CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17712 depositata il 3 giugno 2026

Lavoro subordinato – Contributi omessi – Mancata registrazione di ore di lavoro notturno – Maggiorazioni contrattuali – Lavoro straordinario, festivo e notturno – Revoca dei benefici contributivi – Verbale di conciliazione – Rigetto

Fatti di causa

1.- L’INPS ha notificato alla società L.P. S.r.l. un avviso di addebito con il quale ha chiesto il pagamento della somma di € 125.455,82 a titolo di contributi omessi relativi all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la lavoratrice B., formalmente qualificato come autonomo, alla mancata registrazione di ore di lavoro notturno prestate dai dipendenti, alla omessa corresponsione ai dipendenti delle maggiorazioni contrattuali per lavoro straordinario, festivo e notturno, al recupero dei benefici contribuiti fruiti relativamente ai lavoratori cui le violazioni si riferivano, per il periodo in cui tali violazioni si sono protratte.

2.- La Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito limitatamente al calcolo delle sanzioni civili, condannando la società al pagamento in favore dell’INPS della somma di € 81.449,28, oltre sanzioni.  

La Corte di appello ha ritenuto subordinata la prestazione della lavoratrice B., non attribuendo rilevanza al verbale di conciliazione tra lavoratrice e datore di lavoro in cui le parti hanno qualificato il rapporto come autonomo.  

In merito alla pretesa dell’INPS di recuperare i benefici contributivi in applicazione dell’art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, ha rilevato che la società non aveva allegato di avere rispettato le condizioni e i termini previsti per sanare la posizione di irregolarità contributiva.

3.- Per la cassazione della sentenza ricorre la società L.P. formulando due censure.

4.- L’INPS resiste con controricorso.

5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.

Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo la società ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2074 c.c. 113, 115, 116, 191, 345 c.p.c. e 24 della Costituzione sull’onere probatorio e sul mancato svolgimento dell’attività istruttoria per l’accertamento giudiziale dei fatti circa il capo della sentenza relativo alla posizione lavorativa della sig.ra B.M., con cui è stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro della stessa in base alla sola lettura delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e per non avere ammesso una CTU contabile, sostituendosi alla parte processualmente inadempiente in ordine all’onere probatorio, così violando il diritto di difesa del ricorrente.

2.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in applicazione di un consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.) (Cass. n. 26739/2024 e Cass. n. 13395/2018).

Infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 32505/2023).

3.- Tra gli elementi probatori riservati alla valutazione del giudice di merito, non sindacabile dal giudice di legittimità, vi sono certamente le dichiarazioni rese dalla lavoratrice sia in sede ispettiva, sia in sede di conciliazione, liberamente apprezzabili dal giudice.

Pertanto, non è condivisibile la censura alla sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la subordinazione pur in presenza di una conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore: attesa l’autonomia del rapporto di lavoro rispetto a quello previdenziale, nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci in via conciliativa a diritti di natura patrimoniale derivanti dal rapporto, quand’anche la conciliazione abbia carattere novativo, detta rinuncia non incide in alcun modo – stante l’indisponibilità in ogni caso dell’obbligazione contributiva – sull’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali sulle somme oggetto della rinuncia, che il datore di lavoro ha verso l’INPS, soggetto terzo rispetto all’intervenuta conciliazione (Cass. n. 395/2024, in fattispecie relativa all’indennità di mancato preavviso cui il lavoratore aveva rinunciato).  

4.- Ne consegue che il giudice di merito non era in alcun modo vincolato né dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede di transazione, ritenute meno genuine rispetto alle precedenti dichiarazioni rese dalla stessa agli ispettori, né dall’esistenza in sé di una transazione che, come sopra specificato, non preclude, ai fini contributivi, di ritenere sussistente un differente assetto del rapporto.

5.- Altrettanto inammissibile è la censura in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dall’INPS, considerato che la società non ha neppure allegato la circostanza di avere nel giudizio di appello chiesto l’escussione dei testi indicati e che tale istanza sia stata disattesa dalla Corte.

