CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17713 depositata il 3 giugno 2026

Contratti di lavoro a tempo determinato – Relative proroghe – Causale giustificativa – Lavoro “in nero” – Eccezione di decadenza – Pagamento delle differenze retributive – Mansioni superiori svolte – Orario di lavoro effettivamente svolto – Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo – Rigetto

Fatti di causa

1.- C.F. aveva lavorato dal 04/07/2013 al 30/09/2014 e dal 24/11/2014 al 31/01/2015 alle dipendenze di T. spa Agenzia per il lavoro con contratti di lavoro a tempo determinato e relative proroghe, destinata in somministrazione a svolgere le mansioni di infermiera presso la sede di Avellino della Casa di Cura Privata (…) – V.P. s.p.a.

Ritenendo illegittimi i contratti di lavoro e le relative proroghe, con nota del 05/03/2015 li aveva impugnati.

Deduceva che le mansioni formalmente indicate nei contratti erano diverse da quelle effettivamente svolte e che comunque i contratti di lavoro erano privi di specifica indicazione della causale giustificativa.

Adìva pertanto il Tribunale di Avellino per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze della predetta casa di cura, l’ordine di ripristino del rapporto di lavoro e la condanna della predetta società al pagamento delle differenze retributive derivanti sia dalle mansioni superiori svolte, sia dall’orario di lavoro effettivamente svolto in termini di lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.

2.- Costituitosi il contraddittorio, la società eccepiva la decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

3.- Espletata l’istruttoria testimoniale, il Tribunale rigettava la domanda.

4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla F.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) l’impugnazione dei vari contratti di lavoro a termine in somministrazione è avvenuta solo con nota del 05/03/2015, cui poi ha fatto seguito il ricorso giudiziario dell’01/09/2015;

b) il Tribunale ha accolto l’eccezione di decadenza relativamente a tutti i contratti, tranne l’ultimo stipulato per il periodo 21/11/201431/01/2015;

c) tale decisione è conforme al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto non si estende ai precedenti neppure se tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a sessanta giorni utile per l’impugnazione, poiché l’inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro – che potrà determinarsi solo ex post a seguito della sentenza – comporta che a ciascuno dei contratti si applicano e regole inerenti la loro impugnabilità (Cass. n. 24356/2019;  Cass. n. 11001/2021 ed altre);

d) la Corte di Cassazione ha escluso che tale principio si ponga in contrasto con il diritto dell’Unione Europea ed in particolare con l’art. 6, co. 2, della direttiva 2008/104/CE, poiché tale direttiva, non autoapplicativa, si rivolge solo agli Stati membri e non impone all’autorità giudiziaria nazionale un obbligo di disapplicazione di qualunque disposizione di diritto nazionale che preveda divieti o restrizioni non giustificati da ragioni di interesse generale (Cass. n. 24356/2019);

e) l’ultimo contratto – l’unico non colpito da decadenza – ratione temporis è soggetto alla disciplina di cui all’art. 1, co. 2, d.l. n. 34/2014, conv. in L. n. 78/2014, che per i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, ha eliminato l’obbligo di specificare la causale, avendo introdotto il principio di a-causalità con l’unico limite temporale dei 36 mesi, nella specie non superato;

f) la circostanza valorizzata dall’appellante, secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe proseguito “in nero” anche nei periodi fra un contratto e l’altro non ha rilevanza in concreto, poiché i contratti si sono succeduti in maniera pressocché continua con limitati intervalli (dal 4 all’8 luglio 2013, dal 13 al 16 luglio 2013, dal 30 luglio al 06 agosto 2013, dall’01 ottobre al 23 novembre 2014);

g) comunque non vi è alcuna prova che la F. abbia lavorato continuativamente, ossia anche durante i formali intervalli, dal momento che le deposizioni testimoniali sono state rese da soggetti che avevano analogo contenzioso pendente e quindi sono poco attendibili e comunque del tutto generiche;

h) infondata è anche la tesi della F. circa la fittizietà dei rapporti di somministrazione, visto che la sua datrice di lavoro era formalmente autorizzata ad esercitare tale attività di somministrazione di forza lavoro e nello schema della somministrazione sono del tutto irrilevanti le deduzioni circa i turni di lavoro predisposti e le direttive impartite dalla clinica, fatti del tutto fisiologici;

i) l’eventuale diverso orario svolto e le eventuali mansioni superiori – di cui comunque non vi è adeguato riscontro probatorio – non sarebbero idonei a snaturare la natura del rapporto, perché comporterebbero soltanto l’obbligo dell’utilizzatore di pagare eventuali differenze retributive rispetto a quanto erogato dalla datrice di lavoro somministrante (art. 23 d.lgs. n. 276/2003);

j) le rivendicazioni retributive per maggiore orario di lavoro asseritamente espletato e per mansioni superiori asseritamente svolte sono infondate perché prive di riscontro probatorio, oltre che fondate su allegazioni del tutto generiche;

