CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17972 depositata il 4 giugno 2026

Lavoratore trasferito – Società in stato di crisi – Pensione annullata dall’Inps – Restituzione della somma – Contribuzione figurativa – Cassa integrazione guadagni straordinaria – Insorgenza del diritto alla pensione anticipata – Inammissibilità

Fatti di causa

1. M.B., titolare di pensione anticipata n. (…), con decorrenza 01/07/2012, pensione annullata dall’Inps nel novembre 2022 con richiesta di restituzione della somma di euro 176.483,85 che si assumeva indebitamente percepita dal predetto nel periodo 1.7.2012 al 30.10.2022, a seguito della cancellazione disposta dall’INPS della contribuzione figurativa cassa integrazione guadagni straordinaria (d’ora in avanti CIGS) (contribuzione valevole quale presupposto per l’insorgenza del diritto alla pensione anticipata), sulla scorta delle indagini compiute dalla Procura della Repubblica di Roma anche nei confronti del pensionato per il reato di cui all’art. 640, comma 2, c.p., con riguardo al fittizio trasferimento o transito tra sedi o società del gruppo G., proponeva ricorso di urgenza volto al ripristino della pensione. Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso con provvedimento ex art. 700 c.p.c. confermato in sede di reclamo.

2. L’INPS avviava il giudizio di merito per sentir accertare che il B. alla data di presentazione della domanda di quiescenza non possedeva i requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla legge 416/1981 e tanto perché l’Istituto aveva legittimamente disposto la cancellazione della contribuzione figurativa per cassa integrazione. L’Istituto deduceva che il lavoratore era stato trasferito ad una società in stato di crisi, immediatamente distaccato presso altra società, ricollocato solo per brevissimo tempo presso la società in crisi e posto per la medesima minima durata in cassa integrazione.

2.1. L’INPS deduceva ancora che, anche a voler escludere la natura fittizia del trasferimento, il B. non fosse mai stato impiegato nell’unità produttiva destinataria delle sospensioni in CIGS, appunto perché distaccato altrove, presso una società non coinvolta nella ristrutturazione e nella crisi.

2.2. Il Tribunale di Milano, per quanto qui ancora in rilievo, dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alla percezione dei ratei di pensione già riscossi, avendo il gruppo G. (di cui fa parte la società A. M. s.p.a.) risarcito l’Ente previdenziale con riguardo a detti ratei e respingeva, nel resto, la domanda dell’Istituto.

3. La Corte di Appello di Milano, investita dal gravame proposto dall’INPS, lo respingeva.

4. L’Ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione articolato su due doglianze.

5. Costituitosi con controricorso, M.B. ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

6. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

8. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

9. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/05/2026.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è censurata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 35 e 37 della l. n. 416 del 1981. Parte ricorrente rimarca che l’accesso al prepensionamento postula, necessariamente, che il lavoratore sia stato ammesso al trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 35 l. n. 416/1981, con la conseguenza che in assenza del necessario presupposto del riconoscimento del diritto al trattamento di integrazione salariale non sussiste neppure il diritto al godimento della pensione anticipata. L’Ente previdenziale contesta, quindi, la correttezza della sentenza qui in rilievo nella parte in cui ha affermato il diritto del pensionato alla CIGS non sussistendo alcuna incompatibilità fra cassa integrazione e distacco. Riporta nel corpo del motivo, poi, ampio stralcio del decreto del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17.4.2014 n. 81068 (allegato in atti) sostenendo che il pensionato non potesse essere collocato in CIGS, in quanto giammai in concreto addetto alle unità produttive contemplate nel provvedimento ministeriale innanzi richiamato, in virtù del disposto distacco.

1.1. Tanto basta, secondo l’assunto dell’INPS, ad affermare che, irrilevante l’accertata assenza in sede di merito della condotta fraudolenta della parte privata, il ricorrente non avesse diritto alla collocazione in CIGS non essendo in servizio ed impiegato presso l’unità produttiva destinataria delle sospensioni.

