurezza con specifico riferimento alla valutazione del rischio specifico ed alla compatibilità delle condizioni operative con il livello della scienza e della coscienza in materia di tutela dell’operaio manutentore, riscontro invece da effettuare anche ai sensi dell’art. 421 c.p.c.

Nello svolgimento di tale attività tecnica la Corte di appello avrebbe omesso di avvelarsi degli ausiliari del giudice professionalmente competenti nella disamina e nella valutazione del rischio su una materia specifica richiedente l’accertamento di un fatto implicante nozioni di ergonomia e sicurezza alle quali si può fare ricorso tramite esperti della materia, sebbene sollecitato dall’appellante nella comparsa.

 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce ex art. 360, co 1, n. 5 c.p.c. omessa valutazione di un fatto decisivo e controverso tra le parti e/o falsa applicazione nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché ex art. 360 c.p.c., co 1, n. 3.

Violazione dell’art. 2900 c.c. per avere la Corte ritenuto insussistenti i presupposti legittimanti l’azione di surroga.

 5. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360, co.1, n. 5 c.p.c. omessa valutazione di un fatto decisivo e controverso tra le parti e/o falsa applicazione del contratto di polizza, nonché violazione e/o falsa applicazione degli art. 111 Cost, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché ex art. 360 c.p.c. n.3 la violazione dell’art 2697 c.c. in relazione all’onere della prova della copertura assicurativa.

 6. L’esame dei motivi di ricorso è precluso dall’ineludibile rilievo della sua improcedibilità.

 6.1. Il ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza gli è stata notificata in data 26.11.2021, non ha depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dall’art. 369, co. 2, n.2, c.p.c.

Deve, infatti, confermarsi il principio già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 21349 del 06/07/2022 e già in precedenza da Cass. n. 15832 del 07/06/2021, per il quale  ‘’la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesa un ‘’fatto processuale’’- la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘’breve’’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘’auto responsabilità’’ della parte, Impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372.c.c.

 6.2. Dalla violazione dell’art. 369 c.p.c. deriva l’improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito dalla citata Cass., Sez. U, n. 21349/2022, qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cfr. in tal senso anche Cass. n. 19695 del 22/07/2019), trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione , a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente.

6.3. Come anche di recente affermato da questa Corte (Cass, n. 19475 del 15/07/2024; Cass. n. 24724; Cass. n. 24850 del 2024), inoltre, la sensazione dell’improcedibilità non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare , tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia.

Tali principi sono stati, di recente ritenuti coerenti con le previsioni della Carta EDU, ed in particolare con l’art. 6.1 (diritto di accesso ad un tribunale) della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza 23 maggio 2024, in causa 37943/17, P. e altri c. Italia che, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell’articolo 6.1 della Convenzione affermando che:

a) Il ruolo della Corte di cassazione ‘’giustifica che le procedure da essa seguite siano più formali delle altre’’, anche in considerazione del fatto che chi ricorre in cassazione è assistito da avvocati specializzati iscritti ad un albo speciale (83);

b) l’onere di depositare la relata di notifica della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art 369 c.p.c. “persegue un fine legittimo”, ovvero la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia (75);

c) l’onere imposto di cui all’art 369 c.p.c. non è sproporzionato rispetto al suddetto fine, in quanto la possibilità d’un deposito tardivo ‘’vanificherebbe l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e impedirebbe alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi’’ (82).

 6.4. Il difetto di procedibilità dev’essere, peraltro, rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo ( cfr. In tal senso Cass. N. 17014 del 2024; Cass. Sez. 3, ordinanza . 19043 dell’11/07/2024 e già Cass., Sez. Un., n. 8312 del 25/03/2019; Cass., sez. 6-2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., sez. 6 – L, n. 24178 del 29/11/2016; Cass ., sez. 6-3, n. 10784 del 26/05/2015; Cass., sez. 6-2, n. 22914 del 08/10/2013).

 7.Nel caso di specie ricorrente esordisce affermando in ricorso (p.2) che la sentenza impugnata era stata notificata il 26.11.2021. e conclude affermando di depositare : ‘’D) copia autentica sentenza gravata’’, ma né dal fascicolo cartaceo né da quello telematico risulta che abbia allegato la documentazione attestante la notifica (né all’atto del deposito del ricorso e neppure nel termine perentorio di venti giorni dalla sua ultima notifica).

La copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito , né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.)

 7.1. Poiché la notifica del ricorso è avvenuta in data 24 gennaio 2022 per quanto attiene ad (…) e in data 25 gennaio 2022 a (…) e mancando in radice la prova della notifica a (…) s.p.a., la sua improcedibilità non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (24 giugno 2021), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, Il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata , dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno della pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, co. 2, c.p.c. (cd. Prova di resistenza) (così, ex multis, Cass. n. 11386 del 20/04/2019).

8. Da quanto esposto consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile ex. Art. 369 c.p.c.

9. In applicazione del principio di soccombenza il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 , 115 , nel testo introdotto dall’art. 1 comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

11. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, ai sensi dell’art. 52,comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, va disposto l’oscuramento di ufficio delle generalità e degli altri dati identificativi di (…).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso, condanna il ricorrente (…) al pagamento , in favore di (…) delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% , agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r.30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , in misura pari a quello previsto per il ricorso , ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.

Dispone che, ai sensi dell’art 52 d.lgs. 196 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati significativi di (…).