k) in ogni caso dai documenti in atti risulta che, almeno per l’ultimo contratto di lavoro, l’orario pattuito era di 24 ore settimanali e dalle buste paga si evince il pagamento dello straordinario ove effettuato, nonché delle indennità per lavoro festivo e notturno ove svolto;

l) quanto all’illegittimità della proroga, che secondo la difesa dell’appellante non poteva superare i sei mesi e doveva essere determinata da esigenze straordinario o imprevedibili, resta il fatto che l’art. 22 d.lgs. n. 276/2003 ratione temporis applicabile stabilisce l’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001 in quanto compatibile e stabilisce altresì che il regime delle proroghe non è quello della legge, ma quello previsto dai contratti collettivi;

m) nel caso di specie i contratti collettivi prevedono sino a sei proroghe del contratto di lavoro e proprio per il perdurare delle ragioni che avevano dato luogo alla somministrazione, quindi non per esigenze nuove ed imprevedibili;

n) le altre censure, in quanto fondate sull’illegittimità della somministrazione, rimasta esclusa, sono infondate.

5.- Avverso tale sentenza F.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

6.- Casa di Cura Privata (…) – V.P. s.p.a. ha resistito con controricorso.

7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 32 L. n. 183/2010 per avere la Corte territoriale confermato la decadenza per i contratti di lavoro anteriori all’ultimo, senza considerare la direttiva 2008/104 come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze del 14/10/2020 e del 17/03/2022 e quindi senza accertare se la reiterazione dei contratti di lavoro in somministrazione avesse oltrepassato il limite della durata ragionevole.

Il motivo è inammissibile.

E’ vero che questa Corte ha affermato che in tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l’impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell’ultimo contratto della serie, il giudicato sull’intervenuta decadenza dall’impugnativa dei contratti precedenti non preclude l’accertamento dell’abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell’utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20 (Cass. n. 22861/2022).

Tuttavia, di tale questione – ossia della considerazione di tutti i contratti, anche di quelli colpiti da decadenza, ai fini della verifica della ragionevole durata temporanea e, quindi, della loro abusiva reiterazione – non vi è traccia nella sentenza impugnata.

Pertanto, ai fini della specificità del motivo di ricorso per cassazione, sarebbe stato onere della ricorrente precisare se tale prospettazione fosse stata avanzata nel ricorso di primo grado e, poi, come motivo di appello e, infine, dolersi dell’omessa pronunzia.

Tali oneri non sono stati adempiuti. Peraltro, dallo “storico di lite” riportato dalla Corte territoriale si evince che la F., con l’atto di appello, aveva censurato la decisione del Tribunale:

1) per aver applicato la decadenza, a suo dire inapplicabile vista la sostanziale continuità del rapporto di lavoro presso l’utilizzatrice;

2) per avere escluso la nullità dei contratti e delle proroghe, a suo dire invece da dichiarare in ragione sia della genericità delle causali giustificatrici, sia della difformità fra l’orario e le mansioni indicati in contratto e quelli effettivamente svolti;

3) per avere rigettato la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni di livello superiore rispetto a quelle di formale assunzione, nonché di lavoro straordinario, notturno e festivo.

Dunque nell’atto di appello non vi era alcun riferimento alla questione dell’abusiva reiterazione dei contratti di lavoro in somministrazione.

Unico riferimento ivi rinvenibile – sul piano temporale – è quello relativo alla contestata legittimità delle proroghe, risolto dalla Corte territoriale sulla base delle specifiche previsioni contenute nel contratto collettivo (v. sentenza impugnata, p. 6).

Non è utile alla ricorrente il richiamo all’ordinanza di questa Corte di legittimità n. 23445/2023, che, come pure riportato dalla ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 17), era relativa ad un caso in cui i giudici di merito avevano accertato che le missioni della lavoratrice si erano susseguite “senza soluzione di continuità”.

Identico caso concreto era quello accertato dai giudici di merito nel giudizio poi deciso da questa Corte con pronunzia n. 30668/2019 pure invocata dalla ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 23).

Invece nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato tutti gli intervalli fra un contratto e l’altro, l’ultimo dei quali anche di apprezzabile durata (dall’01/10/2014 al 23/11/2014: v. sentenza impugnata, p. 5) ed ha ritenuto rimasta sfornita di qualunque prova la deduzione della F. di aver continuato a lavorare “in nero” nei predetti intervalli.

Dunque ciò che, sul piano fattuale, distingue il caso in esame da tutti quelli decisi dai precedenti invocati di questa Corte è proprio la soluzione di continuità dei vari rapporti di lavoro e delle varie missioni presso l’utilizzatrice.