1.2. Secondo l’Istituto il B., tanto alla data del verbale di accordo (04/08/2011) quanto a quella del provvedimento ministeriale di autorizzazione alla corresponsione del trattamento, non era affatto impegnato presso l’unità produttiva della Manzoni di Milano per essere stato collocato in distacco presso R.A. s.p.a. sin dal 01/06/2011; tale circostanza renderebbe irrilevante anche ogni considerazione sulla regolarità del disposto distacco. Afferma che nella fattispecie nemmeno sarebbe applicabile l’art. 1-bis del d.l. n. 108 del 2002, inserito in sede di conversione dalla l. n. 172 del 2002, tanto perché detta disposizione opererebbe solo in caso di revoca ministeriale del trattamento di CIGS e non anche nelle ipotesi qui in rilievo nelle quali è in rilievo la diversa questione del se il singolo lavoratore abbia o meno diritto ad avvalersi del trattamento di CIGS.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza, infatti, non si confronta con la ratio della decisione e presuppone un inammissibile riesame dell’accertamento in fatto condotto dalla Corte di Appello.

3. La Corte territoriale ha affermato che il lavoratore odierno ricorrente era in servizio presso una delle unità comunque interessate alla riorganizzazione. La sentenza impugnata afferma anche, a pagina 11, che il distacco si era concluso a seguito del provvedimento con cui la datrice di lavoro comunicava al B. la sospensione in cassa integrazione dal 21/06/2012 al 27/06/2012 (cfr. pag. 12 in fondo della sentenza impugnata) perché – in ogni caso – con il provvedimento di collocazione in cassa integrazione veniva revocato il provvedimento di distacco.

4. La conseguenza di dette affermazioni è che la parte ricorrente era destinataria dei provvedimenti datoriali, adottati di intesa con il sindacato e asseverati dal verbale in sede ministeriale: detti provvedimento riguardavano anche i lavoratori comunque coinvolti nel processo di ristrutturazione, anche se in precedenza distaccati, perché i distacchi erano funzionali al superamento della crisi e alla ristrutturazione nonché al sostegno al reddito e all’occupazione dei lavoratori.

5. Con il motivo di ricorso si fa, allora, valere una questione di fatto, ovvero se l’odierno controricorrente fosse o meno tra i lavoratori inclusi nel provvedimento di autorizzazione alla CIGS, in base al testo del verbale di accordo siglato in sede ministeriale il 4.8.2011. La doglianza presuppone una rivalutazione in fatto della vicenda, già compiutamente ricostruita dalla Corte territoriale nel senso innanzi specificato, ed è per questa via inammissibile.

5.1. D’altra parte, la questione interpretativa dell’accordo nemmeno viene dedotta per mezzo di violazione dei canoni interpretativi legali del contratto (artt.1362 ss. c.c.) risultando, anche per questa via, inammissibile.

6. Con il secondo motivo è denunziata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 e dell’art. 52 l. n. 88 del 1989. L’INPS denunzia l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che la revoca della pensione anticipata giammai avrebbe potuto essere disposta nel caso qui all’attenzione, stante il disposto normativo dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, laddove, nel caso di specie, la fattispecie resta invece regolata dalla disposizione di cui alla l. n. 88 del 1989, sicché, a differenza di quanto asserito nella pronunzia impugnata, non vi sarebbe alcun termine entro il quale l’istituto possa operare la revoca della prestazione pensionistica, salvo naturalmente l’eventuale prescrizione del diritto alla restituzione dei ratei già erogati.

7. Il secondo motivo è inammissibile stante l’inammissibilità del primo, poiché presuppone la fondatezza del primo motivo e tende ad attaccare le ulteriori affermazioni della sentenza impugnata a sostegno della decisione in caso di fondatezza del primo motivo di ricorso.

8. Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile.

9. La parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori come per legge;

dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.