CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17594 depositata il 3 giugno 2026
Rapporto di lavoro subordinato – Disconoscimento – Prescrizione del diritto dell’INPS – Principio del legittimo affidamento – Pagamento della prestazione previdenziale – Adempimento delle prestazioni pensionistiche – Rigetto
Fatti di causa
1. Con ricorso depositato in data 13.12.2019 A.B. adiva il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l’INPS e chiedeva accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del provvedimento dell’Istituto con il quale l’INPS aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato dalla ricorrente con l’impresa B.R. & C. dal 4/09/2003 al 18/05/2006 per la rilevata insussistenza dei requisiti di cui all’art. 2094 c.c.
L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 62/2022 il Tribunale di Perugia rigettava la domanda e condannava la ricorrente alle spese.
2. A.B. proponeva appello. L’INPS si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con la sentenza n. 225/2022 depositata in data 14/09/2022 la Corte di Appello di Perugia, sezione lavoro, rigettava l’appello.
3. Avverso detta sentenza A.B. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di impugnazione.
L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 27/04/2026.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione della legge n.241/1990 (artt. 1 e 7), nonché violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di decadenza e prescrizione, in particolare, dell’art. 2946 c.c. e violazione e/o falsa applicazione del principio del legittimo affidamento in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
1.1. Con questo motivo di ricorso si critica innanzi tutto la sentenza impugnata per avere ritenuto l’irrilevanza dei denunciati vizi formali attinenti la pretesa violazione dei principi di cui alla legge n.241/1990.
La ricorrente deduce l’errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata ritenendo non applicabile alla fattispecie il principio di cui all’art. 7 della legge n.241 del 1990 e cioè il principio che impone alla amministrazione procedente, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento che li riguarda e dal quale possono nascere provvedimenti pregiudizievoli.
2. Il motivo è infondato.
2.1. In via generale occorre ricordare, quanto ai rapporti tra le garanzie generali previste dalla legge sul procedimento amministrativo, che rimangono validi i principi affermati da questa Corte a partire da Cass. 24/02/2003, n. 2804: dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all’accertamento, alla liquidazione e all’adempimento della prestazione pensionistica in favore dell’assicurato deriva che l’inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non sul rapporto obbligatorio dispiega avente incidenza ad oggetto alcuna quella prestazione, rapporto che, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all’attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell’art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta.
Ne consegue che – stante l’indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria – l’assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all’Istituto, salva restando l’azionabilità da parte sua, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell’Istituto medesimo.
Detti principi sono stati, di seguito, ribaditi sempre con riguardo ai procedimenti preordinati all’accertamento, alla liquidazione e all’adempimento delle prestazioni pensionistiche in favore dell’assicurato da Cass. 30/09/2014, n. 20604.
2.2. Di seguito, e con più specifico riguardo al procedimento di accertamento degli obblighi contributivi, si è affermato: in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l’Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa.
In tal caso, colui che intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (Cass. 19/01/2021, n. 809).
2.3. Non è fondata, per questa via, una doglianza che riguardi, in via formale, la pretesa violazione della norma procedimentale senza considerare che oggetto del procedimento giurisdizionale è il rapporto lavorativo e il suo inquadramento contributivo in virtù della legge e senza che sia specificamente indicato se e in quale misura il vizio dedotto sia idoneo ad incidere sulla qualificazione del rapporto e sugli obblighi contributivi di legge.
3. Sotto il secondo profilo, con il primo motivo di ricorso, si deduce la decadenza dell’INPS dal potere di disconoscimento del rapporto di lavoro e la prescrizione del diritto dell’INPS.
3.1. Sotto questo profilo, il motivo è infondato, considerato che il diritto dell’INPS di riqualificare il rapporto di lavoro non è sottoposto a decadenza in ragione dei principi già citati.
Va considerato che «è imprescrittibile l’azione con la quale l’I.N.P.S. intenda far accertare la nullità, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante, salva la prescrittibilità della ripetizione di somme, contributi ovvero prestazioni versate» (Cass. 24/03/2010, n. 7043).
4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
4.1. Con questo motivo di ricorso ci si duole che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore di diritto addossando alla stessa B. l’onere di provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dal quale si originava la posizione previdenziale mentre incombeva sull’INPS, che sebbene convenuta per sostanzialmente l’accertamento attrice in negativo, era parte quanto doveva provare l’insussistenza dei presupposti per la revoca della posizione previdenziale.
4.2. Il motivo è infondato perché la sentenza impugnata si è uniformata a costante orientamento di questa Corte che afferma: in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l’Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa.
In tal caso, colui che intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (Cass.19/01/2021, n. 809).
Ed ancora: colui che intende far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, al fine di poter usufruire delle relative prestazioni previdenziali e assicurative, ha l’onere di provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, mentre non è configurabile, in capo all’Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l’insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell’ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (Cass. 9/05/2003, n. 7139; Cass. 8/02/2000, n. 1399).
5. Sotto un secondo profilo con il secondo motivo di ricorso si deduce che il disconoscimento del rapporto lavorativo sarebbe stato adottato in ragione di mere indagini contabili e senza fondarsi su adeguati elementi istruttori, travisando i fatti di causa e le risultanze istruttorie.
5.1. Sotto questo profilo il motivo è inammissibile.
In parte il motivo non coglie la motivazione della sentenza impugnata che, lungi dal limitarsi a valutare l’attività ispettiva di natura documentale degli ispettori dell’Inps, conduce una ampia e motivata disamina degli elementi istruttori emersi in giudizio.
La sentenza argomenta, infatti, circa il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo nella impresa e della disamina delle testimonianze acquisite, con motivazione coerente ed esente da vizi logici, comunque superiore al minimo costituzionale.
Il motivo di impugnazione si risolve, allora, in una inammissibile proposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella già raggiunta dalle due sentenze di merito, e in modo conforme, rimettendo alla Corte una attività al di fuori del sindacato di legittimità e riservata al giudice di merito.
6. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.
7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura percentuale del 15% ed accessori come per legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.