Le ulteriori censure articolate dalla ricorrente sono inammissibili, sia perché rivolte alla decisione del Tribunale (v. ricorso per cassazione, p. 22 ss.) piuttosto che, come necessario, a quella d’appello, sia perché si fondano sui due presupposti della “fittizietà e quindi nullità” dei contratti di lavoro a termine in somministrazione e della continuatività di fatto dello svolgimento della prestazione lavorativa da lei resa, entrambi presupposti dichiaratamente e motivatamente esclusi dalla Corte d’appello, che li ha ritenuti rimasti del tutto sforniti di prova.

Rispetto a questa parte della sentenza impugnata la ricorrente non si confronta in alcun modo e quindi il motivo difetta di “pertinenza” rispetto al motivato accertamento, da parte dei Giudici d’appello, dell’insussistenza di entrambi i predetti presupposti.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1, co. 2, d.l. n. 34/2014 (conv. in L. n. 78/2014), 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276/2003, 345 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti per avere la Corte territoriale ritenuto che l’ultimo contratto di lavoro in somministrazione e le relative proroghe potessero essere acausali.

Il motivo è inammissibile quanto al vizio di “omesso esame di fatto decisivo”, poiché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, pen.co., c.p.c.).  

Per il resto il motivo è infondato.

Il fatto che la questione della acausalità del contratto di lavoro in somministrazione fosse stata prospettata dalla utilizzatrice per la prima volta in appello è del tutto irrilevante, poiché non si tratta di un “fatto nuovo”, né di una eccezione nuova, dovendo il regime giuridico del contratto essere individuato dal Giudice per individuare i fatti costitutivi del diritto vantato dalla ricorrente.

Quindi la Corte territoriale, lungi da violare l’art. 345 c.p.c., si è limitata ad evidenziare che l’assenza di specifica causale giustificatrice del contratto non apparteneva più al novero dei fatti costitutivi del diritto vantato dalla F. alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatrice, in considerazione della nuova disciplina della materia.

L’ulteriore censura di non aver considerato che l’attività lavorativa si era svolta per periodo “in nero” in assenza di contratto è inammissibile per le medesime ragioni evidenziate in relazione al primo motivo. Analoga sorte ha la censura relativa alla mancata considerazione delle modalità differenti di orario rispetto al contratto di lavoro e di somministrazione.

Quanto alla necessità di verificare l’effettiva sussistenza delle ragioni giustificative del contratto di somministrazione (v. ricorso per cassazione, p. 33, lett. d), la censura è parimenti inammissibile, perché introduce una questione del tutto nuova, atteso che la Corte territoriale si è occupata unicamente della specifica indicazione delle causali giustificatrici nel contratto di lavoro.

 Sotto questo profilo la ricorrente non si confronta in alcun modo con l’affermazione della Corte territoriale circa l’applicabilità – ratione temporis – del nuovo regime normativo, introdotto nel 2014 e connotato dalla acausalità dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in somministrazione.

Le ulteriori censure sulla causale sono inammissibili, perché sollecitano a questa Corte una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali (v. ricorso per cassazione, pp. 36 e 42 ss.), interdetta in sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito.

Inammissibile è altresì la censura volta a riproporre la questione della fraudolenza (v. ricorso per cassazione, p. 37), per le medesime ragioni evidenziate in relazione al primo motivo: la questione è del tutto nuova, visto il silenzio sul punto della Corte territoriale, sicché era onere della F. specificare e trascrivere la parte del suo ricorso introduttivo in cui aveva prospettato tale questione e, poi, il motivo di appello con cui l’aveva riproposta in secondo grado.

Tali oneri non sono stati adempiuti.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 22 d.lgs. n. 276/2003, del d.lgs. n. 368/2001 e dell’art. 345 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti per avere la Corte territoriale omesso ogni motivazione sulla deduzione di illegittimità della reiterazione delle proroghe.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

E’ inammissibile, perché, dopo aver riportato la parte della motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente finisce per riproporre le sue deduzioni, senza veicolarle in termini di critica alla decisione della Corte d’appello, che ha fatto leva sulla previsione dei contratti collettivi, per i quali erano lecite e possibili fino a sei proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione.

E’ infondato, perché, contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte territoriale ha preso in esame quella deduzione e l’ha rigettata, motivando con espresso richiamo ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva, nella specie ritenuti rispettati.  

Inammissibile è pure la censura di omessa motivazione sulla pretesa risarcitoria (v. ricorso per cassazione, p. 56), posto che, nel silenzio sul punto della Corte territoriale, la ricorrente non riporta almeno i passaggi salienti del suo ricorso introduttivo e del ricorso d’appello in cui aveva avanzato quella domanda.

4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 5) e 3), c.p.c. la ricorrente lamenta omesso esame e omessa motivazione su fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, disapplicazione dell’art. 115 c.p.c., “violazione e falsa applicazione” dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di valutare le risultanze istruttorie rappresentate dagli statini di presenza, dalle buste paga e dalle testimonianze acquisite al processo.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di “omesso esame di fatto decisivo” è precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, pen. co., c.p.c.).

Per il resto la ricorrente sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, attività interdette in sede di legittimità, in quanto riservate al giudice di merito.

5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.