CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17924 depositata il 4 giugno 2026

Lavoro – Trattamento di cassa integrazione straordinaria – Decadenza – Nuova attività lavorativa – Comunicazione preventiva – Reimpiego a tempo indeterminato – Funzione sanzionatoria – Obbligo di comunicazione – Art.8, co. 5 D.L. n.86/88 – Rigetto

Fatti di causa

in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma rigettava la domanda del pilota D.M. volta a far accertare che l’Inps non aveva diritto di ripetere il trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito dal 14.10.08 al 19.7.2009, non operando la decadenza di cui all’art.8, co.5 d.l. n.86/88, conv. con mod. in l. n.160/88, per omessa preventiva comunicazione all’ente dello svolgimento di una nuova attività lavorativa presso diversa compagnia aerea.

Riteneva la Corte che la decadenza operasse per l’intero periodo di fruizione della CIGS e non solo in relazione alle giornate lavorate presso la nuova compagnia. Richiamava al fine i precedenti giurisprudenziali di questa Corte, i quali avevano valorizzato il profilo meramente civilistico considerato dall’ordinanza della Corte Costituzionale n.190/96. Aggiungeva la Corte d’appello che, prima della comunicazione resa all’Inps, l’odierno ricorrente non aveva svolto il solo c.d. periodo neutro, ai sensi della circolare Inps n.73/08.

Avverso la sentenza, ricorre D.M. per un motivo, illustrato da memoria.

L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Ragioni della decisione

con l’unico motivo D.M. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co.4 e 5 d.l. n.86/88, conv. con modif. in l. n.160/88, per avere la Corte revocato il trattamento di CIGS per tutto il periodo di fruizione anziché per il solo periodo successivo all’inizio dell’attività lavorativa presso la nuova compagnia aerea, e richiama la motivazione di Corte Cost. n.190/96. In secondo luogo, afferma che la comunicazione di nuova assunzione fu data all’Inps all’esito del periodo c.d. neutro.

Il motivo è infondato, nelle sue varie censure.

Con riguardo al rilievo conferito dal motivo alla pronuncia della Corte Costituzionale, va qui ribadito il principio di diritto affermato in seguito da questa Corte (Cass. 4004/07, Cass. 26520/13, Cass. 24455/17, Cass. 14059/19), secondo cui la decadenza ex art.8, co.5 d.l. n.86/88 opera con riguardo all’intero periodo di fruizione della CIGS anche in caso di reimpiego a tempo indeterminato (come nel caso di specie), avendo la norma una funzione sanzionatoria.

Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi non offrendo il motivo valide ragioni in senso contrario.

Nemmeno è fondata l’ulteriore censura relativa all’esistenza di un c.d. periodo neutro antecedente alla comunicazione all’Inps della nuova attività lavorativa.

In linea generale va ricordato che la comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva, quand’anche la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass. 24644/23); questa Corte ha altresì specificato che la comunicazione preventiva è da riferirsi all’attività lavorativa, per cui essa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il lavoratore in caso soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione (Cass.10369/15).

Tanto premesso, per i piloti di volo la circolare dell’Inps n.73/08 ha meglio precisato l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass. 3116/21) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale alla preservazione delle pregresse licenze di volo.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato che: il pilota fu assunto in data 13.4.2009 a tempo indeterminato; il contratto prevedeva un patto di prova che terminò in data 20.2.2010; la comunicazione all’Inps di un nuovo impiego si ebbe il 25.6.09, senza che potesse invocarsi il periodo c.d. neutro.

È stato precisato da questa Corte (Cass.1505/25) che l’accertamento della sussistenza del c.d. periodo neutro non può prescindere dal regolamento negoziale espresso nel contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto, o invece più ampia.

Ciò ha fatto la Corte d’appello, reputando che il contratto fosse un normale contratto di assunzione a tempo indeterminato con periodo di prova, senza la previsione di un periodo iniziale finalizzato esclusivamente al mantenimento del precedente brevetto.

Per parte sua, il ricorrente non deduce alcun elemento specifico da cui affermare che, secondo il regolamento negoziale, il periodo antecedente alla comunicazione inviata all’Inps fosse esclusivamente finalizzato al mantenimento della licenzia di volo. Anzi, il testo del contratto riportato in ricorso conferma che non vi era alcuna previsione di uno specifico e iniziale periodo temporale finalizzato non al più ampio espletamento del patto di prova, ma soltanto all’attività funzionale alla conservazione del brevetto.

È già stato precisato da questa Corte che, ove non risulti dal contratto che l’assunzione e il relativo periodo di prova siano finalizzati unicamente al mantenimento del brevetto, va rispettato l’obbligo di comunicazione previsto dall’art.8, co.5 d.l. n.86/88 (Cass.33778/23, Cass.1505/24).

La sentenza si è conformata a tale principio e merita quindi conferma.

Deve solo aggiungersi che resta irrilevante l’esame dell’ulteriore doglianza contenuta nel motivo e diretta a censurare la sentenza laddove afferma che il ricorrente non inviò all’Inps alcuna autocertificazione sul periodo di addestramento svolto, avendo comunicato solo la data del nuovo impiego.

La sentenza è infatti fondata sull’ulteriore e autonoma ratio decidendi per cui, a prescindere dall’invio dell’autocertificazione, mancava il periodo c.d. neutro; ratio che, come visto, è da confermare e capace da sola di sorreggere la decisione.

Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate attesa la sopravvenienza dell’orientamento di questa Corte sul tema alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.