CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17720 depositata il 3 giugno 2026

Lavoro – Precedente verbale di accertamento – Contributi e sanzioni – Potere direttivo, organizzativo e disciplinare – Elementi sussidiari – Erogazione del compenso – Orario di lavoro – Organizzazione – Assunzione di un rischio di impresa – Rigetto

Fatti di causa

1. Con l’ordinanza ingiunzione n. (…) l’Ispettorato territoriale del lavoro di Modena, ravvisando nei confronti della (…) Società Cooperativa e di B.A., legale rappresentante della società, una serie di violazioni della disciplina del lavoro già oggetto di precedente verbale di accertamento, ha determinato contributi e sanzioni nella somma di euro 33.027,80 della quale ha ingiunto il pagamento.

2. B.A. e la (…) Società Cooperativa proponevano ricorso innanzi al Tribunale di Modena per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione assumendo l’illegittimità del verbale di accertamento nella parte in cui aveva ravvisato l’esistenza di lavoratori subordinati alle dipendenze della società cooperativa atteso che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la società non aveva lavori subordinati, ma soci lavoratori secondo le regole e lo spirito mutualistico della cooperativa.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Con la sentenza n. 1823/2023 il Tribunale di Modena ha respinto la domanda e compensato le spese di lite.

3. La (…) Società Cooperativa e A.B. proponevano appello.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro e anche la sua articolazione territoriale di Modena si costituivano nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n. 683/2024 depositata in data 3.12.2024, la Corte di Appello di Bologna, sezione lavoro, rigettava l’appello.

4. Avverso detta sentenza La (…) Società Cooperativa e A.B. hanno proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo.

 L’Ispettorato Territoriale del Lavoro e anche la sua articolazione territoriale di Modena si sono costituiti con controricorso chiedendo il rigetto della impugnazione.

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 27/04/2026.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2511 e seguenti c.c., degli artt. 1362 e seguenti c.c. con riferimento all’atto costitutivo e alle norme statutarie della cooperativa nonché dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Si critica, in particolare, la sentenza impugnata per avere «erroneamente ravvisato un rapporto di lavoro subordinato tra la Cooperativa e i soci lavoratori artigiani laddove, invece, si configurava un rapporto sociale, perfettamente compatibile con le modalità della prestazione lavorativa accertate nel giudizio di merito».  

1.1. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale va escluso che per il socio sussista un distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, ove i soci si limitino ad espletare prestazioni ed a svolgere attività secondo le prescrizioni del contratto sociale.

 La sentenza impugnata sarebbe criticabile perché si sarebbe limitata a verificare la sussistenza di elementi propri della subordinazione nelle prestazioni lavorative rese dai soci senza mettere nel dovuto rilievo che si trattava di prestazioni dirette a consentire alla società di raggiungere lo scopo sociale che era, poi, quello di realizzare ristrutturazioni e costruzioni edili; tutti i soci erano, poi, iscritti all’albo artigiani.

2. Ad avviso del Collegio, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

3. Il ricorso è infondato nella parte in cui si deduce violazione di legge per avere la sentenza disatteso i principi regolatori della materia.

3.1. La sentenza si mostra ben consapevole delle caratteristiche intrinseche della società cooperativa e dei canoni atti a qualificare l’apporto del socio lavoratore e quello del lavoratore subordinato.

3.2. Orbene, la sentenza conduce un articolato esame istruttorio e rileva come il compenso dei lavoratori era determinato in ragione oraria e con obbligo di consegna del rapporto orario con indicazione del cantiere e delle mansioni svolte, dunque secondo modalità tipiche del lavoro subordinato e incompatibili con la natura autonoma del rapporto del socio perché era contraddetta la stessa modalità di pagamento prevista dal regolamento della cooperativa.

 La sentenza, con motivazione ampia e stringente, prosegue l’esame con l’analisi della documentazione, proveniente dalla cooperativa circa i dispositivi di protezione individuale, le visite mediche, i controlli, le sanzioni.

3.3. Gli elementi ravvisati come decisivi dalla sentenza sono quelli tipici della subordinazione e cioè la sottoposizione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

4. Non appare decisivo che i lavoratori siano stati impiegati nelle attività tipiche dirette al raggiungimento dello scopo sociale, perché questo è un elemento di per sé non dirimente ma anch’esso da valutarsi nel complesso della prestazione secondo i criteri affermati da questa Corte e cosi riassumibili nel regime successivo a quello dettato dalla legge 3/04/2001, n. 142:

 Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro; al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l’assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l’assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione (Cass. 13/10/2022, n. 29973).

4.1. Sotto il descritto profilo, il ricorso è infondato.

5. Il ricorso è, poi, inammissibile nella parte in cui si deduce una violazione di legge ma nella sostanza, lungi dal proporre una diversa e più esatta interpretazione delle norme invocate sollecitando la nomofilachia di questa Corte, si propone una ricostruzione della vicenda diversa da quella effettuata dalla Corte territoriale all’esito della valutazione del materiale istruttorio e, per questa via, si critica l’accertamento in fatto condotto nel merito.  

5.1. La sentenza impugnata ha, infatti, positivamente accertato, con attività di valutazione istruttoria riservata al giudice di merito, che i lavoratori non si limitavano a espletare prestazioni e a svolgere attività secondo il contratto sociale perché, come verificato in concreto, non erano pagati secondo le regole del regolamento della cooperativa e non rispondevano, in via autonoma, alle regole della cooperativa, ma solo alle prescrizioni del datore di lavoro.

6. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.

7. Le spese del giudizio di legittimità vanno liquidate come in dispositivo alla luce del valore della controversia e dei parametri di legge.

P.Q.M.

 Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità che sono liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.