6.- Con il secondo motivo la società censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2074 c.c., 113, 115, 116, 191, 345 e 24 della Costituzione sull’onere probatorio e sul mancato svolgimento dell’attività istruttoria per l’accertamento giudiziale dei fatti e per la determinazione dell’obbligazione contributiva relativa alle ore di lavoro notturno e straordinario e per non avere ammesso una CTU contabile, sostituendosi alla parte processualmente inadempiente in ordine all’onere probatorio, così violando il diritto di difesa del ricorrente; deduce, altresì, violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1 della legge n. 56/2024 di conversione del decreto-legge n. 19/2024, art. 1, comma 1175 della L. n. 296/2006, art. 1, comma 1175-bis, dell’articolo 3, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 472/97, dell’art. 7 del d. lgs. n. 472/97, dell’art. 2, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 173/2024, dell’art. 7 del d. lgs. n. 173/2024, dell’art 4 e 8 e dell’allegato A del d.m. 30.01.2015 per la determinazione dell’obbligazione contributiva relativa alla mancata decadenza dei benefici di legge concessi.

7.- Deve richiamarsi anche per il secondo motivo quanto affermato in relazione al motivo precedente in ordine alla violazione dell’art. 2697 c.c.

8.- In relazione al mancato svolgimento di attività istruttoria per l’accertamento dell’obbligazione contributiva relativa alle ore di lavoro straordinario, notturno e festivo, si deve rilevare che la questione non è stata in alcun modo affrontata dalla Corte di appello, per cui una eventuale censura alla sentenza avrebbe dovuto riguardare, in presenza dei presupposti, la mancanza della motivazione, ma non certamente la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova.

9.- In merito alle questioni relative alla perdita dei benefici contributivi a causa delle inadempienze rilevate in sede ispettiva, si deve premettere che la società ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto della nuova normativa in materia di revoca dei benefici contributivi dettata dal d.l. 2 marzo 2024 n. 19, conv. dalla l. n. 56 del 2024.

Tuttavia, si deve evidenziare che la nuova normativa è stata introdotta nel marzo 2024, dunque successivamente alla decisione del collegio della Corte di appello del 18 gennaio 2024, per cui, ovviamente, la sentenza non avrebbe potuto tenere conto della norma in questione.

La circostanza che nella motivazione vi sia un riferimento, e non già la sua applicazione, alla normativa in questione, si spiega agevolmente con il fatto che la sentenza, a fronte della decisione della causa all’esito dell’udienza del 18 gennaio 2024, è stata pubblicata il 28 ottobre 2024.

10.- L’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 dispone che “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

La Corte di appello non ha ritenuto applicabile la sanatoria di cui all’art. 4 del d.m. 30 ottobre 2015 (che prevede la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva entro quindici giorni dalla segnalazione dell’irregolarità, continuando così a mantenere i benefici) sul rilievo che la società “non ha neppure allegato di avere rispettato condizioni e termini previsti dalla norma”.

11.- Quanto affermato dalla Corte di appello costituisce corretta applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte a mente del quale “In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto – ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 – il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell’Inps, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all’art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione “ex post” ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la “ratio” della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravi” (così Cass. n. 27107/2018 e, in senso conforme da ultimo, Cass. n. 2678/2026).

Nello stesso senso Cass. n. 30273/2024 ha precisato che la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva, da parte dell’INPS, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale.

12.- Su quanto affermato dalla Corte di appello, circa l’assenza di prova in ordine alla regolarizzazione contributiva nei termini di cui all’art. 4 del d.m. 30 ottobre 2015, la società ricorrente non si è confrontata in alcun modo, non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere errata tale affermazione, sovrapponendo alle censure al provvedimento impugnato critiche all’operato degli ispettori dell’INPS in sede di accertamento, non pertinenti in questa sede.

13.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna della parte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio di cassazione.  

In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.